Gas Clausole campione

Gas. Sia i gas combustibili che comburenti, sia i gasi inerti utilizzati per il taglio, il riscaldamento e per la protezione delle saldature dovranno essere della migliore qualità reperibile in commercio e contenuti in bombole provviste dei certificati di collaudo emessi, non anteriormente a 3 (tre) mesi dal momento dell'impiego, dai competenti enti di controllo e prevenzione.
Gas. Carburanti a rete e extrarete
Gas. In caso di mancato pagamento dell'importo indicato in fattura, decorsi dieci giorni solari dalla scadenza ivi indicata, il Venditore si riserva la facoltà di attivare la procedura di morosità e, in caso di Cliente disalimentabile, la sospensione della fornitura. Il Venditore invierà al Cliente, a mezzo di raccomandata semplice, una comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione che decorsi 20 giorni dal suo invio, e trascorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento, provvederà ad inviare all'Impresa di Distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Il cliente assume l'obbligo in questi casi di consentire al distributore locale l'accesso al misuratore per consentire la disalimentazione. Ai sensi della Delibera 258/2015/R/com nei novanta giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità il Venditore potrà inviare al Cliente la comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione specifica che il termine per il pagamento sarà di 10 giorni dall'invio della costituzione stessa e che la richiesta di chiusura del punto di prelievo sarà effettuata trascorsi due giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento Il Venditore richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento. Il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come previsti dal presente contratto, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità e delle spese postali relative al/ai sollecito/i di pagamento. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Venditore mediante fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito. Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1. termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento (20 giorni solari oppure 10 giorni solari ai sensi Il Cliente è reso altresì edotto che il Venditore è tenuto ad applicare e corrispondere, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'Autorità in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale previsti dall'allegato A della Delibe...
Gas. Come il settore elettrico, anche quello del gas è composto di attività di servizio pubblico erogate in monopolio e attività liberalizzate. Le competenze normative dei settori dellʼenergia sono prevalentemente nazionali e quelle di regola- mentazione in gran parte affidate allʼAutorità per lʼenergia elettrica e il gas (Aeeg). LʼAutorità per lʼenergia regolamenta i servizi gas for- niti in monopolio fissando le tariffe e le norme tecni- che che limitano la possibilità di pratiche anticoncorrenziali (che si associano ai controlli del mercato da parte dellʼAgcm); incentiva e controlla inoltre la qualità del servizio dal punto di vista tecnico (interruzioni e qualità delle reti), della sicurezza (mi- sure di odorizzazione, controlli e dispersioni) e com- merciale. I controlli delle Autorità indipendenti sulle attività li- beralizzate riguardano il rispetto delle regole a fa- vore della concorrenza, la trasparenza del mercato e la tutela dei diritti degli utenti, che viene attuata fissando e controllando i requisiti minimi di traspa- renza della fatturazione, gli standard di qualità com- merciale per la vendita e la qualità dei canali di contatto.
Gas. Nel Comune di:
Gas. Edison Stoccaggio S.p.A. inibirà l’esecuzione della cessione di Gas da Utente cedente e cessionario qualora la giacenza dell’Utente cedente, decurtata dell’eventuale quantitativo di Gas a Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4, evidenzi, sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la cessione dovrebbe essere validata, un prelievo di Gas eccedente il Gas di sua proprietà. Ai fini della predetta verifica Edison Stoccaggio S.p.A. considererà in ogni giorno l’ordine cronologico di accettazione delle cessioni da parte dell’Utente cessionario, verificando, per ogni Utente cedente, il saldo giornaliero delle cessioni ed escludendo, in successione, prima l’ultima transazione accettata nel caso in cui il saldo giornaliero comporti un utilizzo di gas strategico a carico dell’Utente cedente o un supero di Spazio a carico dell’Utente cessionario, fino al raggiungimento delle condizioni di validità. Resta espressamente ferma, in tali casi, l’applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 8.4 del Codice di Stoccaggio. Nel caso di cui al presente paragrafo, Xxxxxxx invierà ad entrambi gli Utenti una e-mail, comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione. Sarà inibita altresì l’esecuzione della cessione nel caso in cui l’Utente cessionario per effetto della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Xxxxxx Le Cessioni di Gas non implicano la cessione della prestazione PE associata. . La richiesta di cessione, di cui al presente paragrafo, controfirmata dalle Parti, deve essere resa disponibile su Escomas dagli Utenti interessati all’Impresa di Stoccaggio entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli Utenti dei dati circa la propria posizione, così come indicato al paragrafo 4A.5 dell’Allegato “Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo”. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: a) Le quantità di Gas oggetto della cessione con dettaglio giornaliero; b) Le Parti coinvolte; c) La data di inizio e la durata della cessione; d) L’Utente cui fatturare gli oneri di gestione della transazione, se diverso dall’Utente cedente. accettazione della richiesta di transazione entro 15 giorni dalla data ultima per il ricevimento delle richieste e non applicherà le disposizioni in ...
Gas. Il Gruppo è attivo nel settore della distribuzione e della vendita di gas naturale, all’ingrosso e al detta- glio, e nella distribuzione e vendita di GPL, attività che nell’esercizio 2006 hanno complessivamente ge- nerato ricavi per Euro 600,6 milioni, pari al 49% dei ricavi consolidati del Gruppo nel corso del me- desimo esercizio. Al 31 dicembre 2006, il Gruppo era titolare di 70 Affidamenti e Concessioni di distribuzione di gas in 70 dei 140 Comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e aveva in gestione una rete di distribuzione in media e bassa pressione di circa 5.436 chilometri. Nel corso dell’esercizio 2006, il Gruppo ha distribuito 1.005,4 Mmc di gas naturale. Nel 2005(1) i volumi di gas distribuiti dal Gruppo hanno rappresentato circa il 24% dei volumi di gas naturale distribuiti in Xxxxxx Xxxxxxx. Nel 2006 il Gruppo ha venduto 1.718 Mmc di gas naturale. Il Gruppo, inoltre, provvede alla distribuzione e vendita di GPL a circa 1.145 clienti localizzati nella Provincia di Reggio Emilia, tramite reti canalizzate dotate di serbatoi di stoccaggio centralizzati (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.2 del Prospetto Informativo).

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  • Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

  • Mobbing Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti: 1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing; 2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale; 3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato; 4) formulazione di un codice quadro di condotta. - Dichiarazione a verbale - In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

  • COPERTURE ASSICURATIVE A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

  • Appalti 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

  • Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • Trasporti Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

  • Depannage Se il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi per una delle seguenti cause: • foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito); • esaurimento della batteria; • mancato avviamento in genere; l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile. Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6B.1.1.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.