Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giornicompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, sarà considerata come mese interodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxfruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al presente comma precedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di unità produttiva potranno essere definiti periodi di xxxxx xxxxxxxxxx obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il corrispondente permesso retribuitogodimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. Il periodo Al di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le 3 settimaneferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di 26 ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: − 27 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni; − 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento, comunque calcolati su una settimana lavorativa avvenuto, o di 6 dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e collettive al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi che non ha maturato il diritto alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario intere spetterà il godimento di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola tanti dodicesimi delle festività cadenti ferie stesse quanti sono i mesi interi di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalianzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto dal teatro in sede aziendale, tenendo conto relazione alle necessità del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con tenute presenti le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratore. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e dal lavoratore non potrà avere inizio in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriegiorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, e il periodo feriale sarà ridotto in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso proporzione al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese minor orario di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giornicompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, sarà considerata come mese interodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure: — 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; — 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti; — 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie di 26 frazionate, 5 giorni lavorativi per annofruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca del riposo annuale, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxsarà tenuto conto, Ascensioneda parte dell’azienda, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla RSU La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la direzione aziendale frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L’assegnazione delle ferie non potrà concedere aver luogo durante il periodo di preavviso. I giorni festivi di cui all’art. 16 punti b) e c) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in sostituzione tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione aggiuntiva mensile globale di cui al presente comma fatto. Quando il corrispondente permesso retribuitolavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l’eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneQualora, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le per esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio , il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l’azienda, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l’alloggio prenotato in cui opera la lavoratrice e altra località per il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, e le richieste, in via del tutto eccezionaletal senso motivate, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.Banca Ore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxfruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoprecedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Il periodo Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di unità produttiva potranno essere definiti periodi di ferie consecutive o collettive obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non potrà eccedere ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 settimanele ferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 27 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. l'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito42. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando non più di due periodi di nell'arco dell'anno. le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il ln caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può essere considerato rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In Nel caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e al lavoratore la retribuzione per le ore accordo del datore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo nell'arco massimo di ferie avrà dirittoun biennio, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonei limiti previsti dalla legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giorni6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito54. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze non più di serviziodue periodi nell'arco dell'anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice e o al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenti in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione e per un numero di giorni come di seguito specificato.
A) Lavoratori con orario settimanale ripartito su 5 giorni e turnisti su 6 giorni la settimana: 20 giorni lavorativi - sabato escluso a tutti gli effetti - con anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti; 1 giorno ulteriore per ogni anno di anzianità successivo fino ad un massimo di 24 giorni.
B) Lavoratori con orario settimanale ripartito su 6 giorni: 22 giorni lavorativi con anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti; 1 giorno ulteriore per ogni anno di anzianità successivo fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del La scelta dell'epoca di tale periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con riposo sarà fatta accordando le esigenze di servizio con i desideri del lavoratore. Non sono in ogni caso ammesse - la direzione aziendale potrà concedere in rinuncia espressa o tacita alle ferie; - la non concessione; - la sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma con compenso monetario; - l'assegnazione durante il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive preavviso. Solo nel caso di provate esigenze di servizio o collettive non potrà eccedere le 3 settimanedel lavoratore, salvo diverse intese aziendali. L'epoca il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento può slittare fino al 30 aprile dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricosuccessivo. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il pagamento delle diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie si interrompe, sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'Azienda per gli opportuni controlli, nel caso di malattia di durata non inferiore ai quattro giorni o di ricovero ospedaliero di almeno 48 ore intervenuti nel periodo delle ferie stesse. Nel corso del primo anno solare di assunzione saranno accordati tanti dodicesimi maturatidi ferie - detraibili dalle competenze di fine lavoro per la parte eventualmente fruita in più nel caso di risoluzione prima del compimento del 1° anno di servizio - quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre immediatamente successivo. La frazione Durante il periodo di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoassenza per ferie continuano ad essere corrisposti: - l'assegno ad personam e il compenso spettante ai lavoratori di cui al punto 8 dell'art. 10; - l'assegno ad personam spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42-46 ore settimanali; - le indennità turnisti secondo quanto previsto dall'art. 13; - il rimborso spese per istruzione figli; - le indennità varie previste dall'art. 21.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di 26 ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni. In occasione della fruizione , i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore contrattuale che agli effetti della lavoratrice retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 5, disciplina speciale, parte prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 11 del presente articolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse intese aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al presente primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà stabilita dalla direzione aziendaleconsiderata, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9questi effetti, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso dell'anno del godimento delle stesse ad altra epocaferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di 26 ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 10 anni. Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento, comunque calcolati su una settimana lavorativa avvenuto, o di 6 dimissioni al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e collettive al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi che non ha maturato il diritto alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario intere spetterà il godimento di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola tanti dodicesimi delle festività cadenti ferie stesse quanti sono i mesi interi di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalianzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto dal teatro in sede aziendale, tenendo conto relazione alle necessità del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con tenute presenti le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratore. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e dal lavoratore non potrà avere inizio in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriegiorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, e il periodo feriale sarà ridotto in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso proporzione al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese minor orario di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni gg lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese relativo, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione Direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitocorrispondenti permessi retribuiti. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione Direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91° giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione Direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1) Tutto il personale ha diritto a ad un periodo di ferie nelle misura di 26 giorni lavorativi per annoventisei giorni. A tal fine, comunque calcolati su una la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di 6 giorni. In occasione della fruizione lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
2) Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxnazionali e infrasettimanali, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma all'articolo 124, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all'articolo 125, conseguentemente il corrispondente permesso retribuito. periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
1) Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
2) Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè di norma frazionabile.
3) Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, salvo diverse intese aziendali. possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
4) L'epoca delle ferie sarà è stabilita dalla direzione aziendaledal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
1) Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, relativamente a 2 settimane salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto.
2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. assegnatogli.
3) In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie , le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
4) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
5) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
6) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
7) L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
8) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di xxxxx, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
1) Per i casi di prolungamento delle ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione o sospensione dell'attività aziendale previsti per le ore di viaggio aziende alberghiere e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper i campeggi, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione si rinvia alla disciplina contenuta nella parte speciale del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interopresente Contratto .
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. I lavoratori che ai sensi della "deroga" non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze indipendentemente dall'anzianità di servizio. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le eventuali chiusure annuali del presidio frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Per il personale entrato in cui opera la lavoratrice e servizio o cessatone in corso d'anno, il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora conteggio per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie dodicesimi sarà corrisposta fatto con arrotondamento alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricomezza giornata superiore. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro alla lavoratrice avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e al lavoratore spetterà il pagamento non maturati. Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell’anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l’anno stesso di maturazione Il decorso delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiresta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. La frazione L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di mese superiore comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore è tenuto a 15 giorniriprendere servizio al termine del periodo feriale, sarà considerata come mese interoo a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane) nella misura di 6 giorniquattro settimane per tutte le anzianità. In occasione della fruizione relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana. I giorni festivi di cui all'art. 59 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feriale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Per determinare il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore spettante in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese all'anzianità dei singoli lavoratori, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo fa riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie. Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la regola delle festività cadenti possibilità dell'Azienda di domenicasuddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore. Su richiesta anticipata del lavoratore e Le Aziende compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto conto del desiderio del lavoratore. Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno conto dei desideri dei lavoratori intesi a usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato. Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione prestato presso l'Azienda. Qualora l'Azienda non abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della retribuzione aggiuntiva frazione di cui ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al presente comma 31 dicembre, il corrispondente permesso retribuito. Il primo periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalidopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie. L'epoca A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane potrà essere anticipato all'inizio di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio esse. Non è ammessa la rinuncia tacita delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer tutto quanto non compreso nel presente articolo, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: pari a 22 giorni lavorativi nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti 12simi quanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le Parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno 30 settembre. Dato lo scopo sociale e di recupero psichicofisico delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno. Viene istituita una indennità domenicale da riconoscere ai lavoratori (con esclusione dei conducenti taxi) pari ad euro 10 giornaliere. Il lavoratore ha l'obbligo di: eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità e attenendosi alle direttive dalla impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; osservare l'orario di lavoro; in particolare i lavoratori impegnati su più turni a rotazione non potranno abbandonare la posizione di lavoro se non rilevati dal lavoratore subentrante e in assenza dello stesso garantire per almeno 2 ore la copertura del servizio in attesa dei necessari interventi aziendali; comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, pubblico; avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediamente trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito; osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza, nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla impresa stessa. L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi in aspettativa non retribuita senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 31 secondo la retribuzione percepita nel livello cui il lavoratore apparteneva prima del ritiro della patente. Per quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità per il congedo parentale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Le OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 13/9/1994, rappresentanze sindacali aziendali con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata della avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti. Ai lavoratori componenti gli Organi esecutivi e/o direttivi sia delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali e/o comprensoriali delle predette Organizzazioni saranno concessi, dietro esibizione della convocazione degli Organismi di cui sopra o su espressa richiesta delle Organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate annue. I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi di cui al precedente comma devono essere tempestivamente comunicati all'azienda. I componenti gli Organi direttivi delle RSA, di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 23 della legge stessa, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di 2 ore per ciascun dipendente dell'unità produttiva aziendale. I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Durante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art. 31, legge 20/5/1970 n. 300. Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno superare il massimo di 48 giorni all'anno. Le assemblee di cui all'art. 20, legge n. 300/1970, possono essere convocate anche dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno della azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, nella misura dello 0,70% della paga tabellare, ai lavoratori che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda. Le Parti riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie. Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSA interessata. Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA. Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di lavoratori. La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla lavoratrice quale si intende proporre reclamo e i motivi del reclamo stesso. La competente Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA interessate per l'esame della controversia. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti della Associazione datoriale interessata e le rispettive OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali firmatarie del contratto. Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti OO.SS. nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo, né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore spetterà una giornata di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni dall'evento. Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 4 giorni retribuiti, se il pagamento delle ferie decesso si è verificato fuori provincia. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie. Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di carattere privato, familiare e di studio, l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa anche suddiviso su più periodi fino ad un massimo complessivo di 12 mesi, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Tutte le assenze devono essere comunicate salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in proporzione cui si verifica l'assenza, ai dodicesimi maturatirappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla Direzione aziendale. La frazione Le assenze non giustificate potranno essere oggetto dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 41. Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di mese 15 giorni di calendario retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'INPS. Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie. L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla Direzione aziendale. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di cui al successivo comma. Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia. Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 15 giorni4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa. Decorso i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità. Per i casi TBC, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano quanto segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1° del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori; sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione alla azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio deve essere tempestivamente comunicato alla impresa e contestualmente confermato per iscritto. Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto alla integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata come mese interoingiustificata. Resta inteso che la predetta norma sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.
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Samples: Taxi Cooperative Contract
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1. Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: ▪ Pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); ▪ Pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate.
2. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse.
3. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità.
4. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
5. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità.
7. La frazione In caso di mese superiore a 15 giornifestività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà considerata come prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
9. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente.
10. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre a carattere continuativo.
11. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
12. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
13. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l‟azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l‟eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.
14. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d‟origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l‟utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto.
15. Eventuali residui di ferie possono essere legittimamente fruiti entro il 30°mese interosuccessivo al termine dell‟anno di maturazione delle stesse.
16. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori I dipendenti, il cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su 5 giorni, hanno diritto a diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie di 26 25 giorni. Nel computo dei giorni lavorativi per annodi ferie fruite non sono conteggiati i giorni festivi ed i sabati. I dipendenti, comunque calcolati il cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su una settimana lavorativa di 5 giorni e 6 giorni. In occasione della fruizione del , a settimane alterne, hanno diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore di 27 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non sono conteggiati i giorni festivi. Nell’ipotesi di coincidenza di un periodo feriale con la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore settimana in relazione all'orario cui l’orario di lavoro settimanale è ripartito su 6 giorni, nel computo dei giorni di ferie fruite è conteggiata la giornata del sabato. Nell’ipotesi di coincidenza di un periodo feriale con la settimana in aziendacui l’orario di lavoro settimanale è ripartito su 5 giorni, nel computo dei giorni di ferie fruite non è conteggiata la giornata del sabato. Per la festività nazionale del 4 novembreHanno diritto a fruire di 27 giorni di ferie quei dipendenti che hanno osservato un orario di lavoro ripartito su 6 giorni, la per almeno 15 settimane nell’arco di ciascun anno di servizio. I dipendenti, il cui celebrazione orario di lavoro settimanale è stata spostata alla 1a domenica del mese normalmente ripartito su 6 giorni in via continuativa, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti hanno diritto, per ogni anno intero di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il servizio, ad un periodo di ferie consecutive di 29 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non sono conteggiati i soli giorni festivi. Per i dipendenti che non abbiano compiuto un anno intero di servizio, il periodo di ferie è determinato in dodicesimi per ogni mese di effettivo servizio. In tutti i casi, la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese pari o collettive inferiore a 15 giorni non potrà viene calcolata. La programmazione delle ferie collettive, che non potranno eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese viene effettuata, annualmente, dall'Università, sentite le rappresentanze sindacali aziendali. L'epoca Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, saranno programmati, periodi di sospensione totale o parziale delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane attività dell'Università in corrispondenza del periodo estivo e del periodo natalizio. In tali periodi è conteggiata la giornata di cui all'art. 13 del presente contratto all’uopo destinata. Il restante periodo di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9individuale è autorizzato dall’Università, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e contemperando le richieste dei lavoratori e compatibilmente dipendenti con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare. Qualora il lavoratoredipendente, ove stabiliteper motivi eccezionali, sono computate nelle ferienon abbia potuto usufruire delle ferie nell’anno di riferimento, il godimento delle stesse dovrà avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo. Il periodo di preavviso non La fruizione delle ferie può essere considerato periodo rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e forza maggiore che non abbiano consentito il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomedesime nei termini indicati nei commi precedenti.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; - 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie di 26 frazionate, 5 giorni lavorativi per annofruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo annuale, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxsarà tenuto conto, Ascensioneda parte dell'azienda, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la direzione aziendale frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potrà concedere aver luogo durante il periodo di preavviso. I giorni festivi di cui all'art. 16, punti b) e c), che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in sostituzione tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione aggiuntiva mensile globale di cui al presente comma fatto. Quando il corrispondente permesso retribuitolavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneQualora, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le per esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio , il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in cui opera la lavoratrice e altra località per il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, e le richieste, in via del tutto eccezionaletal senso motivate, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo cumulativo delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interobanca ore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 101 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometricodelle spese relative al viaggio. La lavoratrice Nel rispetto delle normative contrattuali e il lavoratore che all'epoca legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo diverse opportunità di ferie avrà dirittoassenza retribuita contrattualmente previste, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento tenuto conto delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonecessità organizzative dell'impresa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giornicompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, sarà considerata come mese interodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnicoproduttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a favore della lavoratrice livello aziendale e del lavoratore tali da garantire annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxfruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Al di fuori del periodo di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere sopra le 3 settimaneferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima. Le rimanenti parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare soluzioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie possono devono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le cui particolari esigenze di servizioservizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e il lavoratorecontrattuali vigenti, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo anche ai fini dell'espletamento della visita di preavviso non può essere considerato periodo controllo dello stato di ferieinfermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai dodicesimi maturatipunti 2.7 e 2.9 dell’art. La frazione 22 sopracitato. E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di mese superiore cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie di retribuito pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornigiornate lavorative. In occasione della fruizione caso di orario flessibile, il computo delle ferie è rapportato a ore. Per gli operai a tempo determinato le ferie sono monetizzate nel terzo elemento unitamente alle festività ed alle mensilità aggiuntive LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO OPERAI AGRICOLI Si considera: ⮚ lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro; ⮚ lavoro festivo, quello eseguito la domenica e i giorni festivi riconosciuti dallo Stato ⮚ lavoro notturno, quello eseguito dalle 20.00 alle 6.00 (ora solare) o dalle 22.00 alle 5.00 (ora legale). Il lavoro straordinario non può superare le 3 ore/gg, 18 ore/sett. e 300 ore/anno Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: ⮚ lavoro straordinario 25 % ⮚ lavoro festivo 35 % ⮚ lavoro notturno 40 % ⮚ lavoro straordinario festivo 40 % ⮚ lavoro festivo notturno 45 % Nei casi in cui la retribuzione comprenda il terzo elemento (OTD), questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del lavoratore la normale retribuzione di fatto10 per cento. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembrestraordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneorganizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici nelle quote e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste modalità definite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriecontrattazione provinciale (Banca delle ore). Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativesi renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore di viaggio accantonate nella Banca ore e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interofruite.
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Samples: CCNL Operai Agricoli E Florovivaisti
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg, comprensive delle festività abolite dalla legge. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoIstituto. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalia livello di Istituto. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaledell'Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaledi Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadell'Istituto. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale dell'Istituto e fermo ferme restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In Nel caso di risoluzione inizio o di cessazione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà durante l'anno, la dipendente o il pagamento dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni, sarà considerata come mese interoquindici non saranno considerate.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie ferie, durante il quale decorre la retribuzione globale di 26 fatto: fino al 10° 4 settimane dall'11° al 18° 4 settimane e 1 giorno oltre il 18° 5 settimane Ogni settimana deve essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi per annoa seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia, comunque calcolati rispettivamente, su una settimana lavorativa di 5 o 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere è frazionato per dodicesimi per il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero le 3 settimanefrazioni di mese superiori a 15 giorni). Qualora, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionaleoccasionale, la lavoratrice e il al lavoratore non sia ammesso al consentito il godimento delle ferie, fra le parti si concorderà verrà concordato il rinvio nel corso dell'anno. Nel calcolo della retribuzione delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizioferie, per cause eccezionalii lavoratori a cottimo si tiene conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie; per i concottimisti, invece, si tiene conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate in analoghi periodi di paga. Per le festività cadenti nel corso del periodo feriale, si fa luogo ad un corrispondente prolungamento dello stesso. Le misure giornaliere dell'indennità di ferie trasferta risultano dal prospetto che segue: trasferta intera 42,80 quota pasto meridiano o serale 11,72 quota pernottamento 19,36 L'indennità di trasferta può essere sostituita - anche parzialmente - con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per la missione e con il rimborso delle spese di xxxxx e alloggio affrontate. Sia il rimborso spese che l'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. In particolare l'indennità è dovuta: - per il pasto meridiano, quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore a 20 Km dalla sede normale di lavoro, ovvero quando lo stesso, durante una pausa non retribuita, non possa rientrare - usando i normali mezzi di trasporto (o quelli messi a disposizione dell'azienda) - nella sede di lavoro per la consumazione dei pasti. L'indennità peraltro non sarà corrisposta erogata qualora il lavoratore possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento nel quale è stato comandato a prestare servizio senza dover sopportare una spesa maggiore di quella che avrebbe dovuto sostenere presso la sede di origine; - per il pasto serale, qualora il lavoratore non possa rientrare nella propria abitazione, usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, entro le ore 21 o le successive ore alle quali sarebbe rientrato muovendo dalla sede di origine; - per il pernottamento, qualora il lavoratore, per ragioni di servizio, non possa rientrare nella propria abitazione, usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, entro le ore 22. L'indennità giornaliera è dovuta anche per i giorni festivi e per il 6° giorno in caso di orario settimanale su 5 giorni nonché per i giorni di sospensione del lavoro per cause indipendenti dal lavoratore. Il lavoratore retribuito a cottimo, qualora in trasferta operi ad economia, avrà diritto ad una maggiorazione della paga in misura pari alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. Per le ore di viaggio e eccedenti il biglietto normale orario di lavoro è corrisposto ai lavoratori, con l'esclusione del personale direttivo, un compenso pari al 70% della normale retribuzione (che viene invece integralmente corrisposta per il tempo di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto coincidente con l'orario normale di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione atto nel cantiere di mese superiore a 15 giorniorigine), sarà considerata come mese interoescluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge.
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Ferie. Tutte le lavoratrici I. Ai lavoratori assunti successivamente all'11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.
II. Alla maturazione di un'anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un'anzianità di servizio di 10 anni.
III. Ai lavoratori già in servizio alla data dell'11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e tutti i corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori hanno diritto di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti - pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato. I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione IV. Per l'anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati pari ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, 1/12 per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La o frazione di mese esso superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestati o da prestare nell'anno medesimo.
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Ferie. Tutte Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno stesso, le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto a ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giornisei giornate. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio prestato compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a 1/12 dei giorni settembre. Il periodo di ferie annuali previstipreavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e lavoro, spetterà al lavoratore spetterà lavoratore, che non abbia maturato il pagamento diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in proporzione ai dodicesimi maturaticaso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. La frazione Restano ferme le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore in atto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometricodelle spese relative al viaggio. La lavoratrice Nel rispetto delle normative contrattuali e il lavoratore che all'epoca legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo diverse opportunità di ferie avrà dirittoassenza retribuita contrattualmente previste, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento tenuto conto delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonecessità organizzative dell'impresa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabi- li come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente degli impiegati compatibil- mente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non e ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionaleeccezio- nale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute e costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e spese relative al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Samples: Contratto Metalmeccanici
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 26 160 ore retribuite, pari a 4 settimane. I giorni lavorativi festivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 83 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattoferiale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli operai compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendal'esigenza di lavoro. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto licenziamento o di lavoro alla lavoratrice e dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dei dodicesimi maturati. La frazione Il periodo di mese superiore preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a 15 giornifronte di specifica richiesta del lavoratore, sarà considerata come mese interoè consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1º gennaio-31 dicembre), ad un periodo di ferie di riposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi lavorativi, a seconda che l'orario di lavoro sia ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per annododicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornimentre saranno considerate mese intero quelle superiori. In occasione della fruizione del periodo di Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice siano interamente usufruite e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui secondo decimale superiore nel caso di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario pagamento per cessazione di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitorapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie consecutive o collettive spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non potrà eccedere le 3 settimanepregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, salvo diverse intese aziendaliil datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalefissata dall'azienda tenuto conto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendaservizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le rimanenti ferie possono devono normalmente essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il rinvio delle stesse ad altra epocaperiodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie sarà corrisposta alla lavoratrice resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al lavoratore la retribuzione termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ore di viaggio e ferie, fermo restando il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle diritto alle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interogodute.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: • pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); • pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. La frazione In caso di mese superiore a 15 giornifestività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà considerata come mese interoprolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1o giugno - 30 settembre. a norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione-disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1° domenica del mese mese, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e tutti 2 giorni;
2) oltre i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 10 anni: 4 settimane e 3 giorni. In occasione della fruizione caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione ferie. A meno di fatto. In sostituzione delle 4 diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxe nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo per un periodo minimo di 2 settimane. Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneservizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le degli eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocadesideri dell'impiegato. In caso di richiamo in servizioferie collettive, per cause eccezionaliqualora le esigenze produttive lo permettano, nel corso del periodo la terza settimana di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoagganciata alle altre due. La lavoratrice e risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il lavoratore diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese non avere ancora un'anzianità di servizio prestato di 12 mesi, competerà il godimento delle ferie in rapporto a 1/12 dei tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità. La malattia o l'infortunio non sul lavoro, regolarmente certificati e comunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni. Per gli impiegati, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo continuo 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali previsti. In caso è commisurato a:
1) fino a 10 anni di risoluzione del rapporto anzianità di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione servizio: 176 ore;
2) oltre i 10 anni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoanzianità di servizio: 184 ore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1ª domenica del mese mese, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91.6-30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattoun corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora un'anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e spese relative al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 giornio 5 giorni lavorativi. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese. Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito62. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno-settembre). Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredegli Enti, ove stabilite, Opere ed Istituti sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, in quanto maturati e non goduti. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e al del lavoratore la retribuzione per le ore a fruire di viaggio detto periodo in epoca successiva e il biglietto di viaggio diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rimborso chilometricodipendente sia stato richiamato. La lavoratrice Le ferie devono essere godute e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittovi si può rinunciare né tacitamente, né per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoiscritto.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi retribuiti. I giorni festivi di cui all'art. 142 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per annocui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie per non aver ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, comunque calcolati su una settimana lavorativa spetterà per ogni mese di 6 giorni. In occasione della fruizione servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore spetterà il pagamento delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra nonché per giornate di ferie oltre le parti si concorderà il rinvio 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle stesse ad altra epocaferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometricodelle spese relative al viaggio. La lavoratrice Nel rispetto delle normative contrattuali e il lavoratore che all'epoca legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo diverse opportunità di ferie avrà dirittoassenza retribuita contrattualmente previste, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento tenuto conto delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonecessità organizzative dell'impresa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (1) (per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane) nella misura di 6 giorniquattro settimane per tutte le anzianità. In occasione della fruizione relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. I giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feriale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Per determinare il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore spettante in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese anzianità dei singoli lavoratori, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo fa riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie. Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la regola delle festività cadenti possibilità dell'Azienda di domenicasuddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore. Su richiesta anticipata del lavoratore e Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 10 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto conto del desiderio del lavoratore. Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno conto dei desideri dei lavoratori intesi ad usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato. Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione prestato presso l'Azienda. Qualora l'Azienda non abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della retribuzione aggiuntiva frazione di cui ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al presente comma 31 dicembre, il corrispondente permesso retribuito. Il primo periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalidopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie. L'epoca A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane potrà essere anticipato all'inizio di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio esse. Non è ammessa la rinuncia tacita delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
(1) Vedi nota a pag. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca(art. In caso 48 premio di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.risultato)
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la le festività nazionale nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, la le cui celebrazione è stata spostata celebrazioni sono state spostate alla 1a domenica del mese relativo, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitocorrispondenti permessi retribuiti. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati. Lavoratori di 26 cui ai gruppi 1, 2 e 3: - 20 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 4 anni compiuti; - 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti; - 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti; - 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti; - 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti. I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2, comunque calcolati su una settimana lavorativa in forza al 21 novembre 1990, conserveranno "ad personam", quale condizione di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo miglior favore, la misura di ferie decorre già maturate ai sensi della precedente normativa. Gli stessi lavoratori continueranno altresì a favore della lavoratrice e maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998. Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie così come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del lavoratore la normale retribuzione 31 dicembre 1998. I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e ferie annuali fino al lavoratore spettano n. 4 limite massimo di 28 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendalavorativi. Per la festività nazionale i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 4 novembre21 novembre 1990, la vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi. Ai soli effetti del mese presente articolo, per giorni lavorativi si provvederà intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall'Allegato 5 al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola soffio, ecc. La scelta dell'epoca per il godimento delle festività cadenti ferie sarà fatta di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la direzione rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione. Al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse, entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale potrà concedere entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoatto o in occasione dell'apposita riunione per la definizione dei calendari annui. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo può coincidere con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso decorrenza del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstipreavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e comunque avvenuta, spetterà al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai ragione di tanti dodicesimi maturati. La per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata giorni come mese intero. Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3 che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle stesse per quanti sono i mesi di anzianità. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta a corrispondergli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 40 del presente contratto. Le parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore ed in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l'accantonamento delle relative ore per le modalità sopra descritte. Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.
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Ferie. Tutte Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto a ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giornisei giornate. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio prestato compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a 1/12 dei giorni settembre. Il periodo di ferie annuali previstipreavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e lavoro, spetterà al lavoratore spetterà lavoratore, che non abbia maturato il pagamento diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in proporzione ai dodicesimi maturaticaso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. La frazione Restano ferme le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore in atto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno 30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione-disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (1) pari a: - per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 anzianità fino a 15 anni: 4 settimane; - per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni. In occasione della fruizione del periodo relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattofrazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive all'art.44 (giorni festivi) non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo computabili come giornate di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via In caso di inizio del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà e sempreché sia stato superato il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e prova, al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo spetterà un dodicesimo di ferie avrà diritto, per ogni mese intero di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatianzianità. La frazione di mese superiore a ai 15 giorni, giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'Azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal I' gennaio di ogni anno. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo. L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione. Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie. Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. L assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall art.38 (aspettativa) e dall art. 16 (permessi per cariche sindacali- aspettativa per cariche pubbliche elettive).
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale ha diritto a ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 22 giorni. I suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso il sabato). Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per annododicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mentre saranno considerate mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitointero quelle superiori. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie consecutive o collettive spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non potrà eccedere le 3 settimanepregiudica il diritto alle ferie e il personale avrà diritto allo stesso od alle indennità sostitutive dei giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, salvo diverse intese aziendaliil datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie godute e non maturate. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalefissata dall'azienda tenuto conto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendaservizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali aziendali. Le rimanenti ferie possono superiori ai 15 giorni potranno essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore divise in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziodue periodi. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativepreavviso, e in via salvo richiesta scritta del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocalavoratore. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del godimento delle ferie o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Il periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà lavoro. Nel caso in cui le ferie non siano state fruite nel termine dell'anno di lavoro, il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interodiritto non è ovviamente perduto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare qualora l’orario si servizio sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati anno solare qualora l’orario di servizio sia distribuito su una settimana lavorativa di 6 giorni5 giorni lavorativi settimanali. In occasione della fruizione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e o del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all’ art. In 43. Alla lavoratrice o al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente o il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxsoppresse, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito a sei giornate da aggiungersi alle ferie e ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/77, da fruirsi entro l'anno solare. Tali L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali tramite un apposito piano ferie redatto sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente ad ogni dipendente un periodo estivo, non inferiore a giorni 15. Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla amministrazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le sei giornate di cui ai commi precedenti, che potranno essere rapportati ad ore fruite in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembrealtro periodo, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese anche frazionato purché non inferiore alle due ore, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e scelto da ogni dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali lavoratrice ed i lavoratori presenteranno di norma entro il primo trimestre di ogni anno di attività la programmazione delle giornate di ferie ad eccezione di quelle previste nel precedente capoverso e nel rispetto dei criteri fissati come dal quinto capoverso. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredei presidi, ove stabilitestabilite dalla amministrazione, sono computate nelle ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie vanno godute di norma nel corso nell’anno di maturazione. Per motivate esigenze di servizio potranno essere godute entro il trimestre successivo. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e territorio interrompe il lavoratore non sia ammesso al godimento decorso delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 giornio 5 giorni lavorativi. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese. Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito62. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno- settembre). Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredegli enti, ove stabilite, opere ed istituti sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, in quanto maturati e non goduti. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e al del lavoratore la retribuzione per le ore a fruire di viaggio detto periodo in epoca successiva e il biglietto di viaggio diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rimborso chilometricodipendente sia stato richiamato. La lavoratrice Le ferie devono essere godute e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittovi si può rinunciare né tacitamente, né per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoiscritto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il d iritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoquanti sono i mesi interi d'anzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive, al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a ta nti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi d'anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità i l godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1 giugno -30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione -disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via a 15 giorninticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, sarà considerata come mese interoné la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con più le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva 2 giornate supplementari di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitopunto 1) dell'art. 28. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneriposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, salvo diverse intese aziendali. L'epoca la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto esigenze del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze desideri dei lavoratori. L'estinzione del rapporto di lavoro dell'azienda. Le rimanenti per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocamaturate. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e dell'anno, il lavoratore che all'epoca ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero. L'assegnazione delle ferie non ha maturato può aver luogo durante il diritto all'intero periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie avrà dirittodeve essere compiuto, per ogni mese quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di servizio prestato indennità, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 7. Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunicazione alla Direzione con l'invio di certificato medico entro tre giorni; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori comune la comunicazione deve essere data nel più breve tempo possibile. La malattia interrompe il godimento delle ferie. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse sono godute, a 1/12 dei guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. Ai lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa e/o alla presentazione di certificato medico di intervenuta guarigione; casi eccezionali sono da verificare di volta in volta. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie annuali previstiper rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. Nel caso di eccezionali e motivate esigenze, le ferie vengono assegnate e fatte godere al lavoratore entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo. In caso di risoluzione morte del rapporto lavoratore agli aventi causa o diritto viene liquidata un'indennità pari alla retribuzione globale per il periodo di lavoro alla lavoratrice ferie maturate e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonon godute.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati. Lavoratori di 26 cui ai gruppi 1, 2 e 3: - 20 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 4 anni compiuti; - 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti; - 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti; - 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti; - 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti. I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2, comunque calcolati su una settimana lavorativa in forza al 21 novembre 1990, conserveranno "ad personam", quale condizione di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo miglior favore, la misura di ferie decorre già maturate ai sensi della precedente normativa. Gli stessi lavoratori continueranno altresì a favore della lavoratrice e maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998. Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie così come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del lavoratore la normale retribuzione 31 dicembre 1998. I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e ferie annuali fino al lavoratore spettano n. 4 limite massimo di 28 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendalavorativi. Per la festività nazionale i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 4 novembre21 novembre 1990, la vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi. Ai soli effetti del mese presente articolo, per giorni lavorativi si provvederà intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall'Allegato 9 al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola soffio, ecc. La scelta dell'epoca per il godimento delle festività cadenti ferie sarà fatta di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la direzione rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione. Al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse, entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale potrà concedere entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoatto o in occasione dell'apposita riunione per la definizione dei calendari annui. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo può coincidere con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso decorrenza del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstipreavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e comunque avvenuta, spetterà al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai ragione di tanti dodicesimi maturati. La per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata giorni come mese intero. Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3 che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle stesse per quanti sono i mesi di anzianità. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta a corrispondergli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 40 del presente contratto. Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di 26 giorni lavorativi per anno30 lavorativi, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornifermo rimanendo quanto previsto dal 5º comma dell'art. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda19. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze assenze per malattia, infortuni, i periodi di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e cura stabiliti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il lavoratorecongedo matrimoniale, ove stabilite, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computate computabili nelle ferie. Il periodo di preavviso ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell'impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'azienda lo impongano, il datore di lavoro e l'impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non può essere considerato inferiori a giorni 15. E' facoltà dell'impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell'epoca dell'anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l'impiegato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativel'impiegato, e in via al momento della cessazione del tutto eccezionalerapporto, la lavoratrice e non abbia maturato il lavoratore non sia ammesso diritto al godimento delle periodo completo di ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno. In caso di richiamo in servizioorario flessibile ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3, per cause eccezionalinonché negli altri casi di orario variabile, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca computo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato può essere rapportato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano una anzianità di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana lavorativa in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. In occasione della fruizione del Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il all'articolo 29 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente permesso retribuitoprolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaledirezione, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del di lavoro dell'azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Le rimanenti Al lavoratore che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal non ha maturato il diritto dell'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoremese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, ove stabilite, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il al lavoratore non sia ammesso al consentito il godimento delle ferieferie di cui al primo comma, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaepoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie ferie, sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giorni. In occasione della fruizione del cui all'art.3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e spese relative al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Samples: CCNL
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori I dipendenti hanno diritto al monte ore annuale ferie seguente :
a) 158.4 ore (con esclusione delle festività soppresse) per i dipendenti con orario di lavoro settimanale di 36 ore;
b) 167.2 ore (con esclusione delle festività soppresse) per i restanti dipendenti;
c) in proporzione al monte ore definito nel contratto individuale di lavoro, per i dipendenti a un Part-time. Il piano ferie annuale sarà programmato nei seguenti termini: • entro il 28 febbraio di ogni anno l’Azienda invierà una comunicazione ai dipendenti nella quale verranno illustrati vincoli ed esigenze di servizio; • entro il successivo 15 marzo i dipendenti, sulla base di quanto indicato nella comunicazione dell’azienda, consegneranno ai loro diretti responsabili la scheda di programmazione, completa di tutte le ferie spettanti; • entro il 31 marzo verrà concordato con i diretti responsabili il piano ferie definitivo; • nel caso di richieste ferie per il medesimo periodo da parte di più dipendenti varrà il principio della “rotazione”; • nel mese di settembre l’azienda effettuerà il saldo fra ferie programmate e quelle usufruite, comunicando ai vari responsabili di settore i giorni di ferie non utilizzati da ogni singolo dipendente; le ferie residue saranno, quindi, oggetto di 26 giorni lavorativi per announa nuova programmazione, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxentro il 15 ottobre; • le eventuali giornate residue al 31 dicembre dovranno essere effettuate entro il 31 marzo, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando fatte salve le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e La programmazione ferie è vincolante per il lavoratoredipendente, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo salvo nei casi di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocacomprovati motivi familiari. In caso di richiamo in modifica del piano ferie, le stesse dovranno essere riprogrammate rispettando sia le esigenze di servizio, sia le ferie già programmate e concordate dai dipendenti appartenenti al medesimo ufficio. Le Parti convengono di incontrarsi entro il 15 febbraio di ogni anno per cause eccezionalidefinire e concordare le eventuali chiusure, nel corso nonché riduzioni d’orario, degli uffici nelle settimane centrali di Agosto, nell’intento di ottimizzare l’organizzazione del lavoro in un periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca rallentamento delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoattività.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di 26 ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni. In occasione della fruizione , i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione contrattuale che agli effetti della retribuzione aggiuntiva relativa. I giorni festivi di cui all'art. 5, Disciplina speciale, Parte I, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 11 del presente comma il corrispondente permesso retribuitoarticolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo di delle ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca Il periodo delle ferie sarà stabilita stabilito dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaleDirezione, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del di lavoro dell'azienda, sentite le Rsu. Le rimanenti Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1 per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoremese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ove stabilitea questi effetti, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, tecniche della lavorazione e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso dell'anno del godimento delle stesse ad altra epocaferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa o una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, é comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito58. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneé stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze non più di serviziodue periodi nell'arco dell'anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità é dovuta alla lavoratrice e o al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenti in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno. Ai soli fini del computo delle ferie fruite, i suddetti giorni corrispondono a 164 ore annue. La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di xxxxx vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia, con prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario, regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito40. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendalitenuto conto delle richieste dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 Saranno comunque garantite almeno due settimane di ferie da godere nell'anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. Ai lavoratori che ne fanno richiesta, potranno essere cumulate le ferie maturate nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendacorso di un biennio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno ai lavoratori tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenta in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, é comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito58. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneé stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze non più di serviziodue periodi nell'arco dell'anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare nétacitamente, néper iscritto. Nessuna indennità é dovuta alla lavoratrice e o al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenti in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di 26 ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni. In occasione della fruizione , i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione contrattuale che agli effetti della retribuzione aggiuntiva relativa. I giorni festivi di cui all'art. 5, Disciplina speciale, Parte I, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 11 del presente comma il corrispondente permesso retribuitoarticolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo di delle ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca Il periodo delle ferie sarà stabilita stabilito dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaleDirezione, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del di lavoro dell'azienda, sentite le RSU. Le rimanenti Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1 per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoremese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ove stabilitea questi effetti, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, tecniche della lavorazione e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso dell'anno del godimento delle stesse ad altra epocaferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa o una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (X. XxxxxxxxS. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx Pietro e XxxxxPaolo) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1ª domenica del mese mese, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione Direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione Direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91° giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione Direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 prestato, ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto a ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giornisei giornate. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio prestato compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normal- mente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei la- voratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a 1/12 dei giorni settembre. Il periodo di ferie annuali previstipreavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e lavoro, spetterà al lavoratore spetterà lavoratore, che non abbia maturato il pagamento diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in proporzione ai dodicesimi maturaticaso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. La frazione Restano ferme le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore in atto.
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Ferie. Tutte Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per le lavoratrici ferie e tutti per ogni altro istituto legato al tempo di presenza in Agenzia, valgono le stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno, senza alcuna riduzione, salvo per il part-time verticale rispetto al quale il numero di giornate di ferie resta proporzionale alla durata della prestazione lavorativa effettivamente resa. CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI, GLI IMPIEGATI E GLI AUSILIARI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI E ARTIGIANE Art. 24 Ad integrazione delle norme di legge, sono da applicare le seguenti disposizioni: • la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale di tipo orizzontale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti; • i giorni di lavoro nell’anno del personale a tempo parziale di tipo verticale possono essere compresi tra 90 e 200. Nel caso di una collocazione della prestazione lavorativa di tipo misto, l’orario della prestazione di tipo orizzontale deve essere compreso tra 15 e 32 ore e 30 minuti settimanali e la prestazione di tipo verticale non deve superare i 150 giorni annui. Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni di lavoro supplementare nelle seguenti ipotesi: • operazioni di quadratura contabile e di chiusura; • interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; • incrementi temporanei di attività aziendali; Data di stipulazione 31 maggio 2004 • sostituzione di lavoratori hanno diritto assenti. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, comunque nel limite del tempo pieno, sono: • 50 ore con riferimento ad anno • 2 ore con riferimento a giornata Per il superamento dei limiti quantitativi sopra elencati è richiesto il consenso del lavoratore. In sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale possano essere inserite clausole di flessibilità ed elasticità relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa e alla variazione in aumento della durata della stessa. Per stabilire l’adibizione continuativa e prevalente del lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza effettiva, intendendosi per tale l’utilizzo delle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato. Il trattamento economico va commisurato alle minori prestazioni di lavoro, salvo che per l’indennità di rischio che va corrisposta proporzionalmente al servizio per cui è dovuta con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero della indennità stessa. Ai soli fini dei trattamenti di ferie, malattia, scatti tabellari e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. Nei casi di prestazioni a tempo parziale distribuite su meno di 5 giorni per settimana, il computo delle ferie e dei permessi retribuiti va effettuato dividendo per 5 i periodi di ferie e permessi anzidetti, moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni lavorati per settimana, imputando il prodotto sui giorni destinati al lavoro. Nei giorni semifestivi, se coincidenti con giorni di lavoro del personale a tempo parziale, l’orario di lavoro giornaliero di tale personale va ridotto in proporzione della riduzione di cui beneficia il personale a tempo pieno. Ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato. Nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata in meno di 5 giorni, il periodo di ferie permesso relativo agli esami di 26 licenza o di laurea spetta nella misura che risulta proporzionando il numero di giorni lavorativi previsto per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa il personale a tempo pieno al minor numero di 6 giornigiornate lavorative mediamente prestate nella settimana. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre Gli ulteriori permessi retribuiti spettanti al personale a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) tempo pieno vanno proporzionati alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaridotta prestazione lavorativa. In caso di richiamo contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, i lavoratori a tempo pieno, a parità di situazioni, hanno la precedenza rispetto a quelli a tempo parziale. Per l’attività di formazione e aggiornamento dei lavoratori in servizioservizio a tempo parziale e indeterminato si applicheranno le norme in materia vigenti per il personale in servizio a tempo pieno secondo quanto previsto nella contrattazione integrativa aziendale, per cause eccezionalifermo restando che, nel qualora il corso cada in tutto o in parte fuori dell’orario di lavoro del periodo personale in servizio a tempo parziale, lo stesso ha facoltà di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione parteciparvi senza alcun onere a carico della azienda per le ore di viaggio e il biglietto presenza al corso non comprese tra quelle di viaggio o il rimborso chilometricodetto orario di lavoro. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiCCNL QUADRI DIRETTIVI E PER IL Art. In caso di risoluzione del rapporto 26 Il contratto di lavoro alla lavoratrice a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.il
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Samples: Part Time Employment Contracts
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale ha diritto a un periodo n. 26 giorni di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornidurante l’anno. In occasione della fruizione del Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile, comprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali èpari a 22 (ventidue) giorni lavorativi. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della lavoratrice struttura lavorativa e sentiti i lavoratori. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxcaso di licenziamento o di dimissioni, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e spetteranno al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore la retribuzione per le ore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di viaggio ferie assegnatogli. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il biglietto di viaggio o diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interodipendente sia stato richiamato.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione-disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 giornio 5 giorni lavorativi. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese. Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito62. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno-settembre). Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredegli enti, ove stabilite, opere ed istituti sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, in quanto maturati e al lavoratore la retribuzione per non goduti. A tal fine le ore frazioni di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricomese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle Le ferie non ha maturato possono essere godute di norma durante il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese preavviso di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interolicenziamento.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti Tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 trenta giorni lavorativi per annoanno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, comunque calcolati su una settimana lavorativa il computo dei giorni di 6 giorniferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. In occasione della fruizione del godimento del periodo di ferie ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5, decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitosuccessivo art. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane5l, salvo diverse intese aziendali. L'epoca con esclusione delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto indennità specificamente connesse alla presenza in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoreAl lavoratore che, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento all'epoca delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato prestato, l/l2 del periodo feriale allo stesso spettante, a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione norma del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatil° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare, che si aggiungono alle ferie di cui al precedente comma l. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le Rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo l5 giugno-l5 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello aziendale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Struttura. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie sono sospese da: - malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni, - malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, - da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. 34, lett. c). È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta. Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne. La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.
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Samples: Contrattazione Collettiva
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1ª domenica del mese mese, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione Direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione Direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91º giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione Direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 prestato, ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Samples: Cooperative Social Agreement
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a favore della lavoratrice livello aziendale e del lavoratore tali da garantire annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxfruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Al di fuori del periodo di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere sopra le 3 settimaneferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima. Le rimanenti parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare soluzioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie possono devono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le cui particolari esigenze di servizioservizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e il lavoratorecontrattuali vigenti, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo anche ai fini dell'espletamento della visita di preavviso non può essere considerato periodo controllo dello stato di ferieinfermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai dodicesimi maturatipunti 2.7 e 2.9 dell’art. La frazione 22 sopracitato. E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di mese superiore cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a 15 giornimezza giornata delle ferie. , sarà considerata ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
20.1 Eventuali eccedenze di ferie rispetto alle spettanze di cui al predetto articolo, saranno confermate attraverso il riconoscimento annuo di un pari numero di permessi retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie, non liquidabili, che dovranno essere fruiti nell’anno di riferimento.
20.2 In aggiunta a quanto previsto all’Art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, per effetto delle normative contrattuali di provenienza e nel rispetto della medesima temporizzazione, saranno riconosciuti numero giorni equivalenti di permessi retribuiti con lo stesso trattamento previsto dalle ferie non liquidabili e che dovranno essere fruiti nell’anno di riferimento.
20.3 Al punto 6 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 e alla lettera d) al punto 48.1.2 dell’Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.
20.4 Al punto 9 del sopracitato Articolo, il richiamato riposo giornaliero ed il riposo settimanale è da intendersi così come mese interodefinito ai punti 17.4 e 17.6 del presente Contratto.
20.5 Le anzianità maturate sono utili ai fini del riconoscimento del numero di giornate di ferie di cui all’Art. 25 punto 1 b) del CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003.
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Samples: Contratto Aziendale
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1º giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore non in prova ha diritto a un periodo di ferie riposo annuale (ferie) con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi per annofatto percepita in servizio, comunque calcolati su una nella misura di 4 settimane. Il periodo sopra indicato si intende di calendario. Peraltro le festività di cui ai punti b) e c), art. 20, Testo Unificato - Comune, che cadono nei periodi feriali continuativi (almeno 1 settimana lavorativa di 6 giornicalendario), non saranno computati come ferie. In occasione della fruizione del periodo caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni ogni giorno di ferie decorre godute frazionatamente equivale a favore della lavoratrice giorni 1,2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e del lavoratore la normale retribuzione scelta dell'epoca viene fatta di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma servizio. Comunque il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalenell'anno feriale di maturazione, relativamente a 2 settimane per tanti 12simi quanti sono i mesi di servizio maturati. Agli effetti del computo delle ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendafrazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero di servizio prestato. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con Non è ammessa la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera rinuncia o la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento concessione delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In ma in caso di richiamo giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta misura corrispondente alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore giornate di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. Agli effetti del computo della retribuzione per il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per feriale ogni mese di servizio prestato giornata lavorativa equivale a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti1/6 dell'orario settimanale contrattuale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto, al momento della risoluzione del rapporto stesso, alla lavoratrice liquidazione dei 12simi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale compiuto, sempreché non abbia goduto del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei 12simi. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il godimento delle ferie, l'Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che per il rientro successivo nella località dove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dagli accordi particolari di settore. Nota a verbale. Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e al lavoratore spetterà il pagamento delle stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre 3 mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiaggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre 6 mesi beneficeranno di 2 giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori. La frazione Ai fini di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interocui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a nel corso di ogni anno solare ad un periodo di ferie di riposo - con decorrenza della retribuzione - di: - giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello dell'assunzione; - giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi. Non sono computabili come giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 13. Il riposo annuale sarà goduto normalmente nel periodo da maggio a favore della lavoratrice e ottobre. Nel fissare l'epoca del godimento delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'agente delle richieste del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxda comunicare entro il 30 aprile, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice Durante l'anno di assunzione e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono rispettivamente i mesi di servizio dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi di servizio dal 1° gennaio alla data della risoluzione del rapporto oppure la corrispondente indennità. Le frazioni non inferiori a quindici giorni saranno computate per mesi interi. Non è ammessa la rinuncia alle ferie. Il periodo annuale di ferie non può essere ridotto in proporzione ai dodicesimi maturaticonseguenza di assenze per malattia. La frazione denuncia - fatta secondo le modalità previste dall'articolo 28 - di mese superiore malattia sorta durante il periodo di ferie annuali sospende il decorso delle ferie stesse; il lavoratore avrà diritto in tal caso al rinvio delle rimanenti ferie in periodo successivo, anche oltre l'anno solare. L'agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore a 15 giornicompletare le ferie in epoca successiva e il diritto altresì al rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguenti. L'agente soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare il periodo delle ferie, sarà considerata come mese interosalvaguardando comunque un periodo minimo di 10 giorni lavorativi continuativi. A richiesta del lavoratore il periodo di ferie potrà essere frazionato in non più di tre periodi, salvo casi di particolare necessità. L'agente nello stabilire il turno delle ferie terrà presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata al personale con maggior anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute e/o familiari del lavoratore e/o carichi familiari. Sono fatte salve le migliori condizioni in atto per il personale in servizio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti Nel corso di ogni anno solare, i lavoratori dipendenti hanno diritto a diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive annuale (1) è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni. Le domeniche e le festività infrasettimanali non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalisono computabili come giorni di ferie. L'epoca La fruizione delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaledeve aver luogo nel corso dell'anno solare. Se, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le per eccezionali esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e , il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso dipendente non può essere considerato periodo fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di ferieaprile dell'anno successivo. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al abbia inizio o si estingua nel corso dell'anno, il lavoratore spetterà il pagamento delle ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall'azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno, a seguito di consultazione con le Rappresentanze sindacali. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Una volta avvenuta l'assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L'azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate.
(1) Nei valori predetti sono comprese le giornate di ferie riconosciute con Accordo Interconfederale CISPEL/ CGIL - CISL - UIL del 27 luglio 1978 a compensazione delle solennità civili differite dall'art. 1, legge n. 54/1977. Sono comprese altresì le giornate di riposo a definitiva compensazione delle festività abolite dalla citata legge n. 54/1977.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 26 160 ore retribuite pari a 4 settimane, intendendosi per tali 28 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornicalendario. In occasione della fruizione del Il lavoratore che ha superato il 5° anno di anzianità ha diritto ad un periodo di ferie decorre pari a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale 30 giorni di calendario con retribuzione di fattoragguagliata a 173 ore. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoall'art. Il 7 (festività che ricorrono nel periodo di ferie consecutive ferie) non sono considerate come ferie, e quindi non cumulabili alle stesse per cui si darà luogo ad un corrispondente della relativa indennità festiva o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalial prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendae con possibilità di scaglionamento in due tempi. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetteranno tanti dodicesimi di ferie per ogni mese quanti sono i mesi di servizio prestato a 1/12 dei prestato; conseguentemente, non saranno retribuiti i restanti giorni di ferie annuali previstiderivanti da chiusura aziendale per ferie. In caso di risoluzione del rapporto licenziamento o di lavoro alla lavoratrice e dimissioni, al lavoratore spetterà spetta il pagamento delle ferie in proporzione ai dei dodicesimi maturati. La frazione : le frazioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata superiori ai 20 giorni saranno conteggiate come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia, sia tacita o esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, ed in via eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie stesse, gli sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore in relazione all'orario normale di 40 ore e la retribuzione sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuito con retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni, cinque giorni di ferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall'art. 34 (X. XxxxxxxxFestività) ovvero, Ascensionein alternativa, Corpus Domini, SSal prolungamento delle ferie stesse. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui In caso di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16 dell'art. 21 (Orario di lavoro) le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti base al particolare orario di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere lavoro fissato in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoazienda nello stesso periodo. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà stabilita dalla direzione aziendalescelto di comune accordo, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio Al fine di promuovere un effettivo godimento delle ferie residue dei lavoratori, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione Nel caso che il lavoratore venga richiamato in cui opera servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la lavoratrice rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriemancato godimento delle ferie deve essere compensato con indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti. Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e impiego nel corso dell'anno, al lavoratore spetterà saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il pagamento mancato godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiper quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore a ai 15 giorni, giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato Per i minori si fa riferimento alle norme di legge. All'inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione. I periodi di ferie saranno i seguenti:
1) lavoratori ai quali si applica la normativa OPERAI: - 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti; - 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 15 anni compiuti;
2) lavoratori ai quali si applica la normativa QUALIFICHE SPECIALI e IMPIEGATI: - 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti; - 4 settimane più un giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti; - 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni. La malattia insorta in periodo di ferie interrompe le stesse per tutta la sua durata, per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo. Dichiarazione a verbale Particolare attenzione sarà prestata dall'azienda per permettere un godimento il più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella nazione d'origine.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a ad un periodo di ferie pari a 4 settimane. Tre settimane di 26 ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore. Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati qualora vi sia una distribuzione dell'orario settimanale su una settimana lavorativa di 6 5 giorni. In occasione caso di anticipo della fruizione concessione di ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane. Per le festività elencate all'art. 37 che cadano nel corso delle ferie si deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e non si presenti al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendasenza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Per il Settore occhialeria Non è ammessa la festività nazionale del 4 novembre, rinuncia o la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento concessione delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziogiustificato impedimento il godimento del periodo di ferire può essere completato, per cause eccezionali, nel corso entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di maturazione. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza giustificato motivo sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoconsiderato dimissionario.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxfruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoprecedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Il periodo Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di unità produttiva potranno essere definiti periodi di ferie consecutive o collettive obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non potrà eccedere ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 settimanele ferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se 1"articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l'articolazione dell'orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg. Per Fanno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxxfruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall'avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al presente comma precedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell'anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell'anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di unità produttiva potranno essere definiti periodi di xxxxx xxxxxxxxxx obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell'anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell'anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il corrispondente permesso retribuitogodimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell'anno successivo. Il periodo Al di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le 3 settimaneferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell'anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell'art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la le festività nazionale nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, la le cui celebrazione è stata spostata celebrazioni sono state spostate alla 1a prima domenica del mese relativo, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitocorrispondenti permessi retribuiti. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero all’intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni 33 gg lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg, comprensive delle festività abolite dalla legge. In occasione della fruizione del periodo di ferie ferie, decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalia livello di istituto. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaleDirezione dell'istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91° giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendaledi istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadell'istituto. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale Direzione dell'istituto e fermo ferme restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. In deroga al comma 4 del presente articolo, ai lavoratori stranieri che ne facciano richiesta entro il mese di marzo, potrà essere concesso il cumulo biennale di ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In Nel caso di risoluzione inizio o di cessazione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà durante l'anno, la dipendente o il pagamento dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni, sarà considerata come mese interoquindici non saranno considerate.
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