Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
12.3 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
12.5 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3.
12.6 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora te...
Sospensione della fornitura è la temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
Sospensione della fornitura. FME, fermo ogni ulteriore e diverso rimedio contrattuale e di legge, avrà facoltà di sospendere con effetto immediato la fornitura dei Dati, inviando a tal fine apposita comunicazione al Soggetto Autorizzato: - in caso di violazione da parte del Guest dell’art. 5 del Contratto; - nel caso previsto dall’art. 6 del Contratto.
Sospensione della fornitura. 7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto.
7.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
7.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
7.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
7.5.5. La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezza di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.
Sospensione della fornitura. 1. Per ogni inadempienza del Cliente, ivi incluso il non esatto o parziale pagamento del corrispettivo del Servizio idrico integrato, il Soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1565 Codice Civile, può sospendere la fornitura, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all’esatto adempimento, addebitando al Cliente le spese di sospensione e di riattivazione, nonché i corrispettivi fatturati. La sospensione della fornitura del SII e/o parte dello stesso (acquedotto, fognatura, depurazione) può essere effettuata anche nel caso di inadempienze del Cliente relative ad ulteriori forniture anche cessate intestate al medesimo cliente.
2. Il Soggetto gestore può sospendere la fornitura anche senza preavviso:
a) per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di acqua;
c) per l'utilizzazione da parte del Cliente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto;
d) per la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta.
3. Durante lo stato di morosità dell'utenza, il Soggetto gestore si riserva comunque il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile e risolvere il contratto, dandone preavviso al Cliente di almeno 30 (trenta) giorni, salva ogni altra azione per il recupero dei crediti e delle somme dovute per indennità di mora, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La riattivazione della fornitura interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento dell’importo delle bollette insolute e degli interessi di mora nonché del rimborso spese di ripristino della fornitura indicato nella tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.Il soggetto gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della erogazione dell’acqua nei confronti dell’utente moroso, che, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali.
4. In tutti i casi di sospensione della fornitura d’acqua è comunque fatto salvo l’esperimento di azioni civili e/o penali.
5. Nei casi di morosità consolidata il Soggetto gestore può subordinare l’accettazione delle richieste Cliente al pagamento del debito derivante da qualunque titolo.
Sospensione della fornitura. 1. Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l’erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, - in caso di mancato pagamento delle Fatture scadute, - in caso di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del Contratto, - in caso di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, - in caso di compromissione del regolare funzionamento del Misuratore, - in caso di mancata esecuzione di una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del Contratto - in caso di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l’accesso alla Sottostazione d’utenza.
2. Il Fornitore è autorizzato a riprendere l’erogazione di calore, sospesa per uno dei suddetti motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati da parte del Cliente.
3. Il contratto si ritiene infine risolto di diritto anche in caso di forza maggiore che comporta l’impossibilità totale e definitiva dell’attività di fornitura del Fornitore o del prelievo da parte del Cliente.
Sospensione della fornitura. Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l’erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, in caso di mancato pagamento delle Fatture scadute, di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del Contratto, di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, di compromissione del regolare funzionamento del Misuratore, di mancata esecuzione di una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del Contratto o di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l’accesso alla Sottostazione d’utenza. Il Fornitore è autorizzato a riprendere l’erogazione di calore, sospesa per uno di questi motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati da parte del Cliente.
Sospensione della fornitura temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
Sospensione della fornitura. 1. La Società procede alla sospensione della fornitura, oltre ai casi di morosità previsti dal precedente art. 20, nei seguenti casi:
a) qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento;
Sospensione della fornitura. 1. IZSVe garantisce la fornitura al Cliente nei termini e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione; la fornitura potrà essere evasa in modalità ridotta o temporaneamente sospesa in caso di carenza del Materiale nella Banca del Sangue, dandone formale comunicazione al Cliente. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, altresì, in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 3, comma 6.
2. Le sospensioni della fornitura di Materiale di cui al presente articolo non comporteranno alcun ulteriore onere a carico di IZSVe, e non daranno titolo alla presentazione di richieste di risarcimento del danno nei confronti di IZSVe.