Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Assicurazione r.c. Auto, Assicurazione Di Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizzaXxxxxxx, per insorgenza del caso Caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento Risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimentoRisarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contrattoPolizza. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi Casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizzaPolizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizzaPolizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai casi Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto della Polizza e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – 8.6.2. Denuncia del caso Caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stessodella Polizza stessa. Qualora la presente polizza Xxxxxxx sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri Sinistri insorti durante la vigenza della polizza Polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza Polizza anziché dalla cessazione della polizza Polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso Unico Caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Di Responsabilità Civile, Polizza Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso Il Caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazionecontrattuali. La garanzia assicurativa viene prestata per assicurativa: • riguarda i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo insorgono dalle ore 24 del giorno di validità della polizzastipulazione del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento controversia relativa a Risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di Risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e o di ricorsi od opposizioni opposizione alle sanzioni amministrative; • riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizzastipula di Polizza per le vertenze contrattuali, salvo la sostituzione di contratto già in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste corso con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia stessa società; • si estende ai casi assicurativi che siano sinistri insorti durante il nel periodo di validità del contratto contrattuale, ma manifestatisi e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia contratto; • non ha luogo nei casi per i sinistri insorgenti da contratti che nel patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione del contratto, fossero già stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse fossero già stata chiesta state chieste da uno dei Contraentidegli stipulanti; • riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto, se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni; • opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. Si considerano 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato \ parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per l’eventuale individuazione degli assicurati, nonché la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Il Caso assicurativo: • è unico a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • effetti, in presenza di vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/identiche o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanziaconnesse; • procedimenti penali è unico a carico tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fattoassicurate. In tali ipotesi, ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma ; il relativo massimale Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi sopportatiessi. In caso di vertenza tra più assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
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Samples: Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • ■ per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • ■ per tutte le restanti ipotesi: ipotesi - il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In ; ■ in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. .
2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • ■ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • ■ trascorsi 90 giorni 3 (tre mesitre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre.
3) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità va- lidità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGSocietà, nei modi e nei termini del successivo artdell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”40 comma D), entro 24 12 (ventiquattrododici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. .
4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. contraenti.
5) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, ■ vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/identiche o tra loro connessi e/connesse; ■ indagini o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per I Danni Connessi a Viaggio Turistico Dei Gruppi
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: ipotesi - il momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. • In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insortiinsorti : • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni 3 (tre mesitre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGSocietà, nei modi e nei termini del successivo artdell' Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”40 comma D), entro 24 12 (ventiquattrododici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenticontraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/identiche o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanziaconnesse; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: , il momento del verificarsi del primo evento fatto che ha originato origina- to il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: , il momento in cui l’Assicuratol’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme nor- me di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali; • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in per tutte le restanti ipotesialtre prestazioni garantite. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa assicura- tiva con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di tutela Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni G - SEZIONE TUTELA LEGALE già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione documenta- zione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente con garanzia di tutela legaleTutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo artdell’art. “7.4 G.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”legale, entro 24 2 (ventiquattrodue) mesi anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza sen- za soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente prece- dente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente precedente, decorre dalla cessazione cessazio- ne della presente polizza anziché dalla cessazione ces- sazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento se il contratto og- getto della stipulazione dell’assicurazione fossero stati controversia è già disdetti da uno dei Contraenti stato disdet- tato o se la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse mo- dificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenticontraenti nel momento della stipulazione dell’assicurazione. Tale di- spositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di conti- nuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto og- getto domande scaturenti da fatti collegati colle- gati e/o tra loro connessi e/o consequenzialiconsequen- ziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo medesi- mo evento o fatto. il relativo In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore favo- re di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno cia- scuno di essi sopportati.. G - SEZIONE TUTELA LEGALE
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legaleTutela Legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 5.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Insurance Contract
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: , il momento del verificarsi del primo evento fatto che ha originato origina- to il diritto al risarcimento; G - SEZIONE TUTELA LEGALE • per tutte le restanti ipotesi: , il momento in cui l’Assicuratol’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme nor- me di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa naturana- tura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali; • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in per tutte le restanti ipotesialtre prestazioni garantite. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto assi- curativa con garanzia di Tutela Legale rispet- to ad una polizza precedente di tutela Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedentepre- cedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare com- provare l’esistenza di una polizza precedente con garanzia di tutela legaleTutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità validi- tà del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo arttermi- ni dell’art. “7.4 G.14 – Denuncia del caso assicurativo assicura- tivo e libera scelta del Legale”legale , entro 24 2 (ventiquattrodue) mesi anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza sen- za soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente prece- dente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente precedente, decorre dalla cessazione cessazio- ne della presente polizza anziché dalla cessazione ces- sazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento se il contratto og- getto della stipulazione dell’assicurazione fossero stati controversia è già disdetti da uno dei Contraenti stato disdet- tato o se la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse mo- dificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenticontraenti nel momento della stipulazione dell’assicurazione. Tale di- spositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di conti- nuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto og- getto domande scaturenti da fatti collegati colle- gati e/o tra loro connessi e/o consequenzialiconsequen- ziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo medesi- mo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito ripar- xxxx tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.. ciare alla Società o ad ARAG deve immediatamente denun-
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per 1. Per insorgenza del caso Caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di Risarcimento dei danni extracontrattuali: da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi , il momento del verificarsi del primo evento fatto che ha originato il diritto al risarcimentoRisarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: , il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi Casi assicurativi che siano insorti: • trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell’Applicazione, per le vertenze contrattuali; • durante il periodo di validità della polizzadell’Applicazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in per tutte le restanti ipotesi. altre prestazioni garantite Qualora la presente polizza l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza un contratto precedente di tutela legaleTutela Legale riferito allo stesso Xxxxxxx, la carenza dei 3 (tre) tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistroSinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza un contratto precedente con garanzia di tutela legaleTutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGalla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini del successivo art. dell’articolo “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del LegaleN.5.1 delle Condizioni di assicurazione”, entro 24 (ventiquattro) mesi 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza un contratto precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri Sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza Applicazione anziché dalla cessazione della polizza del contratto precedente.
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento se il contratto oggetto della stipulazione dell’assicurazione fossero stati controversia è già disdetti da uno dei Contraenti stato disdettato o se la cui rescissioneRescissione, risoluzione Risoluzione o modificazione fosse del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei ContraentiContraenti nel momento della stipulazione dell’Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso Caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale limite massimo di Xxxxxxxxxx resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: ipotesi - il momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. • In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insortiinsorti : • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni 3 (tre mesitre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGSocietà, nei modi e nei termini del successivo artdell' Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”11.1 comma D), entro 24 12 (ventiquattrododici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenticontraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/identiche o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanziaconnesse; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Danni Connessi a Viaggio Turistico
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: , il momento del verificarsi ve- rificarsi del primo evento fatto che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: , il momento in cui l’Assicuratol’assicurato, la controparte o un terzo abbia ab- bia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa naturana- tura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali; • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in per tutte le restanti ipotesialtre prestazioni garantite. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa assicura- tiva con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di tutela Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione documenta- zione atta a comprovare l’esistenza di una polizza poliz- za precedente con garanzia di tutela legaleTutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità validi- tà del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo arttermi- ni dell’art. “7.4 G.22 – Denuncia del caso assicurativo assicura- tivo e libera scelta del Legale”legale, entro 24 2 (ventiquattrodue) mesi anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza sen- za soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente prece- dente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente precedente, decorre dalla cessazione cessazio- ne della presente polizza anziché dalla cessazione ces- sazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento se il contratto og- getto della stipulazione dell’assicurazione fossero stati controversia è già disdetti da uno dei Contraenti stato disdet- tato o se la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse mo- dificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenticontraenti nel momento della stipulazione dell’assicurazione. Tale di- spositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di conti- nuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto og- getto domande scaturenti da fatti collegati colle- gati e/o tra loro connessi e/o consequenzialiconsequen- ziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo medesi- mo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. deve immediatamente denun- G.22 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
1. L’assicurato ciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verifica- to e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzio- ne generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) gior- ni dalla data della notifica stessa.
3. L’assicurato ha il diritto di scegliere libe- ramente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non prov- veda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato.
5. L’assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l’intervento di un unico legale, ter- ritorialmente competente, per ogni grado di giudizio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, Le garanzie sono operanti per insorgenza del caso assicurativo si intendei Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3 e precisamente: • per l’esercizio dalle ore 24 del giorno di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata decorrenza dell'Assicurazione per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrativeresponsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della polizzaviolazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in tutte le restanti ipotesicui è stato posto in essere il primo atto. Qualora Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Garanzia Scoperto in percentuale Minimo scoperto o franchigia Limite di indennizzo Tutela Legale Non previsto Per controversie contrattuali minimo scoperto: € 150 massimo scoperto: € 55.000 Fuori territorio nazionale: minimo scoperto: € 500 Per opposizione sanzioni amministrative: minimo scoperto: € 200 Per azione di sfratto: franchigia € 250 Massimale di € 2.100 per evento in caso di azione di sfratto inquilino moroso Cosa fare in caso di sinistro Denuncia del sinistro Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx di cui all'art. 1.6, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la presente polizza massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro. Quando l'Assicurazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legaleriferita a veicoli a motore, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedentedenuncia di Xxxxxxxx può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede n. 39 e successive xxxxxxxxx.Xx denuncia di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società accesso in possesso o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel ricevute al momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportatisottoscrizione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Vita Privata
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del Il caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicuratol'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contrattocontrattuali. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per • riguarda i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo insorgono dalle ore 24 del giorno di validità della polizzastipulazione del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e o di ricorsi od opposizioni opposizione alle sanzioni amministrative; • riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizzastipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale, salvo la sostituzione di contratto già in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste corso con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia stessa società; • si estende ai casi assicurativi che siano sinistri insorti durante il nel periodo di validità del contratto contrattuale, ma manifestatisi e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia contratto; • non ha luogo nei casi per i sinistri insorgenti da contratti che nel patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione del contratto, fossero già stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse fossero già stata chiesta state chieste da uno dei Contraentidegli stipulanti; • riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto, se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni; • opera anche prima della notifica all’assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. Si considerano 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato / parasubordinato, per l’eventuale individuazione degli assicurati, nonché la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della società; • è unico a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • effetti, in presenza di vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/identiche o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanziaconnesse; • procedimenti penali è unico a carico tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento/fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fattoassicurate. In tali ipotesi, ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma ; il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi sopportatiessi. In caso di vertenza tra più assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del contraente.
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Samples: Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: ipotesi - il momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insortiinsorti : • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni 3 (tre mesitre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGArag, nei modi e nei termini del successivo artdell’Art. 7.20 “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legalelegale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenticontraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/identiche o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanziaconnesse; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per 1. Per insorgenza del caso Caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di Risarcimento dei danni extracontrattuali: da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi, il momento del verificarsi del primo evento fatto che ha originato il diritto al risarcimentoRisarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: , il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi Casi assicurativi che siano insorti: • trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell’Applicazione, per le vertenze contrattuali; • durante il periodo di validità della polizzadell’Applicazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in per tutte le restanti ipotesialtre prestazioni garantite. Qualora la presente polizza l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza un contratto precedente di tutela legaleXxxxxx Legale riferito allo stesso Xxxxxxx, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni Prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistroSinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza un contratto precedente con garanzia di tutela legaleTutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGalla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini del successivo artdell’Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”8.5.1) delle Condizioni di assicurazione, entro 24 (ventiquattro) mesi 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza un contratto precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri Sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza Applicazione anziché dalla cessazione della polizza del contratto precedente.
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento se il contratto oggetto della stipulazione dell’assicurazione fossero stati controversia è già disdetti da uno dei Contraenti stato disdettato o se la cui rescissioneRescissione, risoluzione Risoluzione o modificazione fosse del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei ContraentiContraenti nel momento della stipulazione dell’Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad del contratto precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso Caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale limite massimo di Xxxxxxxxxx resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per 1. Per insorgenza del caso Caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di Risarcimento dei danni extracontrattuali: da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi , il momento del verificarsi del primo evento fatto che ha originato il diritto al risarcimentoRisarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: , il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo Caso assicura- tivo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Polizza, per le vertenze contrattuali; • durante il periodo di validità della polizzaPolizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in per tutte le restanti ipotesialtre prestazioni garantite. Qualora la presente polizza Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza Polizza precedente di tutela legaleTutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistroSinistro, fornire idonea documentazione documen- tazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza Polizza precedente con garanzia di tutela legaleTutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAGalla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini del successivo art. dell’Articolo “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del LegaleN.5.1 delle Condizioni di Assicura- zione”, entro 24 (ventiquattro) mesi 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa ri- spetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti duran- te la vigenza della Polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell’Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutte le Polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso Caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande do- mande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; • procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale limite massimo di Xxxxxxxxxx resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli