Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Clausole campione

Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente ha ottenuto in data 22 giugno 2018 il rilascio di una lettera di garanzia (la “Garanzia di Esatto Adempimento”) da parte di UniCredit S.p.A. (la “Banca Garante dell’Esatto Adempimento”), ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata, irrevocabilmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta, a corrispondere, in una o più volte, per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Massimo determinato sulla base di un Corrispettivo dovuto dall’Offerente per l’acquisto delle Azioni non superiore a Euro 2,19 per ciascuna Azione, e di utilizzare tale somma complessiva esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. La predetta somma complessiva corrispondente all’Esborso Xxxxxxx è immediatamente esigibile ed è irrevocabilmente vincolata al pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. Inoltre, ai sensi degli accordi intercorrenti con l’Offerente, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto, altresì, l’impegno, in caso di eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e di eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei presupposti ivi previsti, ad emettere una garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento di Castor Bidco nell’ambito della Procedura, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, in data 22 dicembre 2021, Castor Bidco ha ottenuto da parte della Banca Garante dell’Esatto Adempimento l’emissione della Garanzia di Esatto Adempimento, ai sensi della quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere, a semplice prima richiesta scritta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, per il caso di inadempimento di Castor Bidco all’obbligo di pagamento del Corrispettivo nell’ambito della Procedura e della Procedura Congiunta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx.
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, consiste in una dichiarazione ai sensi della quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si obbliga, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a garantire i fondi per l’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento di Generali nell’ambito della Procedura, ossia il pagamento da parte di Generali del Corrispettivo della Procedura per tutte le Azioni portate in adesione, sino a concorrenza di un importo massimo pari all’Esborso Massimo della Procedura (la “Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx”). Alla Data del Documento Informativo, un ammontare pari all’intero Esborso Xxxxxxx è già stato accreditato presso un conto corrente aperto in nome di Generali presso la Banca Garante dell’Esatto Adempimento (il “Conto Rilevante”) e, in data 6 luglio 2022, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha rilasciato la Garanzia di Esatto Adempimento. La Garanzia di Xxxxxx Adempimento è già pienamente efficace e lo sarà fino all’ultima delle seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento della Procedura; (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di completamento della Procedura Congiunta; e (iii) il 31 agosto 2022.
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente ha ottenuto da parte di Directa SIM una lettera di garanzia ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, la medesima Directa SIM si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a: (i) utilizzare le azioni MyAv depositate nel conto vincolato all’esclusivo fine di trasferirle a coloro che abbiano optato per tale forma di corrispettivo nell’ambito dell’Offerta FullSix e dell’Offerta Softec; ovvero (ii) utilizzare la liquidità depositata nel conto vincolato esclusivamente per corrispondere, fino a copertura dell’Esborso Massimo, il corrispettivo in denaro dovuto dall’Offerente per l’acquisto delle Azioni FullSix e Softec portate in adesione all’Offerta e Softec a coloro che abbiano optato per tale forma di corrispettivo e per corrispondere gli eventuali conguagli in denaro (iii) utilizzare le azioni MyAv e la liquidità depositata nel conto vincolato esclusivamente per corrispondere, il prezzo delle Azioni residue che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1 e 2, del TUF in relazione all’Offerta FullSix e all’Offerta Softec.

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  • Xxxxxxx Xxxxxxxx SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché: - Il principio base è che sia necessario prima esaminare la domanda di concordato e che vada dichiarato il fallimento solo all'esito. - La contemporanea pendenza delle due procedure non causa la sospensione o l'improcedibilità della prima che invece può essere istruita e concludersi con il rigetto dell'istanza di fallimento. La soluzione va cercata nel cpc e facendo ricorso alla continenza. - La continenza c'è non solo quando due cause abbiano identità di soggetti e titolo e una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra loro ci sia interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività. - La continenza si ha se contemporaneamente pendono la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo, prima e dopo l'ammissione; se i due procedimenti pendono davanti allo stesso giudice vanno riuniti ex art. 273 cpc; se no si applica l'art. 39/2 cpc.

  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto.

  • XXXXX XXXXXXXXX DI XXXXX XXXXXXX

  • Xxxxxxxx Xxxxxx Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker. Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato. L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi. La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

  • Xxxxx Xxxxxxx Sono esclusi: i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta; i danni di carattere estetico; i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori; i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell’anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”; i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conduttore e/o del Subconduttore e/o del Fornitore; ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica, i danni a terzi derivanti dalla circolazione; atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da: programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

  • DENUNCIA DI XXXXXXXX In caso di sinistro gli aventi causa possono rivolgersi alla Banca o inviare la richiesta direttamente alla Compagnia: • mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: CNP UniCredit Vita S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxx x. 30, 20124 - Milano oppure • contattare il servizio clienti al numero verde 800.129.027, attivo da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Alla denuncia di Decesso devono essere allegati i seguenti documenti: • certificato di morte dell’Assicurato; • certificato del medico che ha constatato il Decesso e ne ha indicato le cause; • copia della cartella clinica se il Decesso è avvenuto in ospedale; • certificazione del Debito Residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso; • copia del verbale emesso dalle Autorità intervenute a seguito dell’incidente, in caso di morte violenta o accidentale; • S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario (come da modelli allegati al modulo di liquidazione fornito dalla Filiale UniCredit S.p.A. o scaricabile dal sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx) • copia della Visura camerale aggiornata con le modifiche derivanti dall’evento denunciato; • copia del Documento d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale del legale rappresentante; • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AUTENTICATA E RILASCIATA DAL BENEFICIARIO NOMINATO O EREDE BENEFICIARIO con l'elenco degli eredi, la loro età, capacità giuridica, e la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati, e se l'Assicurato è deceduto lasciando testamento (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi); • VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO o VERBALE DI REGISTRAZIONE DEL TESTAMENTO PUBBLICO (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' che dovrà indicarne gli estremi identificativi e che il TESTAMENTO L'ULTIMO, VALIDO E MAI IMPUGNATO (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi); • copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario.

  • XXXXX XXXXXX Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.