Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del D.L.vo 12.04.2006 n°163, e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, quando presenti in cantiere) con un massimale minimo di €. 500.000,00.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni a persone e cose che si verificassero in cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilità si riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per legge, ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere, compresi i dipendenti dell’Amministrazione. L’Amministrazione si intende quindi sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti e verso terzi per qualunque infortunio o danneggiamento possa verificarsi. Ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010 e dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06, l’esecutore dei concorrenti deve essere corredatalavori è obbligato, a pena di esclusionesua cura e spese, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativaassicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione. Tale polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo approvato con DM delle Attività Produttive n° 123 del 12/03/2004 con gli importi indicati nella relativa “scheda tecnica” predisposta dall’Amministrazione. Le franchigie e gli scoperti previsti nella polizza sono a carico dell’Appaltatore. I relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. L'Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto è tenuta a depositare copia della suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, all'atto della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna sotto le riserve di cui all'art. 153 del D.P.R. 207/2010. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.129 dell’art. 34 del D.L.vo 12.04.2006 n°163D.Lgs. 163/2006 le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione orizzontale e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni con responsabilità pro quota nel caso di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, quando presenti in cantiere) con un massimale minimo di €. 500.000,00associazione verticale.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredataAi sensi dell’art. 113 D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., l’affidatario del contratto è obbligato a pena di esclusionecostituire, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (art. 107 del D.L.vo 385/1993), pari al 10% dell’importo contrattuale (si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 107 all’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia D.L.vo 163/2006 e delle Finanzess.mm.ii.). La garanzia fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’artprovvisoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 75 del D.L.vo 12.04.2006 n°163, 163/06 e all'artss.mm.ii. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00)da parte della stazione appaltante, che copra i aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente l’oggetto dell’appalto. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad opere essa, o impiantiai suoi dipendenti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, quando presenti in cantiere) con un massimale minimo di €. 500.000,00o ai suoi incaricati.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredataIl concessionario, a pena garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali è tenuto a prestare una cauzione, il cui ammontare è determinato in 6 (sei) mensilità calcolate in base all’offerta presentata in sede di esclusione, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanzegara. La garanzia dovrà prevedere espressamente avere validità fino a sei mesi dopo la scadenza del contratto. Tale cauzione dovrà essere presentata tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa tassativamente al momento della stipula del contratto e la sua validità dovrà decorrere dalla stipula del contratto. La garanzia dovrà contenere obbligatoriamente la seguente dicitura: “La banca/assicurazione si impegna a versare al Comune di Celle Ligure l’importo totale o minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957all’art. 1944 del c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltantea mezzo di raccomandata A.R. o PEC da parte del Comune di Celle Ligure, contenente l’indicazione delle somme richieste”. All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’artentro 60 giorni dalla richiesta da parte del Responsabile del Servizio competente. 113 Le ulteriori responsabilità del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del D.L.vo 12.04.2006 n°163, e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, quando presenti in cantiere) con un massimale minimo di €. 500.000,00gestore sono indicate al successivo articolo 10.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredataAi sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'affidatario del contratto è obbligato a pena di esclusione, da garanzia, costituire una garanzia fidejussoria pari al 2% 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’articolo 75, comma 7, del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La fideiussione può essere fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia al comma 1 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di fine dell'esecuzione emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente l’oggetto dell’appalto di cui al precedente art. 1. La garanzia fidejussoria definitiva sarà svincolata e restituita al contraente solo al termine del rapporto contrattuale all’atto dell’ultima liquidazione di quanto dovuto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati. La ditta aggiudicataria, a copertura dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica rischi della fornitura, deve produrre, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 avente la stessa durata del D.L.vo 12.04.2006 n°163contratto di service, e all'artstipulata presso primaria compagnia di assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rappresentanti rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione della Stazione Appaltantefornitura per ogni danno anche se qui non menzionato. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata, quando presenti in cantiere) con un pena decadenza, al Committente. L’importo del massimale minimo di €. 500.000,00non potrà essere inferiore a 2.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredataAi sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'affidatario del contratto è obbligato a pena di esclusione, da garanzia, costituire una garanzia fidejussoria pari al 2% 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’articolo 75, comma 7, del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La fideiussione può essere fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia al comma 1 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di fine dell'esecuzione emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente l’oggetto dell’appalto di cui al precedente art. 1. La garanzia fidejussoria definitiva sarà svincolata e restituita al contraente solo al termine del rapporto contrattuale all’atto dell’ultima liquidazione di quanto dovuto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati. La ditta aggiudicataria, a copertura dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica rischi della fornitura, deve produrre, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 avente la stessa durata del D.L.vo 12.04.2006 n°163contratto di service, e all'artstipulata presso primaria compagnia di assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rappresentanti rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione della Stazione Appaltantefornitura per ogni danno anche se qui non menzionato. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata, quando presenti in cantiere) con un pena decadenza, al Committente. L’importo del massimale minimo di €. 500.000,00non potrà essere inferiore a 1.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredataA garanzia degli impegni derivanti dal presente capo, il Soggetto Manutentore costituirà, altresì, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva pari ad € ( ), a pena mezzo di esclusione, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale polizza fidejussoria ne che conterrà le clausole circa la rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 107 all’art. 1957, comma 2 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385C.C., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. All’atto Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione. Il Soggetto manutentore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura valersi in tutto o in parte di essa. Inoltre, con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria di cui al presente Capo, il Soggetto Manutentore stipulerà polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e nei modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta che prevede anche una garanzia assicurativa resterà vincolata fino di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di fine dell'esecuzione dei lavoriemissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica Il Soggetto Manutentore, esonerando l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile presenterà polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del D.L.vo 12.04.2006 n°163, e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di responsabilità civile (RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione AppaltanteR.C.T./ R.C.O), quando presenti in cantiere) con un massimale minimo corredata da attestazione di pagamento dell’ultimo premio. 500.000,00La stessa rimane depositata agli atti del Settore competente.

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Samples: Contratto Di Partenariato Pubblico Privato Ai Sensi Degli Artt 3 C.1 Lettera Eee) E. 180 d.lgs 50/2016, Concernente La Progettazione Esecutiva Con Acquisizione Della Progettazione Definitiva in Sede Di Offerta, La Realizzazione, Il Finanziamento Nonché Il Mantenimento in Efficienza – Per Un Periodo Di 20 (Venti) Anni – Della Nuova Palestra Polifunzionale Di Sirmione (Bs)”. Cig : (689892442f) Cup: (F55g11000040004)

Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredataAi sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’affidatario del contratto è obbligato a pena di esclusione, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (art. 107 del D.Lgs. 385/1993), pari al 10% dell’importo contrattuale (si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 107 all’art. 93, comma 7 del D. LgsD.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 50/2016 e delle Finanzess.mm.ii.). La garanzia fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura D.Lgs. 50/16 e nei modi contemplati dall’artss.mm.ii. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del D.L.vo 12.04.2006 n°163, e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00)da parte della stazione appaltante, che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente l’oggetto dell’appalto. All’atto della stipula del contratto dovrà essere presentata polizza di responsabilità civile (RCT) (professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con specificazione coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona, così come meglio specificate nel Contratto. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltantepotessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, quando presenti in cantiere) con un massimale minimo di €. 500.000,00o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.

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Garanzie e coperture assicurative. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei lavori. L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativaL'Appaltatore, ai sensi dell’art.129 del D.L.vo 12.04.2006 n°163, e all'art. dell'articolo 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei seguenti rischiD.Lgs n. 50/2016 ha stipulato: danni – la polizza di esecuzione assicurazione nella forma “Contractors All Risks” (CARC.A.R.) con un massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00), che copra copre i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad dall’Azienda a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di opere o ed impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso verificatisi durante l’esecuzione dei lavori, n. del rilasciata dalla Società - Agenzia di , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del CSA. La somma assicurata è pari all’importo del presente contratto (€ ); e – la polizza per la garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (RCTR.C.T.) e verso i prestatori d’opera (R.C.O.) nell’esecuzione dei lavori rilasciata dalla Società - Agenzia di , con specificazione che tra decorrenza dalla data di consegna dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del CSA. Il massimale per la garanzia della R.C.T. è pari al cinque per cento della somma assicurata per le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, quando presenti in cantiere) opere con un massimale minimo di € 500.000,00. 500.000,00L'Appaltatore si impegna altresì alla stipulazione della polizza di assicurazione post-collaudo dei lavori effettuati, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del CSA che si intende integralmente riportato.

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