Common use of Formazione dei rappresentanti per la sicurezza Clause in Contracts

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’art. 50, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’art. 50, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per annocapite, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai fino a 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Federculture, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Federculture

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto ad una alla formazione particolare prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994. Fermo restando quanto previsto negli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 la formazione dei rappresen- tanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi re- tribuiti aggiuntivi in materia ragione di 32 ore lavorative annue. Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti materie: - conoscenze generali e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Sulla base della esemplificazione di cui sopra l’azienda promuoverà la consultazione con le organizza- zioni sindacali stipulanti il presente accordo sui contenuti della formazione, e sulle metodologie di in- segnamento. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavorodei lavoratori, prevista dall’art. 50, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata promuove una integrazione della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9), D.lgs. n. 626/94. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la Sicurezza ha diritto ad una loro normale attività. Tale formazione particolare dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza, nonché gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavorodei lavoratori, prevista dall’art. 50, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata prevede una integrazione della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante Fermo restando quanto previsto negli artt. 21 e 22 del D.lgs n. 626/94 la formazione dei rappresentanti per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi in materia ragione di 32 ore lavorative annue. Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti materie: - conoscenze generali e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Sulla base dell'esemplificazione le Aziende di cui sopra promuoveranno la consultazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo sui contenuti della formazione, e sulle metodologie di insegnamento. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavorodei lavoratori, prevista dall’art. 50, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata promuove un'integrazione della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’artdall'art. 50, co. comma 1, lett. g), D.lgsD.Lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario l'orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro pro-capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata della formazione. L’aggiornamento L'aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi Organismi paritetici territoriali per un’attività un'attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda all'azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezzasicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’artdall'art. 37, co. comma 11, del D.lgsD.Lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto ad una alla formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’artall' art. 50, co. comma 1, lett. lettera g), D.lgs. n. 81/2008DLgs 81. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgesicurezza, durante l’orario i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un numero minimo programma base di 32 ore lavorative pro capite che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli .Tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell' attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Nel caso che il rappresentante per annola sicurezza sia un lavoratore stagionale, senza oneri economici a carico la durata del lavoratorepredetto programma sarà di 6 ore. Il datore di lavoro, da riferire alla effettiva durata ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto ad una alla formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’artall’art. 50, co. 1, lett. 19 comma 1 lettera g), D.lgs. ) del decreto legislativo n. 81/2008626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgesicurezza, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, senza i cui oneri economici sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoratorelavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa. Il datore di lavoro ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da riferire alla effettiva durata prevede una integrazione della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Lavoro Degli Operai Ed Impiegati Con Rapporto Di Lavoro a Tempo Indeterminato E Determinato, Addetti Ai Lavori Di Sistemazione Idraulico Forestale Ed Attività Amministrative Connesse Eseguiti Nella Regione Sardegna

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto ad una alla formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’artall'art. 50, co. comma 1, lett. lettera g), D.lgsD.Lgs. n. 81/200881. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgesicurezza, durante l’orario i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un numero minimo programma base di 32 ore lavorative pro capite che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli.Tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Nel caso che il rappresentante per annola sicurezza sia un lavoratore stagionale, senza oneri economici a carico la durata del lavoratorepredetto programma sarà di 6 ore. Il datore di lavoro, da riferire alla effettiva durata ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro