Sospensione della fornitura Clausole campione

Sospensione della fornitura è la temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.
Sospensione della fornitura. 7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto.
Sospensione della fornitura. 1. La Società procede alla sospensione della fornitura, oltre ai casi di morosità previsti dal precedente art. 20, nei seguenti casi:
Sospensione della fornitura. FME, fermo ogni ulteriore e diverso rimedio contrattuale e di legge, avrà facoltà di sospendere con effetto immediato la fornitura dei Dati, inviando a tal fine apposita comunicazione al Soggetto Autorizzato: - in caso di violazione da parte del Guest dell’art. 5 del Contratto; - nel caso previsto dall’art. 6 del Contratto.
Sospensione della fornitura. Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l’erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, in caso di mancato pagamento delle Fatture scadute, di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del Contratto, di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, di compromissione del regolare funzionamento del Misuratore, di mancata esecuzione di una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del Contratto o di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l’accesso alla Sottostazione d’utenza. Il Fornitore è autorizzato a riprendere l’erogazione di calore, sospesa per uno di questi motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati da parte del Cliente.
Sospensione della fornitura temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
Sospensione della fornitura è la temporanea chiusura dell’erogazione dell’acqua nei casi previsti dal presente Regolamento.
Sospensione della fornitura. 1. Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l’erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, - in caso di mancato pagamento delle Fatture scadute, - in caso di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del Contratto, - in caso di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, - in caso di compromissione del regolare funzionamento del Misuratore, - in caso di mancata esecuzione di una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del Contratto - in caso di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l’accesso alla Sottostazione d’utenza.
Sospensione della fornitura. 17.1 EEN potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di gas, senza obbligo di preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta di gas, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura e di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.