ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto Concorso, Capitolato Speciale d'Appalto
ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione Appaltante la stazione appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatoreall’appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante della stazione appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante la stazione appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore l’appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Disciplinary Guidelines for Tender, Disciplinary Procedure, Intervento Siai202 Comunas
ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa contratto durante lo svolgimento delle attività appaltatel’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione Appaltante la stazione appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stessedi quanto previsto in contratto, con addebito dell’eventuale del maggior costo all’Appaltatoresostenuto a carico dell’Aggiudicatario, fermo restando il oltre che ogni diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior dannodei danni subiti, ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento contrattuale. Nei casi L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di cui sopralegge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all’Aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, l’Amministrazione Appaltante dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi avvalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata dall’impresa e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore l’Aggiudicatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni la compensazione tra questi ultimi i due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement
ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa contratto durante lo svolgimento delle attività appaltatel’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione Appaltante la stazione appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stessedi quanto previsto in contratto, con addebito dell’eventuale del maggior costo all’Appaltatoresostenuto a carico dell’aggiudicatario, fermo restando il oltre che ogni diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior dannodei danni subiti, ed - in particolare - si riserva di esigere dall’aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento contrattuale. Nei casi L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di cui sopralegge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, l’Amministrazione Appaltante dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi avvalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata dall’impresa e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore l’aggiudicatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni la compensazione tra questi ultimi i due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Service Agreement, Disciplinare Di Gara
ESECUZIONE IN DANNO. 1. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltatecontrattualizzate, l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatoreal Contraente, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei casi di cui sopraal precedente comma, l’Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore il Contraente è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore il Contraente dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigentea norma di legge.
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Samples: Professional Services, Convenzione Per Incarico Di Progettazione E Direzione Lavori
ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione Appaltante l’INPDAP si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatoreall’aggiudicatario , fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante dell’INPDAP al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante l’INPDAP ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore l’aggiudicatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore l’aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione Appaltante appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
ESECUZIONE IN DANNO. In caso di risoluzione del Contratto contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto dovuto, al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
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Samples: Contract for Services and Supplies