INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza. Inoltre: - La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale); - Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; - In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati a DAS nei termini previsti dalla legge.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero inizi ato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale; • dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi. Inoltre: • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale); • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: › dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extra- contrattuali; › trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nelle restanti ipotesi. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Ai fini dell’operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso:
a. in ambito penale: giorno di commissione del reato;
b. in ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
c. in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l’evento dannoso; La garanzia decorre:
a. in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
b. in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni;
c. in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza; Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni e/o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. Nel caso di assicurazione stipulata a favore degli Iscritti/Associati, la garanzia a favore degli iscritti/Associati successivamente alla data di decorrenza del contratto, vale dalle ore 24 del loro giorno di iscrizione al Contraente. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
1. dice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- zione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Co- 3.