Esame delle proposte Clausole campione

Esame delle proposte. 1. Le proposte pervenute saranno valutate dall’Amministrazione, privilegiando quelle che presentino il maggior finanziamento possibile, da intendersi come valore economico della sponsorizzazione in denaro o controvalore della prestazione tecnica e/o altre utilità, nonché particolari coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor.
Esame delle proposte. Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno esaminate/valutate dal Dirigente del Settore II del Comune di Villorba, che potrà richiedere integrazioni o chiarimenti e provvederà a definirne l’accoglibilità. Il valore massimo della proposta dovrà essere inferiore ai 40.000,00 €. Nel caso di un surplus di candidature, sarà cura del Comune contattare lo sponsor e proporre un’alternativa. In tal caso lo sponsor non è obbligato ad accettare la nuova proposta. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti, sulle caratteristiche degli sponsor e le valutazioni sulle esclusioni degli sponsor stessi viene rimessa al giudizio motivato ma insindacabile del Comune di Villorba nel rispetto dei principi della par condicio tra gli sponsor e di trasparenza al fine di tutelare gli interessi pubblicitari perseguiti. In particolare, l’Amministrazione comunale, a proprio motivato e insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Villorba o non coerenti con le finalità delle iniziative. In caso di offerte di sponsorizzazione in diretta concorrenza tra loro e/o in caso di più offerte, il comune, qualora ne rilevi la convenienza e l’opportunità per massimizzare l’utilità per l’Amministrazione stessa, si riserva di avviare una negoziazione diretta con i soggetti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare altrimenti una delle offerte. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Comune al fine dell’accettazione. La sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA, pertanto il relativo corrispettivo è assoggettato ad aliquota IVA di legge (attualmente del 22%), nel rispetto del DPR 633/1972. Nel caso di sponsorizzazione tecnica, il valore della prestazione pubblicitaria corrisponderà al valore imponibile, indicato nella fattura dello sponsor, relativo alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi inerenti all’attività propria, che lo stesso si impegna a fornire. A fronte, il Comune emetterà fattura con lo stesso valore imponibile. Tale operazione costituisce operazione permutativa ai fini IVA.
Esame delle proposte. L’ateneo, dalla data di pubblicazione del presente avviso, provvederà a valutare le offerte di sponsorizzazioni pervenute e potrà, eventualmente, richiedere integrazioni o chiarimenti. In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’Università ai fini della formalizzazione del contratto. In particolare l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell’ateneo. L’Ateneo, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa. In esito alla valutazione delle offerte l'Amministrazione procede ad invitare i soggetti individuati come sponsor alla stipula del contratto di sponsorizzazione.
Esame delle proposte. Tutte le proposte pervenute saranno valutate individualmente da PromoFirenze. Per le proposte di sponsorizzazione finanziaria, a seguito della verifica di ammissibilità o meno, verrà data comunicazione diretta allo sponsor. Le proposte di sponsorizzazione tecnica o mista, invece, saranno valutate ed ordinate secondo un criterio temporale man mano che verranno ricevute. PromoFirenze si riserva di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto criterio, anche in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello Sponsor. Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare sarà deciso dallo Sponsee in base al valore delle proposte pervenute ed idonee e in base alla compatibilità delle diverse proposte di sponsorizzazione tra loro. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, PromoFirenze si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle proposte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte. In esito alla valutazione delle proposte PromoFirenze procederà ad invitare il/i soggetto/i individuato/i quale/i Sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione. In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai fini della formalizzazione del contratto ad insindacabile giudizio di PromoFirenze. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto di sponsorizzazione. PromoFirenze si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor.
Esame delle proposte. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata. La Commissione darà la preferenza alle offerte qualitativamente migliori quanto alla tipologia di fornitura ed alla tempistica di consegna delle stesse. Saranno ammesse tutte le offerte non in contrasto con le finalità di cui al presente avviso, e non rientranti nelle cause di esclusione previste dal vigente regolamento. L’AOUP si riserva il diritto di rifiuto nei casi previsti all’art.8 del vigente regolamento. Lo spazio pubblicitario oggetto della sponsorizzazione sarà assegnato ad un unico soggetto .
Esame delle proposte. Le proposte saranno esaminate da “SapienzaSport” che provvederà a valutarle pervenute in relazione ai seguenti elementi, indicati in ordine di importanza: o consistenza del corrispettivo offerto dallo Sponsor e tempistica di erogazione;
Esame delle proposte. Decorso il termine di pubblicazione del presente avviso, il Comune di Viterbo potrà avviare la fase di negoziazione dell'accordo di sponsorizzazione con il proponente, nel rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza, libera concorrenza, pubblicità, efficacia ed economicità, imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori. In caso di più proposte, trascorso il periodo di pubblicazione, queste saranno valutate da una commissione interna composta di tre membri e appositamente nominata dopo la scadenza predetta, applicando quali criteri di valutazione:
Esame delle proposte. Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate da apposita commissione, nominata dal dirigente di settore, che determinerà una graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione, ai fini dello spazio pubblicitario che sarà assegnato. La suddetta graduatoria, approvata con opportuno atto dirigenziale, sarà formata sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativi-economici appresso specificati: - valore economico. Punteggio da 1 a 10; - convenienza dell’Amministrazione ad acquisire lo sponsor nella propria disponibilità. Punteggio da 1 a 10; - fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’evento. Punteggio da 1 a 10. Sussistendone le condizioni potranno essere accettate più offerte tra quelle presenti in graduatoria per i medesimi eventi.
Esame delle proposte. Le proposte pervenute saranno valutate, dopo la scadenza dei termini di cui al punto 2, nell’ambito di un’istruttoria tecnica interna al Settore Istituzione Idroscalo che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non accettarle. Verranno privilegiate le proposte che presentino il maggior finanziamento possibile. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, lo sponsee si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, un’ulteriore trattativa tra i soggetti al fine di massimizzare l’utilità per l’Ente, non escludendo la possibilità di una coesistenza delle proposte. L’Ente inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente ove richiesto la qualità di sponsor esclusivo di uno specifico progetto. Le proposte non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;