Gestione del contratto. Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata anche e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo. La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
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Samples: Insurance Policy, Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Generale
Gestione del contratto. Ad ogni effetto La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto sarà affidata al broker di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata anche assicurazione del Contraente Aon S.p.A. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e più brevemente “Broker”)s.m.i., il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto Contraente e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenzaSocietà si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso xxxxxxxil pagamento dei premi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo. La remunerazione avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente. Tutte le comunicazioni di ordinaria gestione riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta – avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome luogo e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta edisdetta/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, dalle parti con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata ‐ PEC). In deroga ad eventuali condizioni previste dalla polizza rimane stabilito fra le parti che alla scadenza del 31 dicembre 2022 la presente Garanzia cesserà ad ogni effetto. Eventuali proroghe della Garanzia, da concordarsi fra le parti, avverranno mediante emissione di apposita appendice, su richiesta scritta e motivata dell’Ente Garantito e previo pagamento del supplemento di premio da parte del Contraente. IL GARANTE IL CONTRAENTE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Società riconosce e dichiara che il presente contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 8 (Trattamento dei dati personali); Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 10 (Soluzione delle controversie e foro competente).
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Samples: Fideicommissum
Gestione del contratto. Ad ogni effetto L’assicurato dichiara di legge le parti contraenti riconoscono aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società Consulbrokers Spasocietà Aon S.p.A. in qualità di broker, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. ai sensi del D.lgs n. B000104507 (denominata anche 209/05 e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto ss.mm.ii. L’assicurato e la assistenza e consulenza nelle fasi di garasocietà si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. Il Broker forniràPertanto, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo. La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente polizza la società dà atto che ogni comunicazione comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dall'Assicurato dal Contraente/assicurato al Broker broker si intenderà come fatta alla Compagnia società stessa e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premioviceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker broker alla Compagniasocietà si intenderà come fatta dal Contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società. Qualora, nel nome e per conto dell'Assicuratocorso della vigenza dell’assicurazione, si intenderà fatta dall'Assicurato stessoil Contraente venga a definire con Aon S.p.A. o altro broker, con esclusione della comunicazione una percentuale inferiore sul premio imponibile di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PECsarà adeguato nella stessa misura percentuale.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del contratto. Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpaSpA, con sede in XxxxxxxPotenza, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (xxx. 0000.00000, telefax 0971.472686 ed in seguito denominata anche e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al D. D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), sino alla eventuale individuazione di nuovo broker. Nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo broker, lo stesso subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali dopo la formalizzazione del contratto d’incarico e la relativa comunicazione agli assicuratori. Si precisa che il premio relativo alla rata in scadenza dei contratti in vigore al momento del cambio del broker sarà liquidato, in ogni caso, per il tramite del broker uscente. Il broker fornirà assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo. La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, broker è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/Rco
Gestione del contratto. Ad ogni effetto 1. Una volta stipulato, il contratto è annotato nel repertorio tenuto dal segretario generale in tutti i casi previsti dalla legge; l’originale degli atti è depositato in raccolta presso l’archivio dei contratti tenuto dal servizio contratti, che provvede, di legge le parti contraenti riconoscono norma entro i 15 giorni successivi alla Società Consulbrokers Sparegistrazione (o successivi alla stipulazione, con sede nel caso di contratti da registrarsi solo in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata anche e più brevemente “Broker”caso d’uso o successivi al ricevimento delle copie nel caso di contratti rogati da notai), a trasmetterne copia al settore o servizio proponente, affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura del contratto per l’annotazione delle scadenze di pertinenza.
2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità del settore o servizio specifico che ha proposto la relativa determinazione a contrattare. Essa comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l’obbligo per il ruolo responsabile del settore o servizio di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di garaattivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.
3. Il Broker forniràresponsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, inoltrecollaudatore e similari), assistenza provvedendo a che non si verifichino, fra l’altro, ritardi eccedenti quelli che generano interessi passivi a carico dell’Ente, riferendo tempestivamente al direttore generale ed al segretario generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il responsabile riferisce subito al direttore generale ed al segretario generale, motivando sull’origine del ritardo e consulenza nella esecuzione sull’attività di vigilanza e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativodi impulso espletata.
5. La remunerazione consegna d’urgenza dei lavori effettuata precedentemente alla stipulazione del brokercontratto, in conformità agli usi ai sensi dell’art. 129, comma 1, del mercato nazionale ed internazionaleD.P.R. 21.12.99, confermati dalla giurisprudenzan.554, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata può essere ordinata con provvedimento motivato dal responsabile competente, quando ricorrono le condizioni previste dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PECleggi vigenti.
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Gestione del contratto. Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpaSpA, con sede in XxxxxxxPotenza, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (xxx. 0000.00000, telefax 0971.472686 ed in seguito denominata anche e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al D. D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), sino alla eventuale individuazione di nuovo broker. Nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo broker, lo stesso subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali dopo la formalizzazione del contratto d’incarico e la relativa comunicazione agli OE aggiudicatari. Si precisa che il premio relativo alla rata in scadenza dei contratti in vigore al momento del cambio del broker sarà liquidato, in ogni caso, per il tramite del broker uscente. Il broker fornirà assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo. La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, broker è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
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