Inefficacia. Qualora una qualsiasi disposizione o parte di una disposizione del presente Accordo cessi o diventi priva di validità, illegale o inapplicabile, si riterrà modificata nella misura minima necessaria a renderla valida, legale e applicabile. Qualora tale modifica non sia possibile, la disposizione o parte di una disposizione in questione si riterrà eliminata. Qualsiasi modifica o eliminazione di una disposizione o parte di una disposizione ai sensi della presente clausola non influirà sulla validità e applicabilità del resto del presente Accordo.
Inefficacia. Clausole vessatorie sono inefficaci (solo se questo va a vantaggio del consumatore). Le altre clausole del contratto restano valide. Alcune clausole sono inefficaci anche se oggetto di trattativa: 1) limitano responsabilità pr. per morte o danno al cons. a causa di fatto o omissione del pr.; 2) limitano azioni del cons. per inadempimento, 3) prevedono adesione cons. a clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione del contratto. Inefficaci clausole che prevedono applicabilità al contratto di legislazione extra comunitaria, privando il cons. della protezione dell’art. 1469-quinquies, se il contratto ha un collegamento più stretto con uno Stato membro dell’UE.
1) Contratti che hanno ad oggetto l’hardware
Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno stato membro dell'Unione europea.
Inefficacia. Il presente accordo è risolto con efficacia immediata in caso di inadempimento agli obblighi previsti. Bologna, lì /2019
Inefficacia. 1. Un contratto validamente concluso è inefficace - ossia non produce temporaneamente o definitivamente gli effetti giuridici per il conseguimento dei quali è stato posto in essere - o per volontà delle parti, o per disposizione di legge, come previsto nei commi seguenti.
2. È inefficace per volontà delle parti:
a) il contratto simulato di cui all’art. 155 salvo quanto ivi previsto;
b) il contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, o a termine iniziale o finale, come previsto negli artt. 49 e ss.;
c) il contratto la cui efficacia è stata subordinata dalle parti all’autorizzazione di un organo pubblico, all’approvazione o alla cooperazione di un terzo o ad una simile condizione, prima che esse intervengano.
3. Il contratto inefficace per volontà delle parti acquista immediata efficacia mediante la revoca consensuale dell’accordo simulatorio o concernente la condizione, o il termine, o le condizioni pregiudiziali di cui alla lett. c) del comma che precede.
4. E’ inefficace per disposizione di legge, salvo quanto previsto dai commi 1, 4 e 6 dell’art. 140:
a) il contratto che è stato concluso o la dichiarazione che è stata emessa in buona fede senza la consapevolezza di porre in essere un atto destinato ad avere effetti giuridici;
b) il contratto per il quale la legge prevede come condizione di efficacia, e a pena di nullità, il rilascio dell’autorizzazione di un organo pubblico o l’approvazione di un privato, o una simile condizione pregiudiziale, prima che esse intervengano;
c) il contratto nei casi in cui, nel presente codice o nelle leggi comunitarie o degli Stati membri dell’Unione europea, si precisa che esso è privo di effetto, o non ha effetto o ricorrono espressioni con significato analogo.
5. Il contratto che sia definitivamente inefficace ai sensi delle lett. b) e c) del comma 4 di questo articolo è suscettibile di convalida, di inefficacia parziale, e di conversione come previsto rispettivamente dagli artt. 143, 144 e 145 che precedono.
6. L’inefficacia si verifica per il solo fatto che ne ricorrano le condizioni; ma nei casi di cui alle lett. a) e c) del comma 4 del presente articolo, ogni interessato per avvalersene deve indirizzare, a chi deve prenderne atto, una dichiarazione contenente le necessarie indicazioni entro il termine di prescrizione di tre anni; e può anche entro lo stesso termine chiedere un accertamento giudiziale al riguardo. Ma l’azione non può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento...
Inefficacia. Con il termine si fa riferimento a contratti di per sé validi che per qualche motivo non possono produrre effetti. Ad esempio sono inefficaci il contratto sottoposto a condizione sospensiva (finché non si realizza la condizione), il contratto sottoposto a termine iniziale (fino allo scadere del termine) e il contratto concluso dal rappresentante che abbia ecceduto i poteri è inefficace verso il rappresentato, salvo che questi lo ratifichi.
Inefficacia. La patologia delle deliberazioni societarie
Inefficacia. E’ stato detto da una parte della giurisprudenza che in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione va dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto stipulato con l’aggiudicataria20. Di diverso avviso è, invece, la giurisprudenza maggioritaria del giudice amministrativo la quale è orientata piuttosto in direzione della tesi della caducazione automatica. Sul punto è stato sostenuto che «per effetto dell’annullamento degli atti di gara, deve essere ritenuto privo di effetti giuridici il contratto stipulato in quanto caducato automaticamente»21. Secondo un recente orientamento del Consiglio di Stato, in caso di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale, dopo la stipula del contratto si produce come effetto (autoesecutivo) l’inefficacia del contratto. Nel caso specifico non è messo in discussione il profilo genetico circa la validità o la invalidità del contratto ma a causa del venir meno dello stesso presupposto giuridico, legittimante costituito dalla procedura di appalto, ne viene congelata l’efficacia22; sarebbe come dire che lo strumento c’è ma non può funzionare più. In tal caso il negozio giuridico patisce una condizione di inidoneità funzionale23. Esso è pienamente efficace al momento della sua nascita ma, per il sopraggiungere di una causa nuova, diventa inidoneo a spiegare effetti ulteriormente24. Nella fattispecie sarà poi il giudice ordinario che, in via principale, emetterà una decisione con effetti costitutivi di nullità, di annullamento o di risoluzione del contratto25. Quanto precede perché l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto in sede giurisdizionale non si estende anche al contratto di appalto stipulato nel frattempo, determinandone l’automatica caducazione. L’accertamento – con efficacia di giudicato - della caducazione del contratto di appalto, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione della gara, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti il supremo Giudice della Cassazione ha stabilito che: «Il giudice amministrativo di regola esaurisce la propria giurisdizione sulle procedure di affidamento con l'annullamento degli atti di gara e del verbale di aggiudicazione in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 lett. d, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 eccedendo dai limiti dei propri poteri quando annulli i contratti stipulati all'esito di dette gare o si pronunci sugli effetti di questi. Dai contratti infatti sorgono diritti soggettivi la...
Inefficacia. La garanzia è inefficace qualora: • sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che gli Soggetti finanziatori richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale; • non sia rispettato il termine previsto al punto 1.2.
Inefficacia. La garanzia è inefficace qualora la domanda di escussione non sia pervenuta al Soggetto Gestore nel termine di cui al punto 6.3. o nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta. La garanzia non è efficace nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, ovvero alla data di consegna nel caso di locazione finanziaria, o alla data di delibera del Comitato di Gestione se successiva a quella di erogazione del primo 25%, o a quella di consegna e nel caso in cui non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 5.1 e 5.3. Per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.