Common use of ENTI BILATERALI Clause in Contracts

ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei dato- ri di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regi- me tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 247/2007, che attua il Protocol- lo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale impor- tanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, anche al fine dell’indivi- duazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’articolo 1 della suddetta legge 247/2007.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei dato- ri datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regi- me regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 247/2007, che attua il Protocol- lo Protocollo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale impor- tanza importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, anche al fine dell’indivi- duazione dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’articolo 1 della suddetta legge 247/2007.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione dell'occupazione nel settore, le Parti parti congiuntamente richiedono l’adozione l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismiOrganismi, quando costituiti tra le organizzazioni Organizzazioni sindacali dei dato- ri datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regi- me regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le Partiparti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo dell'art. 1 della legge n. 247/2007, che attua il Protocol- lo Protocollo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale impor- tanza importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turisticadell'Ente bilaterale dell'industria turistica, anche al fine dell’indivi- duazione dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera lett. f) del comma 29 dell’articolo dell'art. 1 della suddetta legge n. 247/2007.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono richie- dono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti versa- menti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei dato- ri datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regi- me regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica mo- difica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 247/2007, che attua il Protocol- lo Protocollo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale impor- tanza importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, anche al fine dell’indivi- duazione dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’articolo 1 della suddetta legge 247/2007.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro