Importo massimo di spesa Clausole campione

Importo massimo di spesa. L’importo massimo di spesa stimato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, non impegnativo per Coni Servizi, è pari a € 1.397.886,81 + IVA (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.386,81 per il triennio) ottenuto moltiplicando l’importo massimo di spesa annuo stimato (€ 465.962,27) per la durata contrattuale (36 mesi). Con il fornitore sarà stipulato un accordo quadro per il medesimo importo massimo. Tale importo massimo totale non è in alcun modo vincolante per Coni Servizi in quanto frutto di una stima come di seguito precisato. L’importo massimo di spesa annuo stimato (€ 465.962,27), e preso come riferimento per la stima dell’importo massimo di spesa totale, è stato infatti ottenuto ipotizzando un numero massimo di eventi annuo pari a 8 (vedasi seconda tabella dell’Allegato C al presente Capitolato). Tale numero non è alcun modo vincolante per Coni Servizi; potrà pertanto subire una variazione in aumento o in diminuzione a seconda dei contratti che verranno stipulati con gli organizzatori dei singoli eventi. Coni Servizi garantirà, esclusivamente per l’anno 2016, un numero minimo di eventi pari a 6 (numero di concerti attualmente in vendita) come riportato nella prima tabella dell’Allegato C al presente Capitolato. Negli anni successivi non verrà garantito un numero minimo di eventi. La richiesta del servizio oggetto del presente appalto potrà essere infatti effettuata soltanto una volta finalizzato il contratto con gli organizzatori dei concerti (orientativamente intorno al mese di aprile/maggio di ogni anno). Il fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il numero di eventi pianificati risulti inferiore al numero massimo stimato o nel caso in cui non venga pianificato alcun evento. Nel corso dell'esecuzione del xxxxxxxxx Xxxx Servizi si riserva la facoltà di chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente Capitolato e degli altri allegati di gara, un incremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 11 del RD 2440/1923.
Importo massimo di spesa. Di seguito sono indicati gli importi massimi di spesa previsti per il presente accordo quadro e per l’eventuale proroga tecnica: - Euro 365.600,00 IVA esclusa per il periodo presunto di durata contrattuale dal 15 giugno 2018 al 31 dicembre 2019; - Euro 120.000,00 IVA esclusa per l’eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more del perfezionamento della procedura di gara che sarà avviata per il nuovo affidamento del servizio. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’importo massimo di spesa sopra indicato è frutto di una stima basata sulla potenziale esigenza di ore di servizio nel periodo di durata contrattuale e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata dell’accordo quadro, in quanto le esigenze di Zètema non sono prevedibili e programmabili. Resta inteso pertanto che Zètema non garantisce all’Appaltatore l’affidamento di alcun numero minimo di ore di servizio e che il mancato raggiungimento dell’importo massimo di spesa non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore stesso, il quale non potrà richiedere a Zètema alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Importo massimo di spesa. L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 220.000,00 al netto dell’IVA. Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi anche solo “Codice”). Il fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. I prezzi a base d’asta (e pertanto soggetti a ribasso) di ciascuna tipologia di articoli sono indicati nell’Allegato 1 “Elenco articoli e relative schede tecniche”. Gli oneri della sicurezza sono pari a 0. L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali. L’importo del corrispettivo previsto a favore del fornitore comprenderà ogni onere finanziario necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed ogni ulteriore tassa/onere necessario per l’espletamento delle stesse.
Importo massimo di spesa. L’importo del corrispettivo presentato in offerta comprenderà ogni onere finanziario necessario per l’esecuzione delle attività sopra descritte, oneri accessori inclusi, Le spese di trasferta devono essere escluse dalla quotazione e verranno considerate separatamente sulla base degli accordi specifici con Fondazione in merito al Piano di esecuzione delle verifiche e delle linee guida per le trasferte.
Importo massimo di spesa. Di seguito è indicato l’importo massimo di spesa previsto per l’accordo quadro, per l’eventuale rinnovo e per l’eventuale proroga tecnica: Di seguito è indicato l’importo massimo di spesa previsto per l’accordo quadro, per l’eventuale rinnovo e per l’eventuale proroga tecnica: - Euro 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA, di cui Euro 2.984,40 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per il periodo presunto di durata contrattuale dal mese di luglio/agosto 2017 al 31 dicembre 2018; - Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) oltre IVA, di cui Euro 1.989,60 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’eventuale rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016; - Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, di cui Euro 994,60 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more del perfezionamento della procedura di gara che sarà avviata per il nuovo affidamento del servizio. L’Appaltatore prende atto ed accetta che gli importi massimi di spesa sopra indicati sono frutto di una stima e, pertanto, potrebbero non essere raggiunti nel corso della durata del rapporto contrattuale in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, il numero di movimentazioni e trasporti che saranno effettivamente richiesti non è prevedibile e programmabile. In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento di tali importi massimi non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere a Zètema alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo. Analogamente si segnala che gli importi indicati per gli oneri della sicurezza sono frutto di una stima al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, ma che l’importo effettivo degli oneri per la sicurezza sarà quantificato di volta in volta nel singolo ordinativo, in relazione alla tipologia attività oggetto dello stesso e, pertanto, l’importo sopra indicato potrebbe anche non essere interamente speso.
Importo massimo di spesa. L’importo massimo di spesa stimato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, non impegnativo per Sport e Salute, è pari a € 2.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ottenuto moltiplicando l’importo massimo di spesa annuo stimato (€ 500.000) per la durata contrattuale (48 mesi). Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Con il fornitore sarà stipulato un accordo quadro per l’importo massimo sopra indicato. Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Sport e salute.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: