Common use of Incompatibilità Clause in Contracts

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 199130.12.1991, n. 412, è e’ incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo qualora il medico chepediatra: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199314.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 199312.8.1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto configuri conflitti di interessi interesse con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino esercitano attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalesanitario nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditatoconvenzionato; i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo rimangono in essere. Nell’ambito degli Accordi regionali viene regolamentata la possibilità di svolgimento di attività specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera sceltaassistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art.8dell’art. 8, comma 1, D.L.vo D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga modificazioni; e)svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territorialiscelta. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca ; f)fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi; g)operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga h)intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies15, octies D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia ; i)sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca ; j)fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici pediatri già titolari di convenzione per la medicina generale pediatria all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata L’accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4La Casa di Cura garantisce che l'attività in libera professione, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il resa da personale medico che: a) sia titolare di qualsiasi in rapporto di lavoro dipendentesubordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione con le stesse in forma individuale, pubblico verrà effettuata al di fuori del normale impegno di servizio. Tale attività, al fine di non contrastare con l'organizzazione istituzionale connessa all'accreditamento, non può globalmente comportare, per ciascun operatore, un volume di attività superiore al 50% di quello assicurato per i compiti istituzionali, sarà obbligo della Casa di Cura accertarlo. La Casa di Cura comunicherà via mail alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati due volte nell’anno, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o privatodi altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il Primo elenco dovrà pervenire alla sottoscrizione della convenzione con la Casa di Cura. La Casa di Cura si impegna, anche precarionei rapporti con i propri dipendenti, a eccezione all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e all’applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegnano, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei medici sanitari o di cui all’art. 6altro personale che opera presso le loro Strutture si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che configurino conflitto di interessi con disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: aspecialistica ambulatoriale interna) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per prevedendo i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione casi di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionalecon l’attività nelle strutture accreditate e relative deroghe. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Convention for the Purchase of Hospital Recovery Services, Rehabilitation, Joint Activities, Intermediate Care, Outpatient Specialist Services, and Diagnostic Instrumental Services for the Years 2021 2024, Convenzione Per L’acquisto Di Prestazioni Di Ricovero Ospedaliero E Servizi Correlati, Convenzione Per l'Acquisto Di Prestazioni Di Ricovero Ospedaliero E Servizi Correlati

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. del punto 6, comma 3, dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precariodi natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, fatto salvo quanto previsto nella norma finale n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, 1 e norme transitorie n. 2961 e n. 2; b) eserciti altre attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di delle quote di imprese che esercitino attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditatoaccreditato con il S.S.N.; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatisvolga attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale in cui esercita attività a ciclo di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; bf) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; cg) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore ovvero operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.N.. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale. Tale incompatibilità opera nei confronti dei opera, limitatamente ai propri assistiti, per i medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; dh) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell’articolo 8- quinquies del D.Lgs. 8- quinquies30 dicembre 1992, D.L.vo n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ei) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale generale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, o ai corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03, fatto salvo successive modifiche ed integrazioni o a quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fj) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentocome previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di pubblicazione del DPR 270/2000previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 cui all’Allegato 5 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 32. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 626/9481 e successive modificazioni e integrazioni, fermo fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 dall’articolo 38 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 43. Non L’incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria è consentito ai medici convenzionati incompatibile con qualsiasi altro rapporto convenzionale ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previstiAccordo. Gli incarichi a tempo indeterminato L’incarico per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili è incompatibile con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 84. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1519, deve cessare essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del relativo ambito territoriale carente o incarico vacanteconferimento dello stesso. 5. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il medico deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, secondo quanto previsto dalla norma finale n. 9 del presente Accordo. 6. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo, contestata al medico, comporta i conseguenti provvedimenti previsti dall’articolo 24. 7. La compatibilità dell’attività libero professionale del medico convenzionato è disciplinata dall’articolo 28 del presente Accordo.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. del punto 6, comma 3 dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precariodi natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, a eccezione dei medici fatto salvo quanto previsto nella norma finale n. 1 e norme transitorie n. 1 e n. 2. b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di cui all’artstrutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199330 dicembre 1992, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296502 e successive modificazioni e integrazioni; bc) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; cd) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatiaccreditato con il SSN; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri svolga attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: af) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale in cui esercita attività a ciclo di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; bg) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ch) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, istituzionale di cui al presente Accordo e determina le conseguenti limitazioni del massimalesecondo modalità definite a livello regionale; di) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell’articolo 8- quinquies del D.lgs. 8- quinquies30 dicembre 1992, D.L.vo n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ej) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91al D.lgs. 17 agosto 1999, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fk) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpamcome previsto dalla normativa vigente. 32. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 626/9481 e successive modificazioni e integrazioni, fermo fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 dall’articolo 34 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 43. Non L’incarico di medico di cure primarie è consentito ai medici convenzionati incompatibile con qualsiasi altro rapporto convenzionale ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previstiAccordo. Gli incarichi a tempo indeterminato L’incarico per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili è incompatibile con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 84. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1516, deve cessare essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del relativo ambito territoriale carente o incarico vacanteconferimento dello stesso. 5. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il medico deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale. 6. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto dall’articolo 20, comma 3.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 199130.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo qualora il medico chepediatra: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199314.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 199312.8.1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto configuri conflitti di interessi interesse con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino esercitano attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalesanitario nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditatoconvenzionato; i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo rimangono in essere. Nell’ambito degli Accordi regionali viene regolamentata la possibilità di svolgimento di attività specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera sceltaassistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art.8dell’art. 8, comma 1, D.L.vo D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.modificazioni; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: ae) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territorialiscelta. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; bf) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; cg) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; dh) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies15, octies D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; ei) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fj) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici pediatri già titolari di convenzione per la medicina generale pediatria all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.;

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura di riferimento dell’attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 2. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all’art. 13 del DPR n. 382/1980 e s.m.i. 3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi dell’Insubria con diritto alla pensione anticipata di anzianità, né a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra pub- blica amministrazione, con diritto alla pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l’Università degli Studi dell’Insubria rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/1994. 4. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 4, comma 78, della legge 30 dicembre 1991Legge n. 210/1998, n. 412, previo parere del Collegio dei Docenti. Tale disposizione non si applica quando il dottorando ha concluso il ciclo di dottorato ed è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:in attesa della discussione pubblica della tesi di dottorato. a) 5. Qualora l’incaricato sia titolare dipendente di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici Amministrazioni pubbliche di cui all’artal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., compresi quelli in posizione di aspettativa o distacco, l’incarico è attribuito previa acquisizio- ne dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 6. Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti il professore a contratto può svolgere altre attività che configurino purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino la specifica attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 didattica svolta in ambito universitario e successive modificazioni ed integrazioninon arrechino pregiudizio all’Ateneo. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Degli Affidamenti E Dei Contratti Di Insegnamento, Regolamento Per La Disciplina Degli Affidamenti E Dei Contratti Di Insegnamento

Incompatibilità. 1. Ai Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 199130.12.1991, n. 412, è e' incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo qualora il medico chepediatra: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a ad eccezione dei medici di cui all’artall'art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199314.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 199312.8.1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto configuri conflitti di interessi interesse con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino esercitano attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalesanitario nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditatoconvenzionato; i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo rimangono in essere. Nell'ambito degli Accordi regionali viene regolamentata la possibilità di svolgimento di attività specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera sceltaassistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art.8dell'art. 8, comma 1, D.L.vo D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga modificazioni; e)svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda dell'Azienda o dell’INPS dell'lNPS limitatamente all’ambito all'ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territorialiscelta. Nell’ambito Nell'ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca ; f)fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi; g)operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga h)intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell'art. 8- quinquies15, octies D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia ; i)sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca ; j)fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici pediatri già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto pediatria all'atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta

Incompatibilità. 1. Ai sensi Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell’art. 453 del D. Lgs n.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Università che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti. Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. L’operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara anche di essere a conoscenza dell’art. 24, comma 7, della legge 30 dicembre 1991del D.lgs. 50/2016 che si riporta: “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, n. 412nonché degli eventuali subappalti o cottimi, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga per i quali abbiano svolto la suddetta attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di libera sceltalavori pubblici, convenzionati ai sensi dell’art.8subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda controllante o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale collegato all’affidatario di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territorialiprogettazione. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti Le situazioni di controllo e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, collegamento si determinano con riferimento a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti dall’articolo 2359 del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentocodice civile. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali I divieti di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medicoprogettazione, ai sensi suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di quanto disposto dall’artattività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 30Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 199130.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199314.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 199312.8.1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalesanitario nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionaticonvenzionati esterni; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionimodificazioni. 2. È, È inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente letterascelta; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionateconvenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma e solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99; f) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx decreti legislativi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 257/91 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia368/99; fg) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentoa qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano sono in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000presente Accordo, di quelli previsti al comma 8 7 dell'art. 39 del presente Accordo25, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D.Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 25 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte salve le scelte già in essere. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata La sopravvenuta, contestata e contestata situazione accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30al successivo articolo 16, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionaledi cui all’art. 7, commi 1 e 2 del presente Accordo. 7. L'accertata L’accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medicomedico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30dal successivo articolo 16. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 152, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 199130.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo qualora il medico chepediatra: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199314.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 199312.8.1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto configuri conflitti di interessi interesse con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino esercitano attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalesanitario nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditatoconvenzionato; i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo rimangono in essere. Nell’ambito degli Accordi regionali viene regolamentata la possibilità di svolgimento di attività specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera sceltaassistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art.8dell’art. 8, comma 1, D.L.vo D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.modificazioni; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: ae) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territorialiscelta. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; bf) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; cg) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; dh) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, 15,octies D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; ei) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fj) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici pediatri già titolari di convenzione per la medicina generale pediatria all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam.; 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, l) svolga funzioni attività di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventispecialista accreditato. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi del punto 6 dell’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, 1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo lo specialista ambulatoriale, il medico veterinario ed il professionista che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito natura convenzionale con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296il Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; cd) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatidi medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri titolare di libera sceltaincarico a tempo indeterminato di cui all’art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all’art. 20; f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e successive modificazioni ed integrazioni.che non adottino le clausole economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: ag) svolga funzioni fiscali per conto nell’ambito dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di Sanitaria presso la quale svolge attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente letteraconvenzionale; bh) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ci) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionateoperanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività istituzionale di cui al presente Accordo e determina le conseguenti limitazioni del massimalesecondo modalità definite a livello regionale; dj) intrattenga con una Azienda sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ek) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx al X.Xxx. 17 agosto 1999 n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materiasuccessive modifiche ed integrazioni; fl) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpamcome previsto dalla normativa vigente. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 82. La eventuale situazione di incompatibilità a carico dello specialista ambulatoriale, del medico veterinario o del professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1517, deve cessare essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del relativo ambito territoriale carente conferimento dello stesso. 3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o incarico vacanteil professionista deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto ai sensi dell’articolo 36, comma 3.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1Gli incarichi di cui al presente bando sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. Ai sensi dell’art13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.. Non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un professore appartenente al Dipartimento che attribuisce l’incarico stesso. 4Risultano essere altresì incompatibili con la contemporanea titolarità del dottorato di ricerca e dei contratti di cui all’art.1, comma 714, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività Legge 230/2005 e all’art.24 della Legge 240/2010. Gli incarichi di cui al presente bando non possono essere conferiti agli assegnisti di ricerca che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca e/o che siano al primo anno di assegno di ricerca (per il conferimento dell'incarico il candidato deve avere una esperienza di assegnista di almeno un anno). Sarà responsabilità del candidato verificare l'assenza di ulteriori eventuali incompatibilità previste dal presente accordo Regolamento assegni di ricerca dell'Ateneo che eroga l'assegno. Nel caso di insegnamenti/moduli di lingua straniera, qualora l’incarico risultasse conferito a un collaboratore esperto linguistico, quest’ultimo non potrà svolgere attività didattica integrativa per tale insegnamento/modulo. Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, docente a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti contratto può svolgere altre attività che configurino purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino la specifica attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; didattica svolta in ambito universitario e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimalecomunque, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventiarrechino pregiudizio all’Ateneo. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Teaching Contract

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materiamateria (“I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica” Legge 28 dicembre 2001, n.448 – art.19 c.11); f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 1. Xxxxx restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti. 3. Il medico cheIndividuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, anche i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a tempo limitatosostituzioni effettuate nei mesi di aprile, svolga funzioni maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di medico dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94giugno, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimaleluglio, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventiagosto e settembre. 4. Non è consentito ai Ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previstisostituti spettano i compensi previsti dall'art. Gli incarichi a tempo indeterminato 59, lett. C, comma 1 e 2 per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordole relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione. 5. L’accertata e contestata situazione Il medico sostituto al momento dell’accettazione dell’incarico di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di: a) essere a conoscenza delle procedure norme che regolano il rapporto di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione lavoro del medico relative di assistenza primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione; b) essere al proprio status convenzionale.corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure; 7c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente; d) avere preso atto dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medicoACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 Il testo completo dell'ACN è reperibile all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxx

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile Non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato di Arpae o che hanno con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi essa un rapporto di lavoro dipendenteservizio a qualunque titolo, pubblico o privatosia lavorativo che onorario, anche precariotale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa dell’Agenzia. 2. E’ vietato, a eccezione dei medici di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano allorché si tratti di incarichi di natura occasionale, di cui all’art. 62 comma 2, comma 1lett. b). Tali incarichi possono essere cumulati tra loro. Tuttavia, non possono essere affidati, nell’ambito dell’intera rete Arpae, allo stesso prestatore d’opera intellettuale più incarichi di natura occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, che comportino un compenso lordo complessivo superiore a 5.000 €. 4. E' vietato il conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D.L. 14 giugno 1993, n. 18795/2012, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 in L. 135/2012 e successive modificazioni modifiche ed integrazioni. 25. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli Non possono essere conferiti incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici prestazione d’opera intellettuale ai soggetti che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure rientrano nel divieto di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale14 commi 6 e 7 della presente Disciplina. 6. La Azienda disponeSono, mediante i propri servizi ispettivialtresì, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni fatte salve le disposizioni di incompatibilitàcui all’art. 53 c. 14 del D. Lgs. n. 165/2001 con riferimento alla verifica nei confronti del soggetto incaricato dell’insussistenza di situazioni, anche in corrispondenza potenziali, di conflitto di interessi, per le quali si rinvia a quanto indicato all’art. 14 c. 5 della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionalepresente Disciplina. 7. L'accertata situazione Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il conferimento di incompatibilità deve essere contestata al medicoincarichi esterni a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni può avvenire solo previa acquisizione dell’autorizzazione, ai sensi per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell’ente di quanto disposto dall’art. 30appartenenza, secondo le relative disposizioni regolamentari. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Incarichi Di Prestazione D’opera Intellettuale

Incompatibilità. 1L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. Ai L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ⚫ un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ⚫ il Rettore; ⚫ il Direttore Generale; ⚫ un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell’art. 4, comma 7dell'art 22, della legge 30 dicembre 1991Legge 240/2010, n. 412per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di qualsiasi rapporto svolgere l'attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precarioricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a eccezione causa del superamento dei medici di cui all’artlimiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 12bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.L. 14 giugno 1993D.P.R. 11 luglio 1980, n. 187382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, convertito purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con modifiche nella legge 12 agosto 1993il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, n. 296; b) eserciti sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che configurino possano determinare una situazione di conflitto di interessi con il rapporto le attività del Politecnico di lavoro Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con il Servizio Sanitario Nazionale altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o sia titolare o compartecipe straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di quote ricerca degli stessi titolari di imprese che esercitino attività che configurino conflitto assegni di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2ricerca. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o L'assegnista può frequentare i corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico chedottorato, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo quanto previsto dall'artrestando il superamento delle prove di ammissione. 39 in tema di limitazione di massimaleL'art. 22, non può acquisire nuove scelte terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati rapporti instaurati ai sensi del presente Accordo articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comportaricerca, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza nel limite massimo della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione durata legale del relativo ambito territoriale carente o incarico vacantecorso".

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Samples: Selection Call for Research Fellowships

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’artFermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo compatibile il medico che: a) sia titolare di qualsiasi abbia un rapporto di lavoro dipendente, subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici privato con divieto di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296libero esercizio professionale; b) eserciti svolga attività che configurino conflitto medico-generica in quanto medico di interessi con il rapporto libera scelta a ciclo di lavoro con il Servizio Sanitario fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale o sia titolare o compartecipe per i medici di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalemedicina generale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera sceltascelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N. L'Azienda può comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica; f) svolga attività fiscali concomitanti per la stessa Azienda; g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, convenzionati ai sensi dell’art.8n. 119, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività orariaapposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territorialicomma 5, del D.Lgs. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e deroghe al disposto di cui alla presente letteradal D.Lgs. n. 229/1999; bh) fruisca sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale a mente del trattamento ordinario Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120, e successive modificazioni o per invalidità permanente da parte accreditate ai sensi dell'art. 8 del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e della previdenza socialedal D.Lgs. n. 229/1999; ci) operi, operi a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, titolo in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiticonvenzionate o accreditate con le Aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e determina le conseguenti limitazioni dell'art. 8-ter del massimaleD.Lgs. n. 229/1999; dl) intrattenga con una Azienda un sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1987, n. 292, e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell'art. 8- quinquies8 del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999. 2. Il verificarsi, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al nel corso dell'incarico, di formazione in medicina generale o corsi una delle condizioni di specializzazione incompatibilità di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 39 8, ad eccezione del presente Accordorequisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpamdetermina la revoca dell'incarico. 3. Il medico cheprovvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla Azienda, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali sentiti il Comitato di cui al presente Accordoall'art. 11 e lo specialista interessato. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 199130.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività attivi- tà previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione ad ecce- zione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 199314.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 199312.8.1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino pos- sano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionalesanitario nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionaticonvenzionati esterni; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, 1 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionimodificazioni. 2. È, È inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente letterascelta; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente com- petente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionateconvenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti conse- guenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, 8 – quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e ed integrazioni; e) sia iscritto al o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99; f) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx decreti legislativi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 257/91 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia368/99; fg) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentoa qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano sono in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000presente Accordo, di quelli previsti pre- visti al comma 8 7 dell'art. 39 del presente Accordo25, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpamdell'ENPAM. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D. Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 25 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventicon- viventi, fatte salve le scelte già in essere. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata La sopravvenuta, contestata e contestata situazione accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30al successivo articolo 16, la cessazione del rapporto rap- porto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionaledi cui all’art. 7, com- mi 1 e 2 del presente Accordo. 7. L'accertata L’accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medicomedico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30dal successivo articolo 16. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 152, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacantevacan- te.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. del punto 6, comma 3, dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precariodi natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, fatto salvo quanto previsto nella norma finale n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, 1 e norme transitorie n. 2961 e n. 2; b) eserciti altre attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di delle quote di imprese che esercitino attività che configurino possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditatoaccreditato con il S.S.N.; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatisvolga attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale in cui esercita attività a ciclo di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; bf) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; cg) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore ovvero operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.N.. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale. Tale incompatibilità opera nei confronti dei opera, limitatamente ai propri assistiti, per i medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; dh) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell’articolo 8- quinquies del D.Lgs. 8- quinquies30 dicembre 1992, D.L.vo n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ei) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale generale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, o ai corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03, fatto salvo successive modifiche ed integrazioni o a quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fj) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentocome previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di pubblicazione del DPR 270/2000previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 cui all’Allegato 10 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 32. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 626/9481 e successive modificazioni e integrazioni, fermo fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 dall’articolo 38 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 43. Non L’incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria è consentito ai medici convenzionati incompatibile con qualsiasi altro rapporto convenzionale ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previstiAccordo. Gli incarichi a tempo indeterminato L’incarico per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili è incompatibile con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 84. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1519, deve cessare essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del relativo ambito territoriale carente o incarico vacanteconferimento dello stesso. 5. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il medico deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, secondo quanto previsto dalla norma finale n. 9 del presente Accordo. 6. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo, contestata al medico, comporta i conseguenti provvedimenti previsti dall’articolo 24. 7. La compatibilità dell’attività libero professionale del medico convenzionato è disciplinata dall’articolo 28 del presente Accordo.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1L’accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D.lgs. n. 39 del 2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo. La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Ai sensi dell’artdall’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, 15 D.Lgs. n. 412, 39/2013 al RPCT è incompatibile con lo svolgimento affidato il compito di vigilare sul rispetto delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 disposizioni sulle inconferibilità e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incompatibilità degli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al medesimo decreto 14 ottobre 1976 legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC. Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del Ministro regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in Enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del lavoro D.lgs. n. 39/2013. A tal fine: - all’atto di nomina il soggetto deve sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e della previdenza sociale; c) operiincompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico; - necessario è inoltre provvedere alla pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo 14 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo33/2013, e della dichiarazione di quelli che fruiscono del trattamento insussistenza di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni cause di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata inconferibilità e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’artdell’art. 3020, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2013. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione

Incompatibilità. 1. Ai sensi del punto 6 dell’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, 1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo lo specialista ambulatoriale, il medico veterinario ed il professionista che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito natura convenzionale con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296il Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; cd) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatidi medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri titolare di libera sceltaincarico a tempo indeterminato di cui all’art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all’art. 20; f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e successive modificazioni ed integrazioni.che non adottino le clausole economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: ag) svolga funzioni fiscali per conto nell’ambito dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di Sanitaria presso la quale svolge attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente letteraconvenzionale; bh) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ci) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionateoperanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività istituzionale di cui al presente Accordo e determina le conseguenti limitazioni del massimalesecondo modalità definite a livello regionale; dj) intrattenga con una Azienda sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ek) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx al X.Xxx. 17 agosto 1999 n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materiasuccessive modifiche ed integrazioni; fl) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpamcome previsto dalla normativa vigente. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. del punto 6, comma 3, dell'articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo il medico pediatra che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito natura convenzionale con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296il Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N. ai sensi del D.P.R., n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; cd) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatiaccreditato con il S.S.N.; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri svolga attività di libera sceltamedico di medicina generale o di specialista ambulatoriale interno, convenzionati ai sensi dell’art.8veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, comma chimici, psicologi), fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: af) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente letterascelta; bg) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ch) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.N. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, istituzionale di cui al presente Accordo e determina le conseguenti limitazioni del massimalesecondo modalità definite a livello regionale; di) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell’articolo 15-octies del D.Lgs. 8- quinquies30 dicembre 1992, D.L.vo n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ej) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fk) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentocome previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici pediatri che si trovavano in tale condizione alla data beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di pubblicazione del DPR 270/2000previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 cui all’Allegato 5 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 32. Il medico pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 626/9481 e successive modificazioni e integrazioni, fermo fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 dall’articolo 36 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte di figli in età pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventiopera. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 83. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico pediatra incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1519, deve cessare essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del relativo ambito territoriale carente o incarico vacanteconferimento dello stesso. 4. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il pediatra deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, secondo quanto previsto dalla norma finale n. 4 del presente Accordo. 5. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto dall’articolo 23, comma 3, ovvero la revoca, come previsto dall’articolo 23, comma 2.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. Ai L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ⚫ un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ⚫ il Rettore; ⚫ il Direttore Generale; ⚫ un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell’artdell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 4Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 72bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 19912010, n. 4125 240, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili instaurati con tutti gli altri rapporti convenzionali i titolari degli assegni di cui al presente Accordo. 5. L’accertata articolo e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure dei contratti di cui all’art. 30all'articolo 24, la cessazione intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del rapporto convenzionale. 6. La Azienda disponepresente articolo, mediante con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilitàdodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionaleaspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente". 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’artLa struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7, 7 della legge 30 dicembre 1991, L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico che: a) sia titolare e non, in posizione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, incompatibilità. La struttura si impegna pertanto a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca personale del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operiquale, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionalisi avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, in presidiil Centro dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, strutture sanitarierimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione l’Azienda procederà alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 risoluzione immediata del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3contratto ed alla segnalazione alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure Centro dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all’art. 3053, la comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto convenzionale. 6di lavoro. La Azienda dispone, mediante violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con la P.A. per i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare successivi tre anni. L’onere di verificare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi veridicità di quanto disposto dall’art. 30dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Incompatibilità. INCOMPATIBILITA’“PARZIALE CON DEROGA” 1. Ai sensi dell’art. 4Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” la carica di Presidente, comma 7Vice Presidente, della legge 30 dicembre 1991membro di Giunta, n. 412nonché quella di Direttore, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare man- dati elettivi ed incarichi di qualsiasi rapporto governo di lavoro dipendentelivello europeo, pubblico nazionale, regionale, provinciale, co- munale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale per co- stante impostazione programmatica – si con- figurino come emanazione o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati siano comunque collegati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionipartiti politici. 2. ÈAttraverso delibera motivata del Consiglio, inoltreesclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali è possibile eventuale deroga al prin- cipio di incompatibilità per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi i mandati elettivi e gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente governo di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operisuperiore comma 1, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina fermo restando le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione ulteriori incom- patibilità di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpammedesimo comma. 3. Il medico cheL’assunzione di mandati od incarichi incom- patibili con la carica di componente di un Or- gano associativo, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94superiore comma 1, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema comporta la decadenza di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventidiritto dalla carica ricoperta. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo sussiste incompatibilità tra la carica di detenere più componente di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli un Organo associativo, colle- giale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a tempo indeterminato “Confcommercio-Imprese per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali l’Italia Provincia di cui al presente AccordoCremona”. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Statute

Incompatibilità. 1. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di prestazione d’opera: x. Xxx sia contemporaneamente titolare di altro incarico di prestazione d’opera conferito dall’Istituzione Scolastica ai sensi del presente regolamento, per il quale l’impegno richiesto sia incompatibile in termini di tempo con una prestazione aggiuntiva. b. Ai sensi dell’art. 418 comma 1, comma 7lett. c) della Legge 240/2010, della legge 30 dicembre 1991coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, n. 412fino al quarto grado compreso, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico checon: aI. il soggetto che dispone l’attivazione dell’incarico ai sensi del successivo art. 7 del presente Regolamento, commi 1 e 2 II. i componenti dell’organo che delibera sulle risorse (Consiglio di Istituto) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, su cui grava anche precario, a eccezione in parte il relativo finanziamento; III. il Direttore dei medici di cui all’artServizi Generali e Amministrativi; IV. 6ogni altro soggetto componente dell’Istituzione scolastica (Docenti e ATA); c. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/94, chi sia cessato per dimissioni volontarie dal servizio presso l’Istituto con diritto a pensione anticipata di anzianità ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito D.lgs. 165/2001 con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto diritto a pensione anticipata di interessi con il rapporto anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe l’Istituto nei 5 anni precedenti a quello di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionicessazione dal servizio. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda d. Chi si trovi in situazioni a cui la legge ricollega una incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione altre situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionaledalla normativa vigente. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Contratti Di Prestazione d'Opera

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: a) a. sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella dalla legge 12 agosto 1993, n. 296; b) b. sia titolare di incarico in uno dei settori di cui all’art. 2 del presente accordo, esclusi i medici di Assistenza Penitenziaria che godono degli effetti del ……………….. c. eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; c) d. svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) x. sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatititolare di incarico di medico specialista ambulatoriale convenzionato; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri x. xxx titolare di incarico di medico pediatra di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: a) a. svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; b) b. fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) c. operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) x. intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8- 8-­‐ quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni; e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; f) e. fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam.dell’Enpam (ndr riportare in allegato) 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 39 32 (massimale scelte) in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione La sussistenza di incompatibilità previste per conflitto di interesse è stabilita dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure Collegio valutatore di cui all’art. 303 (disciplinare). Qualora il sospetto di conflitto d’interesse sia dichiarato dal medico è immediatamente sottoposto dall’Azienda alla valutazione del Collegio valutatore di cui all’art. 3; qualora il medesimo riconosca il conflitto di interesse dichiarato dal medico come condizione di incompatibilità ed il medico provvede a rimuoverla entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione, la cessazione del rapporto convenzionaledecade ogni ipotesi di sanzionamento. Il medico può formulare al Comitato Permanente Regionale quesito preventivo alla realizzazione di condizioni che possono comportare sospetto di incompatibilità per conflitto di interesse. Se entro 30 giorni il Comitato Permanente regionale non si esprime, il parere si intende dato nel senso della non incompatibilità. 65. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 86. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1518 (graduatoria regionale), deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. 1. Ai sensi dell’art. del punto 6, comma 3, dell'articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 4, comma 7, della legge Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo Accordo il medico pediatra che: a) sia titolare di qualsiasi ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito natura convenzionale con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296il Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N. ai sensi del D.P.R., n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; cd) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionatiaccreditato con il S.S.N.; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri svolga attività di libera sceltamedico di medicina generale o di specialista ambulatoriale interno, convenzionati ai sensi dell’art.8veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, comma chimici, psicologi), fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.; 2. È, inoltre, incompatibile il medico che: af) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente letterascelta; bg) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ch) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.N. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, istituzionale di cui al presente Accordo e determina le conseguenti limitazioni del massimalesecondo modalità definite a livello regionale; di) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’artdell’articolo 15-octies del D.Lgs. 8- quinquies30 dicembre 1992, D.L.vo n. 502/92 502 e sue successive modificazioni e integrazioni; ej) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91al X.Xxx. 17 agosto 1999, n. 257/91, n. 368/99 368 e n. 277/03successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; fk) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamentocome previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici pediatri che si trovavano in tale condizione alla data beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di pubblicazione del DPR 270/2000previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 cui all’Allegato 5 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam. 32. Il medico pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 626/9481 e successive modificazioni e integrazioni, fermo fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 dall’articolo 36 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte di figli in età pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventiopera. 4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo. 5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale. 7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30. 83. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico pediatra incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 1519, deve cessare essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del relativo ambito territoriale carente o incarico vacanteconferimento dello stesso. 4. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il pediatra deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, secondo quanto previsto dalla norma finale n. 4 del presente Accordo. 5. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto dall’articolo 23, comma 3, ovvero la revoca, come previsto dall’articolo 23, comma 2.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale