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FEDERMANAGER Clausole campione

FEDERMANAGERIl Vice Presidente per le Relazioni CONFINDUSTRIA Allegati Verbale di accordo<> Addì 23 febbraio 2010 CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER - valutati i contenuti dell'accordo 25 novembre 2009 sottoscritto tra le stesse parti inerenti il sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati attraverso la GSR FASI; - considerato che le conseguenti modifiche ed integrazioni da apportare alla disciplina del Fasi riguardano gli artt. 1 e 14 dello Statuto nonché il Regolamento 2 della Gestione di sostegno del reddito (GSR); - considerato, inoltre, che il richiamato accordo 25 novembre 2009 prevede al punto 9) della specifica intesa riguardante il sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati di estendere, in via sperimentale, per la durata dello stesso accordo l'accesso alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sempreché per gli interessati ricorrano entrambe le condizioni stabilite al medesimo punto 9); approvano gli uniti Statuto e Regolamento 2 - Gestione Sostegno Reddito (GSR) confermano i contenuti degli altri due Regolamenti: Regolamento 1 - Gestione dirigenti e Regolamento 3 - FasiOpen ed, inoltre, stabiliscono Il termine del 31 maggio 2010 entro il quale dovranno essere presentate al Fasi le domande di prestazioni afferenti le risoluzioni consensuali intervenute a far data dal 1° gennaio 2009.
FEDERMANAGERIl Vice Presidente per le Relazioni CONFINDUSTRIA Allegati Addì, 25 novembre 2009, in Roma Confindustria e Federmanager premesso - che il mantenimento e lo sviluppo delle competenze dei dirigenti riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di occupabilità e adattabilità; - visti gli accordi sul fondo bilaterale per il sostegno del reddito; - visto l'articolo 118, commi 1 e seguenti della L. n. 388/2000, modificata dalla L. n. 289/2002 e dalla L. n. 311/2004 che prevede il finanziamento attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; - visto l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione di Fondirigenti del 23 maggio 2002, modificato il 30 ottobre 2008 e lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti; convengono
FEDERMANAGER. CONFINDUSTRIA Allegati Addì, 25 novembre 2009, in Roma Confindustria e Federmanager premesso - che è comune intenzione delle parti rafforzare il Fasi con particolare riferimento ad un miglioramento complessivo delle prestazioni nonché ad un adeguamento delle contribuzioni al Fondo; - che altresì le stesse parti concordano, anche sulla base della recente normativa di settore e fiscale, di finalizzare detto miglioramento sia nelle aree d'intervento ritenute coerenti con il nuovo assetto normativo sia nelle altre aree valutate prioritarie; - che, ai fini dell'individuazione delle aree di intervento, occorre tener conto delle risultanze delle analisi realizzate dal gruppo di lavoro ad hoc istituito dalle parti con verbale di incontro dell'8 giugno 2009; - che, valutando le attuali regole di rimborso del Fondo, sia necessario individuare soluzioni che consentano di accrescere la capacità di risposta del Fasi in termini di rapporto liquidato/richiesto in particolari aree d'intervento favorendo, altresì, l'utilizzo del sistema delle convenzioni in forma diretta; tutto ciò premesso e valutato, convengono di adottare i seguenti interventi, da realizzare con decisioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo:
FEDERMANAGER. Confindustria Allegato 10.1 Regolamento 2 Gestione sostegno reddito (GSR) Sezione sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente o consensualmente disoccupati
FEDERMANAGERIl Vice Presidente per le Relazioni CONFINDUSTRIA Allegati Addì, 25 novembre 2009, in Roma Confindustria e Federmanager considerato · - il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previndai), già attuato con i precedenti accordi, da ultimo quello del 16 aprile 2006; - considerata la volontà delle parti di proseguire nel rafforzamento sopra richiamato; - viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 252/2005, convengono di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate:
FEDERMANAGERIl Vice Presidente per le Relazioni CONFINDUSTRIA Allegati Verbale di accordo per il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall'art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, ecc. Addì, 25 novembre 2009 in Roma Confindustria e Federmanager premesso - che con l'Accordo 27 luglio 2006, le scriventi Parti hanno convenuto di realizzare attraverso l'istituzione di una distinta sezione nell'ambito della Gestione Separata Fasi uno strumento contrattuale per fornire le coperture previste dall'art. 15 del vigente C.C.N.L. limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente; - con il medesimo Accordo 27 luglio 2006, le stesse Parti hanno concordato di avviare una fase a carattere sperimentale per la durata di due anni riservando a questo specifico strumento contrattuale una quota parte dei residui destinati alla Gestione Separata Fasi dal separato accordo sempre in data 27 luglio 2006 individuata, con separata lettera congiunta al Fasi del 3 luglio 2008, in 1.000.000 (unmilione) di euro; - con la richiamata lettera congiunta del 3 luglio 2008, le stesse parti avevano stabilito che il suddetto importo di un milione di euro costituiva il limite delle disponibilità entro il quale potevano essere finanziate le prestazioni richieste nella descritta fase di sperimentazione, individuata nel biennio 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2009 e che, nel caso fossero pervenute richieste complessivamente superiori al predetto limite, si sarebbe proceduto alla liquidazione delle prestazioni in base al criterio della ripartizione proporzionale; - con il citato Accordo 27 luglio 2006, le stesse parti avevano previsto che, a decorrere dalla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse decisioni concordate tra le Parti, si sarebbe stabilita una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese, in relazione alle risultanze delle prestazioni rese e delle previsioni su quelle da rendere; - le esigue risultanze della fase sperimentale, al momento, non consentono di formulare idonee previsioni di impegno per il futuro; tutto ciò premesso si conviene - di ampliare la fase sperimentale ...
FEDERMANAGERIl Vice Presidente per le Relazioni CONFINDUSTRIA Allegati Addì, 25 novembre 2009 in Roma Confindustria e Federmanager premesso

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  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • Obiettivi Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario. Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

  • Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

  • Kasko F.8.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato) La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l’urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato. L’Assicurazione è, inoltre, estesa: 1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo; 2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro; 3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.