Common use of Invalidità permanente Clause in Contracts

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e e, in caso di Finanziamento, di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagniapagate o, in caso di Credito FinalizzatoLocazione finanziaria, in aggiunta all'indennità al netto dell’anticipo e di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore eventuali importi di importo pari all'indennità medesimacanoni insoluti. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: media.bnpparibascardif.com

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: www.iblbanca.it

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta Fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 2.10.1 e 2.10.2, se l’infortunio ha per conseguenza un’invali- dità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Poste Assicura S.p.A. liquida l’indennità da corrispondersi a Infortunio o Malattiatitolo di invalidità permanente calcolandola sulla relativa somma assicurata indicata in polizza, verificatisi dopo la Data di Decorrenzasecondo le seguenti modalità: • se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in polizza; • se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l’indennizzo dovuto da Poste Assicura S.p.A. viene calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, in ogni caso nei limiti proporzione al grado di quanto previsto all’artinvalidità perma- nente accertato. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura)L’invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche meno- mazioni nella tabella INAIL di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1124 del 30.06.1965 riportata nel presente Fascicolo Informativo. La valutazione dell'invalidità non tiene conto perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di eventuali stati un organo o di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo un arto viene considerata come perdita anato- mica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in linea capitale risultante proporzione alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagatefunzionalità perduta. La Compagniaperdita totale, in anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’in- validità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Nel caso di Credito Finalizzatomenomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, in aggiunta all'indennità di cui soprasi procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesimaal massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosseperdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il le percentuali soprain- dicate vengono ridotte tenendo conto del grado di Invalidità Permanente invalidità preesistente. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL sopra citata, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo procederà alla quantificazione del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni)grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). ) La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è sarà al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla in virtù della garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità pagate o di cui soprasia stata concordata la sospensione del pagamento. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo erogato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la copertura cessi alla Data di termine del periodo di ammortamento, la Compagnia liquida inoltre anche una somma calcolata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, indicata nel Modulo di Adesione - la durata del piano di ammortamento, indicata nel Modulo di Adesione - un indennizzo ulteriore tasso annuo nominale fisso pari al 5,50% Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di importo pari all'indennità medesimarate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: media.bnpparibascardif.com

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi veriācatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante Saldo Liquido del conto corrente alla data del Sinistro. Tale importo non potrà comunque essere superiore al valore assoluto risultante dalla media dei Saldi Medi Liquidi Mensili dei tre mesi precedenti. In ogni caso la prestazione minima riconosciuta dalle Compagnie sarà pari a 200 euro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesimaTotale. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche modiāche e integrazioni).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante Saldo Liquido del conto corrente alla data del Sinistro. Tale importo non potrà comunque essere superiore al valore assoluto risultante dalla media dei Saldi Medi Liquidi Mensili dei tre mesi precedenti. In ogni caso la prestazione minima riconosciuta dalle Compagnie sarà pari a 200 euro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesimaTotale. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata. L'Indennità è sarà al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla in virtù della garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

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Samples: www.iblbanca.it

Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità all’Indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore Indennizzo Ulteriore di importo pari all'indennità all’Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).. Tutti Inabilità Temporanea Se l'Assicurato è Totale dovuta a ancora inabile dopo Infortunio o Malattia, che è trascorso il in ogni caso nei limiti periodo di Franchigia, di quanto previsto riceve un'Indennità all’art. 8 (eventi o pari alle rate mensili situazioni esclusi del finanziamento che dalla copertura). scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento, esclusa la maxirata finale. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle Assicurati garantiti Rischio Prestazione Inabilità Temporanea Totale 1.800 euro per ciascuna rata mensile del finanziamento, per un massimo di  12 rate mensili per singolo Sinistro e  36 rate mensili per l'intera durata della copertura occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere la propria attività per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9

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