GARANZIA - Responsabilità Civile professionale Clausole campione

GARANZIA - Responsabilità Civile professionale. La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, unicamente nei casi di: a. Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento delle attività professionali dichiarate ed indicate nel Modulo di Proposta; b. Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; c. Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. La Garanzia inoltre: d. limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura sanitaria, tiene indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta.
GARANZIA - Responsabilità Civile professionale. Garanzie aggiuntive • Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, titolo IV: (i) la responsabilità civile dell’assicurato per i danni alla persona cagionati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Titolo IV e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, sempreché l’assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008; (ii) i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a: interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, sanzioni, multe, ammende. • Attività contemplate dal Decreto legislativo n. 624/1996: (i) la responsabilità civile dell’assicurato per i danni alla persona involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Decreto Legislativo n. 624/1996 e successive modifiche; (ii) i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a: interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, ii. sanzioni, multe, ammende. • Inquinamento accidentale: è indennizzata la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati a terzi da un comportamento colposo da cui sia derivata una improvvisa o accidentale presenza, emissione, dispersione, rilascio o fuga di agenti inquinanti diversi da amianto o qualsiasi tipo di materiale nucleare o radioattivo. • Responsabilità in solido: in relazione ai rischi e ai danni coperti, l’assicurazione si estende all’obbligazione gravante in capo all’assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso di Zurich nei confronti dei soggetti individuati quali corresponsabili e/o coobbligati con l’assicurato. • Spese per il ripristino della reputazione: sono rimborsate le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. • Perdita di una persona chiave: sono rimborsate le spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione.
GARANZIA - Responsabilità Civile professionale. Garanzia baseI costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione. • I danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e da omissione e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. • Qualsiasi atto doloso, omissione dolosa o condotta disonesta o fraudolenta, inclusa la violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti, da parte di qualunque assicurato. • Qualsiasi fatto infedele commesso da persone delle quali o con le quali gli assicurati debbano rispondere e che determinino perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore. • I costi di difesa sostenuti dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati o preventivamente autorizzati per iscritto. • Multe, ammende e spese di giustizia penale. • Attività di direzione dei lavori (solo se espressamente richiamata in polizza).
GARANZIA - Responsabilità Civile professionale. Garanzia base • È riconosciuta la qualifica di assicurato allo studio professionale associato, ovvero alla società di professionisti a condizione che le attività assicurate per cui ciò è necessario, siano regolarmente iscritte all’albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’attività assicurata e non siano sospesi dallo stesso. • I soci, gli associati, gli amministratori, i dirigenti apicali e i prestatori di lavoro delle società indicate nella scheda di polizza sono considerati assicurati limitatamente alle attività svolte per le società indicate nella scheda di polizza purché, per le attività assicurate per cui ciò è necessario, siano regolarmente iscritti all’albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’attività assicurata e non siano sospesi dallo stesso. • Qualora l’assicurato svolga, direttamente o per il tramite di imprese di cui l’assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l’attività di realizzazione dell’opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), sono indennizzabili solo i danni materiali all’opera, in conseguenza di sua rovina, totale e/o parziale, e/o gravi difetti, che si siano verificati dopo la consegna dell’opera. • La garanzia “Perdite patrimoniale per mancata rispondenza dell’opera all’uso a cui è destinata” opera a condizione che i gravi dissesti siano riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. • Tutte le richieste di risarcimento collegate saranno considerate come una sola richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli assicurati o dei richiedenti coinvolti dai fatti che traggono origine dalla stessa causa. • Qualora l’assicurato non autorizzi una composizione stragiudiziale di una richiesta di risarcimento nel modo ritenuto dalla compagnia più vantaggioso per l’assicurato, la responsabilità di Zurich per tutti i danni riferibili a tale richiesta di risarcimento non potrà superare l’ammontare per il quale Zurich avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento, sommato ai costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto a Zurich e al netto dell’eventuale franchigia applicabile.
GARANZIA - Responsabilità Civile professionale. La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, unicamente nei casi di:
GARANZIA - Responsabilità Civile professionale. La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’Attività professionale, unicamente nei casi di: a) Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza; b) Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; c) Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. La Garanzia inoltre:

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  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

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