GARANZIA E MANLEVA Clausole campione

GARANZIA E MANLEVA. L’Aggiudicataria si obbliga a provvedere direttamente e con personale da essa scelto ed incaricato, alla fornitura, installazione e rimozione del materiale pubblicitario in relazione ai singoli eventi, nonché ad assumere ogni onere relativo alla custodia. L’Aggiudicataria sarà responsabile per eventuali danni o altro che possano essere causati dal proprio personale, per qualsiasi ragione o motivo, alle persone, cose ed attrezzature fisse o mobili messe a disposizione per la fornitura dei materiali o dei sevizi previsti nel contratto. L’Aggiudicataria dovrà pertanto provvedere ad utilizzare tutti gli accorgimenti necessari, nonché il personale e le attrezzature idonee, al fine di evitare danni ed incidenti. Con la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicataria dichiara di rinunciare ad ogni domanda, azione, eccezione nei confronti delle FIDAL per i danni conseguenti a distruzione, deterioramento, danneggiamento, perdita del materiale pubblicitario, dei prodotti esposti, delle strutture fornite ed utilizzate a fini promo-pubblicitari. Dichiara altresì di manlevare e tenere indenne la FIDAL da ogni domanda, azione, eccezione contro la stessa proposta per danni diretti e/o indiretti derivanti dall’attività del personale incaricato dalla stessa azienda per la messa in opera, utilizzo, rimozione, danneggiamento delle strutture espositive e del materiale pubblicitario, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi per l’impiego di dette strutture e materiale e per l’utilizzo di strutture ed attrezzature messe a disposizione della FIDAL.
GARANZIA E MANLEVA. L’Impresa garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere FS sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di FS.
GARANZIA E MANLEVA. La Società non garantisce l’uso ininterrotto o privo di errori della Pagina Rassegna e non sarà responsabile per eventuali perdite derivanti da tali eventi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita, corruzione, attacchi, virus, interferenze, hacking o altre intrusioni nella sicurezza o qualsiasi altro fattore che vada oltre il ragionevole controllo della Società e/o dei suoi licenziatari e/o dei suoi fornitori di servizi, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura del Dispositivo Compatibile o della connessione internet dell’utente. Nella misura consentita dalla legge, la Pagina Rassegna e i Contenuti sono forniti dalla Società senza garanzie di alcun tipo, ad eccezione della protezione prevista dalla legge. Sono esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali guasti e/o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell’Utente ovvero da un uso non conforme della Pagina alla sua destinazione d’uso.
GARANZIA E MANLEVA. La Concedente garantisce la piena e pacifica proprietà del suddetto ramo d’azienda e l’assenza alla data del bando di gara di contenziosi giudiziari pendenti civili, penali, lavoristici, tributari, amministrativi, arbitrali o di altro tipo, di pignoramenti, di ipoteche o qualsivoglia altro peso gravante o intimato con riguardo all’azienda oggetto del presente accordo. La Concedente terrà indenne l’Affittuaria per eventuali contenziosi che dovessero insorgere relativamente al periodo precedente l’immissione in possesso di quest’ultima nel ramo d’azienda. Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda. La Concedente garantisce altresì che l’impianto di distribuzione carburanti è stato realizzato in conformità e nel rispetto della normativa di legge, ivi compresa quella relativa alla materia ambientale e nel rispetto dei pareri rilasciati dai vari enti ed in assoluta osservanza di quanto indicato nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni petrolifere e che le condizioni del sottosuolo e del terreno su cui sono situati i citati impianti sono conformi alla vigente normativa riguardante la tutela ambientale. Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue (dilavamento piazzale, civili, industriali), sarà onere dell’Affittuaria provvedere al loro adeguamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese. Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda. L’Affittuaria dichiara di ben conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità in ordine alle attività svolte e si obbliga ad osservare e far osservare esattamente le norme stesse e tutte le altre che dovessero in prosieguo essere emanate.
GARANZIA E MANLEVA a) L'Autore dichiara e garantisce di poter validamente stipulare il presente contratto e di essere il titolare esclusivo dei diritti tutti di proprietà intellettuale, utilizzazione e sfruttamento economico degli Elaborati. L’Autore conferma, assicura e garantisce di non aver autorizzato altre persone, fisiche o giuridiche, a utilizzare nessuno dei diritti ceduti alla cessionaria col presente atto, e che pertanto i diritti dall’Autore ceduti con il presente atto sono liberi da ogni tipo di vincolo e/o peso. L’Autore dichiara inoltre che i diritti dallo stesso Autore ceduti alla cessionaria con il presente atto, sono nella sua libera disponibilità e pertinenza, garantendone il pacifico godimento e obbligandosi altresì a rendere indenni e manlevati la cessionaria e/o i suoi aventi causa da qualunque molestia, impedimento o danno che sia avanzata da chiunque contesti la piena titolarità e disponibilità, in capo alla cessionaria, di tutti i diritti alla stessa cessionaria ceduti con il presente atto. b) L’Autore dichiara e garantisce che gli Elaborati saranno dall’Autore autonomamente elaborati, eventualmente insieme con gli autori che fossero indicati dalla cessionaria, con esclusione della partecipazione di qualsiasi altro soggetto. L’Autore dichiara e garantisce che gli Elaborati non violano i diritti di alcun terzo. L’Autore garantisce inoltre l’originalità della sua attività creativa di autore e tiene comunque indenne e manlevata la cessionaria e/o i suoi aventi causa da qualsiasi rivendicazione di terzo che assuma che i suoi diritti siano stati violati dall’Autore e/o che siano danneggiati dallo sfruttamento e utilizzazione degli Elaborati e del Film, ivi compresa ogni rivendicazione in merito alla paternità degli Elaborati, nel loro insieme e in ogni parte, assicurando contestualmente il pacifico godimento, da parte della cessionaria, dei diritti dall’Autore ceduti con il presente accordo. c) L'Autore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere alle dipendenze di società del gruppo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., né di essere legato con amministrazioni dello Stato, regioni a statuto ordinario e/o speciale, enti di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (comuni, province, comunità montane, loro consorzi e aziende di dipendenti, etc.), scuole statali di ogni ordine, enti pubblici istituzionali, ed altri riconducibili nell’ambito di applicazione degli Art. 60 e ss. della L. n. 662 del 1996 e dell’Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n....
GARANZIA E MANLEVA. Il SUBAPPALTATORE dichiara e garantisce di possedere tutte le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni e di eseguire gli stessi con organizzazione e gestione autonoma, con piena sopportazione del rischio economico e giuridico e con esclusione di qualsiasi subordinazione/dipendenza/collegamento rispetto a ALSS. Il SUBAPPALTATORE è responsabile per tutti i danni, diretti ed indiretti, che egli, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo o terzi dallo stesso incaricati possono arrecare ad ALSS, ai suoi clienti o a terzi in generale nell’esecuzione delle prestazioni e si impegna a tenere indenne a manlevata ALSS da qualsiasi pretesa risarcitoria connessa ai suddetti danni.

Related to GARANZIA E MANLEVA

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.