Garanzie provvisoria e definitiva Clausole campione

Garanzie provvisoria e definitiva. La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di €. € 2.984,17 (euro duemilanovecentoottantaquattro/17), pari al due per cento dell’importo del servizio, intestata a favore del Comune di Pederobba. La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; Comune di Pederobba (TV) - Prot. 6448 del 12-06-2017 - arrivo - Cat. 1 - Cl. 6 Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura/del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria...
Garanzie provvisoria e definitiva. Garanzia provvisoria.
Garanzie provvisoria e definitiva. L’importo della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è fissato in € 2.000,00 pari al 2% del valore stimato del servizio di concessione . La cauzione o fideiussione sono richieste a garanzia dell’offerta e degli impegni che ciascuna ditta concorrente assume con la presentazione della domanda, pertanto, in caso d’aggiudicazione, qualora la ditta aggiudicataria rifiuti o in ogni modo ritardi la sottoscrizione del contratto oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’invito a sottoscriverlo, si procederà alla confisca del deposito costituito o all’escussione della polizza fideiussoria prestata. La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle seguenti modalità:
Garanzie provvisoria e definitiva. 1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi7, è richiesta la garanzia definitiva come disciplinata dal Codice dei contratti pubblici. La garanzia provvisoria può essere richiesta in base a valutazioni caso per caso, in relazione all’oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto; è di norma richiesta per le procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
Garanzie provvisoria e definitiva 

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