INTRODUZIONE GENERALE Clausole campione

INTRODUZIONE GENERALE. 1.1 PREMESSA 3 1.2 SCOPO 3
INTRODUZIONE GENERALE. Gli esiti del RNG utilizzato per la selezione dei simboli di gioco devono: a) essere indipendenti sotto l’aspetto statistico, b) essere distribuiti uniformemente entro limiti di tolleranza prestabiliti (intervalli di confidenza associati a determinati livelli di fiducia, numerosità e variabilità del campione), c) superare i test inferenziali statistici a livello di confidenza del 95%, d) essere imprevedibili, anche per un eventuale intruso che sia a conoscenza dell’algoritmo, dell’implementazione dell’algoritmo all’interno del gioco/applicazione a cui è collegato e del valore seme (valore iniziale utilizzato per avviare l’algoritmo). L’estrazione dei simboli di gioco non deve essere influenzata, interessata o controllata da altro se non dai valori numerici derivati dal RNG in relazione alle regole del gioco. Nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo la determinazione del risultato della partita non deve essere influenzata, interessata o controllata da altro se non dai valori numerici derivati dal RNG in relazione alle regole del gioco.
INTRODUZIONE GENERALE. In generale, le tecniche di redazione del contratto di finanziamento Il “glossario” delle operazioni di finanziamento La due diligence bancaria La negoziazione del term sheet e del contratto di finanziamento Le condizioni sospensive all’efficacia del contratto Le representations e warranties I c.d. financial covenants Gli aspetti transnazionali e i lori riflessi sul contratto Gli accordi di sindacazione
INTRODUZIONE GENERALE. Nel diritto internazionale da sempre gli stati sono soggetto giuridico e in generale si assumeva che il diritto nazionale e il diritto internazionale sono rigorosamente separati. Si possono menzionare anche delle differenze di merito. Nel diritto internazionale si tratta normalmente di lotta armata o di controversie relative alla demarcazione dei confini, mentre nel diritto nazionale si tratta del rapporto tra lo stato e i suoi cittadini. La globalizzazione ha avuto come conseguenza che il diritto nazionale e quello internazionale si influenzano a vicenda.375 In merito al diritto convenzionale i Paesi Bassi hanno optato per un regime monistico. In un regime monistico l’ordinamento giuridico internazionale è l’unico ordinamento giuridico esistente, di cui il diritto internazionale e il diritto nazionale fanno parte, ma in cui il diritto internazionale è prioritario.376 Di conseguenza nei Paesi Bassi le disposizioni convenzionali hanno efficacia diretta, il che significa che i cittadini possono invocare tali disposizioni dal giudice nazionale, purché siano “vincolanti per chiunque”. Le norme nazionali che sono incompatibili non sono applicate dal giudice.377 Se una norma convenzionale è “vincolante per chiunque” o meno viene stabilito dal giudice nazionale, che giudica se la norma in questione è sufficientemente chiara e obiettiva per essere applicata. La HR nel 1985 stabilì che in quel sindacato è determinante esclusivamente il contenuto della disposizione.378 Il giudice olandese ha l’obbligo di verificare la compatibilità delle leggi con le convenzioni internazionali, ma non può verificarne la compatibilità con la costituzione.379 In Italia il sindacato di leggi nazionali è riservato alla Corte Costituzionale. Un appello diretto alle disposizioni convenzionali non è possibile, perché l’Italia ha scelto un regime dualistico, in cui le disposizioni convenzionali sono convertite in norme 373 Corte EDU, 17 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia, par. 101. In breve: le RPE non hanno forza vincolante, ma la maggior parte degli stati riconosce che i detenuti godono di gran parte dei diritti inclusi nelle RPE e che le regole danno la possibilità di appellarsi contro relative misure limitative. 374 X. xx Xxxxx, “De Europese gevangenisregels zijn vernieuwd, de rechtskracht ervan blijft gering”, Sancties 2006, p. 340-354. Cfr. BC 4 gennaio 2011, 10/2828/GA, in cui si giudicò che per i Paesi Bassi le RPE costituiscono solo raccomandazioni. 375 X. Xxxxxxxxxxx, Xx...
INTRODUZIONE GENERALE. Prima di passare ad un breve profilo della storia del diritto penitenziario italiano voglio cominciare con una descrizione sintetica della storia dell’unità d’Italia, della nascita della costituzione italiana e del sistema del diritto penale italiano con particolare attenzione ai punti in cui tale sistema differisce da quello olandese.188 L’unità d’Italia si realizzò esattamente 150 anni fa nel 1861, dopo una lunga e forte lotta durante cui il Re della Sardegna, Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, il militare Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e lo stratega politico e ideologo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx di Cavour giocarono un ruolo centrale. Dopo l’unità d’Italia si sentì anche la necessità di unità nella legislazione. Il Codice Civile, il Codice Xxxxxxxxx, veniva realizzato nel 1865.189 Solo nel 1890 entrava in vigore il primo Codice Penale nazionale.190 Dopo il periodo liberale (1861 - 1914) dopo la Prima Guerra Mondiale all’inizio degli anni venti del secolo scorso si giunse all’era fascista sotto la guida di Xxxxxx Xxxxxxxxx (1922 – 1945). Durante il periodo fascista il diritto penale aveva un carattere repressivo. Dopo la caduta del fascismo e alla fine della Seconda Guerra Mondiale per l’Italia nascevano tempi nuovi. Il Re Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX abdicò il 9 maggio 1946 a favore del suo erede al trono Xxxxxxx XX, ma ciò non convinse gli italiani.191 Dopo un referendum popolare il 2 giugno 1946 l’Italia divenne “La Repubblica Italiana”. Nel 1948 la nuova repubblica emanava una nuova costituzione.192 L’ultimo articolo della costituzione italiana, l’art. 139, dispone che la forma dello stato repubblicano non può essere modificata costituzionalmente.193 Tuttora in Italia si attribuisce alla costituzione grande importanza. Una Corte appositamente costituita all’uopo, la Corte Costituzionale, ha il compito di controllare la compatibilità con la costituzione di leggi e regolamenti statali e regionali con forza di legge, nonché con la loro applicazione.194 Una domanda di verifica può essere presentata dalle autorità italiane giudiziarie o amministrative con “Atto di promovimento”. Può trattarsi dell’applicazione di una norma di legge in una procedura giudiziaria (procedura “in via incidentale”, intentata da giudici), o della verifica della legittimità di leggi regionali (procedura “in via principale”, intentata dalle istituzioni centrali dello stato). Può trattarsi anche di conflitti di competenza all’interno dello stato, tra lo stato e le regioni o tra singole regioni. Contro le pronunce della co...
INTRODUZIONE GENERALE. La base principale per la determinazione del valore in dogana a norma di questo Accordo è il «valore di transazione» come viene definito nell’articolo 1. L’articolo 1 si ricollega all’articolo 8 che prevede, inter alia, adattamenti al prezzo effettivamen- te pagato o da pagare quando taluni elementi specifici che vengono considerati come facenti parte del valore in dogana sono a carico dell’acquirente ma non sono inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L’articolo 8 prevede parimenti l’inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni dell’acquirente a favore del venditore sotto forma di merci o di servizi determinati piuttosto che sotto forma di denaro. Gli articoli 2–7 compreso, indicano i metodi da impiegare per calcolare il valore in dogana qualora tale determinazione non sia pos- sibile in applicazione dell’articolo primo.
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  • PARTE GENERALE E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'I.N.F.N. e presso la CAEN Spa - Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) sul seguente tema di ricerca: L'assegno di ricerca, di durata biennale, sarà finanziato al 50% con risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (xxx.xxxxxxxxx.xx), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani - Bando ANNO 2017- Asse A Occupazione - Azione A.2.1.7 e al 50% dall'Impresa Cofinanziatrice CAEN S.p.a. nell'ambito del Programma di Intervento INFN-RT2 172800 - CUP I16J17000510004 - Progetto "NEXTLITE". Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture I.N.F.N e sul sito Internet xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N.. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Qualora il candidato dell'Assegno di Xxxxxxx sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti. 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo. Parte "A" La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

  • Regole generali Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. Tutti gli Enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli Statuti tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti/fondi nazionali e degli Enti bilaterali territoriali.

  • Indicazioni generali conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante; • leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; • si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse); • verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione; • non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; • effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione; • disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; • spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; • controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi; • si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento; • inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale; • riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione); • non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; • lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato; • le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; • in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico; • è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe; • è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta; • prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata); • in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti; • i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto: ✓ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; ✓ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, cosi come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso; ✓ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; ✓ non lavorare mai al buio. In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni: - sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci; - durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti; - utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio; - In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: - evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del notebook; - nelle imbarcazioni il notebook e utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea - non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si e passeggeri. Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti. In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: - per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; - effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching). Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare - spegnere il dispositivo nelle aree in cui e vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine: - un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza. - non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo; - durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce; - non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;

  • Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx). c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.7096584 - siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

  • Norme generali Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi ed il pubblico. Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro. Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70. La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano: - rimprovero verbale o scritto; - multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera; - sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni. A) il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore - per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio; B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi l'inizio del lavoro; - esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli; C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che: - esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli; - ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato; - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità; - si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione; - non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - si addormenti in servizio. D) Licenziamento per giusta causa Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; - abuso di autorità - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento; - la recidività nell'addormentarsi in servizio; - l'ubriacarsi in servizio; - l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti; - l'abbandono del posto; - l'insubordinazione verso i superiori; - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza. Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato a Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.