Fascicolo dell’opera Clausole campione

Fascicolo dell’opera. L’Appaltatore si impegna a svolgere l’incarico con competenza e diligenza attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti dalla Società Appaltante ed è tenuto ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell’oggetto dell’incarico.
Fascicolo dell’opera. Xxxx (Allegato al PSC)
Fascicolo dell’opera. Il Fascicolo dell’opera, come previsto dal comma 2 dell’art. 93 del D.lgs. 81/2008, dovrà essere redatto sulla scorta delle specifiche caratteristiche dell’opera da realizzare e dovrà contenere tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche Norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento UE del 26 maggio 1993. Il Fascicolo dovrà tenere conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, previsto tra gli elaborati del progetto esecutivo. I due elaborati dovranno essere perfettamente coordinati. I contenuti del Fascicolo dell’opera a cui fare riferimento sono definiti nell’ Allegato XVI del D.lgs. 81/2008. Coordinamento disposizioni previste al comma 1, art. 90, del D.lgs. 81/2008 L’Affidatario dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni relative ai principi ed alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/2008, nella fase progettuale. In particolare, dovrà verificare che l’attività progettuale si attenga a tali principi e misure sia nella fase delle scelte architettoniche, tecniche, organizzative, sia nella pianificazione delle varie fasi di lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, nonché all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o delle fasi di lavoro.
Fascicolo dell’opera a) La versione finale del Fascicolo dell'opera dovrà essere consegnata dal CSE al RUP in tempo utile per il collaudo provvisorio e quindi entro 15 gg. dall’ultimazione dei lavori; il termine è prorogabile su motivata autorizzazione del RUP.
Fascicolo dell’opera. Che in data 18/12/2019 si è proceduto all’esame del progetto di cui in oggetto ai fini di quanto disposto dall’art. 26, comma 4 del D.Lgs 50/2016, redigendo il relativo Verbale di Verifica a seguito del quale ha attestato la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali; Che con parere tecnico espresso in data 18/12/2019 il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento ha approvato in linea tecnica il progetto di cui in oggetto, ai sensi del terzo comma dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011; Che in data 18/12/2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 è stato redatto il rapporto conclusivo delle verifiche effettuate, con il quale si è dichiarato che le risultanze delle attività di verifica svolte consentono di ritenere il progetto di cui in oggetto adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini della validazione di cui all’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 ai fini della successiva approvazione dalla normativa vigente e ai fini dell’avvio delle procedure di scelta del contraente; Che in data 18/12/2019 il RUP ha redatto il redatto il verbale di validazione del progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; Visto che con decreto 19 luglio 2019 n. 1743 del Ragioniere generale della Regione Siciliana è stata iscritta in bilancio la somma relativa al contributo in parola; Che con determinazione dirigenziale n. 429, raccolta n. 1253 del 20-11-2019 venivano riaccertate le somme in entrata a seguito della richiesta variazione di bilancio protocollo n.25759 del 12-11-2019; Vista la nota n. 063869/S3.01/DRPC Sicilia del 19-11-2019 pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data19-11-2019 assunta con protocollo n. 0026322, con la quale la P.C. segnalava le modalità e i tempi perentori di attuazione previsti in precedenza; Che con determinazione dirigenziale n. 510 raccolta n. 1492 del 19-12-2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto per i lavori di cui sopra;
Fascicolo dell’opera. T.A.01 Corografia T.A.02 Inquadramento T.A.03 Planimetria intervento CTR T.A.04 Planimetria Rilievo di Dettaglio T.A.05 Plan Dettaglio T.A.06 Dettaglio Impianto T.A.07 Dettaglio Vasche T.A.08 Piante T.A.09 Prospetti e Sezioni T.S.1 Planimetria Pali Fondazione T.S.2 Planimetria Tracciamento Plinti T.S.3 Carpenteria armatura Plinti e Pali Fondazione T.S.4 Carpenteria Platea di Fondazione Piante T.S.5 Armatura Platea di Fondazione Direz. X T.S.6 Armatura Platea di Fondazione Direz. Y T.S.7 Armatura Platea di Fondazione sez. A-A T.S.8 Armatura Platea di Fondazione sez. B-B C-C ... T.S.9 Armatura Platea di Fondazione sez. D-D E-E ... T.S.10 Armatura Platea di Fondazione sez. H-H I-I ... T.S.11 Planimetria Vasche 1 e 2 T.S.12 Vasca 1 Carpenteria e Armatura T.S.13 Vasca 2 Carpenteria e Armatura T.S.14 Prefabbricato Carpenteria-Piante Prospetti-Sezioni T.S.15 Prefabbricato Armature e Particolari Costruttivi T.S.16 Vasche Prefabbricate Platea Fondazione T.S.17 Carpenteria Vasche Prefabbricate Piante-Sezioni 40mc T.S.19 Carpenteria Vasche Prefabbricate Piante-Sezioni 20mc PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE

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  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.