Interruzioni Clausole campione

Interruzioni. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Interruzioni. 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.19 2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di alme- no 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.20 3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».21 18 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 19 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). (RU 2010 5727). 4. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere consi- derate come riposo giornaliero.
Interruzioni. 3.1 Dovesse il FORNITORE, per cause di forza maggiore o per altri motivi non evitabili con normali mezzi, venire impedito totalmente o parzialmente nella produzione, trasmissione o consegna del calore, esso sospenderà la fornitura fino alla rimozione degli ostacoli o dei guasti, senza che il Cliente possa eccepire alcunché. 3.2 Il CLIENTE è obbligato nel caso di una prolungata persistente interruzione, ad adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti che saranno indicati dal FORNITORE per evitare o ridurre i possibili danni agli impianti. 3.3 Il FORNITORE può interrompere temporaneamente la fornitura di calore per l’esecuzione dei lavori necessari al funzionamento dell’impianto. Tali opere sono da mettere in atto solo dopo aver adeguatamente preavvisato il CLIENTE del periodo di interruzione, salvo il caso di imminente pericolo. 3.4 Il FORNITORE è autorizzato a sospendere la fornitura di calore con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, qualora il CLIENTE, malgrado diffida, non rispetti il presente contratto di fornitura, ed in particolare: a) non paghi due fatture scadute, anche non consecutive; b) prelevi, devii o utilizzi in violazione del presente contratto l’energia termica; c) modifichi le attrezzature del FORNITORE senza il consenso scritto dello stesso, compresi anche eventuali danneggiamenti o allontanamenti di parti dell’impianto; d) pregiudichi il funzionamento del contatore; e) non esegua la richiesta del FORNITORE di rimuovere una modifica allo stato dell’impianto effettuata in violazione del contratto; f) rifiuti agli incaricati del FORNITORE l’accesso alle stazioni di consegna di energia termica; g) ostacoli l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di allacciamento. 3.5 Il FORNITORE è autorizzato a riprendere la fornitura di energia termica, interrotta per questi motivi, soltanto dopo la completa cessazione delle cause della sospensione e dopo il rimborso dei relativi costi, nonché l’integrale pagamento delle fatture scadute. 3.6 In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il CLIENTE avrà diritto di pretendere dal FORNITORE alcuna somma a titolo di risarcimento danni. 3.7 Il FORNITORE non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che derivino all’utente e a terzi dalle interruzioni o da irregolari forniture di calore che sono riconducibili a cause di forza maggiore. Il FORNITORE risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e da...
Interruzioni. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all' impresa fornitrice, l' Impresa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni lavorativi. Nel caso in cui l' Impresa fornitrice non provvedesse alla sostituzione o il Comune non l' accettasse si procederà all’applicazione delle penali di cui all’art 11.
Interruzioni. Nel caso di interruzione della prestazione di lavoro tempoaraneo per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia, l'impresa dovrà sostituire il lavoratore entro cinque giorni lavorativi. Nel caso in cui l'agenzia non provvedesse alla sostituzione o l'Ente non l'accettasse, si applicherà il successivo art. 11.
Interruzioni. 1. L’attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l’assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave. 2. L’intera durata dell’assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.‌ 3. Durante il periodo di interruzione dell’attività di ricerca viene sospesa l’erogazione del relativo assegno.
Interruzioni. Eventuali interventi di manutenzione o assistenza che comportassero interruzioni prolungate del segnale televisivo, verranno preventivamente concordate tra EI e ……………..
Interruzioni. Qualora lo studente abbia esigenza di interrompere la mobilità prima di quanto previsto dall’Accordo (finanziario) per la Mobilità stipulato, deve darne immediata comunicazione al Coordinatore relazioni internazionali e programma Erasmus+ dell’Istituto Musicale e al referente Erasmus+ dell’istituzione ospitante, fornendo al contempo una motivata giustificazione. Nel caso in cui sia costretto a interrompere la mobilità per cause di forza maggiore prima che il periodo minimo di mobilità di tre mesi sia concluso, lo studente dovrà restituire l’importo totale del contributo finanziario ricevuto, in quanto il programma non prevede il finanziamento di mobilità della durata inferiore a tre mesi. In alternativa lo studente può richiedere di ultimare o di ripetere la mobilità interrotta all’interno dello stesso anno accademico in cui è stata iniziata. Nel caso in cui sia costretto a interrompere la mobilità per cause di forza maggiore dopo che il periodo minimo di mobilità di tre mesi sia terminato, lo studente dovrà restituire le mensilità del contributo finanziario non utilizzate, qualora già percepite. In questo caso non è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità interrotto.
Interruzioni. I paragrafi 1–3 sono modificati come segue: 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di alme- no 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1. 3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».
Interruzioni. 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.19 2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.20 3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».21 4. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero.