INDENNIZZO SEPARATO Clausole campione

INDENNIZZO SEPARATO. È data facoltà al Contraente di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.9 “Anticipo sugli indennizzi”. Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 10.13 “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 10.13 “Pagamento dell’indennizzo”, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 10.1 “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
INDENNIZZO SEPARATO. Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dall’articolo 18.10 - Pagamento dell’Indennizzo a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti del pagamento dell’Indennizzo per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di xxxxxxx. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Credemassicurazioni a titolo di indennità per il Sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito dall’articolo 18.2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del Sinistro, se rendere operante il presente punto o, in alternativa, quanto previsto dall’articolo 18.7 - Anticipo sugli indennizzi.
INDENNIZZO SEPARATO. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 5.16 ”Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni assicurati singo- larmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 5.16, per ognuna delle categorie di beni assicurati fosse stata stipulata una polizza distinta. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
INDENNIZZO SEPARATO. A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per sinistro.
INDENNIZZO SEPARATO. A richiesta del Contraente e dell’Assicurato l’indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata come se, per ogni partita, fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
INDENNIZZO SEPARATO. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall’art. 3.08 - Pagamento dell’indennizzo sarà applicato, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

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