Limite di responsabilità. La responsabilità complessiva di SISW per le pretese o i danni derivanti o connessi al presente Contratto, indipendentemente dal tipo di azione, di natura contrattuale, extracontrattuale o di altro tipo, è limitata e non può superare, complessivamente, l'importo pagato a SISW in base al presente Contratto per il Software o per il servizio specifico che ha causato il danno o che costituisce l'oggetto della pretesa. Tale limite non si applica alle pretese relative alla violazione di brevetti, copyright e segreti commerciali di cui all'Articolo 4.2 del presente Contratto. In nessun caso l'entità del danno risarcibile da SISW potrà includere né SISW potrà ritenersi responsabile per importi relativi a perdite di dati, ricavi, profitti o risparmi o a danni indiretti, incidentali, conseguenti, esemplari, punitivi o speciali subiti da una qualsiasi parte, ivi inclusi soggetti terzi, anche qualora SISW sia stata informata in anticipo in merito alla possibile occorrenza di tali danni e tutti questi danni restano espressamente esclusi. Nessuna parte potrà avanzare pretese in base al presente Contratto derivanti da uno o più eventi verificatisi oltre due (2) anni dopo che tale evento è stato, o avrebbe dovuto essere, rilevato dalla parte che avanza la pretesa.
Limite di responsabilità. Fermo restando quanto disposto dalle Clausole 9.1 e 9.2, in tutti gli altri casi la responsabilità complessiva di ciascuna parte (o delle rispettive Affiliate o subappaltatori) nei confronti dell'altra parte o di una qualsiasi persona fisica o giuridica a seguito di eventi (o serie di eventi concatenati) verificatisi in un arco temporale di dodici mesi, non eccederà i corrispettivi di sottoscrizione annuali pagati per il Cloud Service interessato che ha direttamente causato il danno nel suddetto periodo di 12 mesi. Il "periodo di 12 mesi" decorre dalla data di inizio del Periodo di Sottoscrizione o da un qualsiasi suo successivo rinnovo.
Limite di responsabilità. 15.1. Salvi i casi di proprio dolo o colpa grave in nessun caso le Parti saranno responsabili per danni subiti dall’altra consistenti in mancato guadagno, perdita di opportunità commerciali o altri danni indiretti di qualsiasi natura.
Limite di responsabilità. L'utilizzo del Software è interamente a rischio dell'Utente. In nessun caso Xxxxx Xxxxxx, i suoi agenti, i concessori di licenza e i fornitori verranno ritenuti responsabili verso l'Utente per l'uso, l'uso improprio del Software o la dipendenza dallo stesso. SECONDO QUANTO CONCESSO DAI TERMINI DI LEGGE, IN NESSUN CASO XXXXX XXXXXX, I SUOI CONCESSORI DI LICENZA, FORNITORI O RIVENDITORI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI EFFETTIVI, DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIFICI, EMERGENTI O PUNITIVI, COMPRESE EVENTUALI PERDITE DI PROFITTI, DENARO O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL SOFTWARE, ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Alcuni Stati e Paesi non consentono la limitazione o l'esclusione della responsabilità per danni incidentali o emergenti o hanno leggi che riducono la limitazione o l'esclusione di responsabilità; pertanto, l'esclusione descritta sopra potrebbe non applicarsi all'Utente.
Limite di responsabilità. Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente appendice è quello indicato nella Scheda Applicativa, ovvero il limite applicabile di polizza se inferiore, per avvenimento ed in aggregato annuo (il sottolimite). Questo sottolimite si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso.
Limite di responsabilità. 2.1 Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente estensione è indicato in polizza. Tale limite è applicabile per evento ed in aggregato annuo (sottolimite), si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso.
2.2 Nell'ambito della copertura prevista dalla presente polizza, questo sottolimite non si applica ai passeggeri, e ai loro bagagli ed effetti personali, per i quali deve intendersi operante l'intero massimale di polizza.
Limite di responsabilità. Le borse che offrono sistemi di trading elettronico o di order routing e/o che elencano il contratto potrebbero aver adottato norme per limitare la propria responsabilità, la responsabilità di futures commission merchants (quali AMP Global Clearing, LLC) e di fornitori dei sistemi di comunicazione e software, oltre che l‟importo dei danni risarcibili in caso di guasti o ritardi del sistema. Tali disposizioni relative alle limitazioni di responsabilità variano a seconda delle borse. È necessario consultare le norme e i regolamenti della borsa coinvolta al fine di comprendere tali limitazioni di responsabilità. In quanto utenti del mercato è possibile ottenere l'accesso ai dati del mercato disponibili tramite un sistema di trading elettronico, un software o un dispositivo forniti o resi disponibili da un broker o da un associato dello stesso. I dati del mercato potrebbero includere, relativamente ai prodotti di una borsa (la “Borsa”) o ai prodotti di altre borse partecipanti negoziati su o tramite la piattaforma di trading elettronico della Borsa (la “Borsa partecipante”), ma non sono limitati a, prezzi di mercato in “tempo reale” o ritardato, prezzi e range di apertura e chiusura, rialzo-ribasso dei prezzi, prezzi di regolamento, informazioni sul volume presunto e reale, prezzi di domanda o offerta e valore e numero applicabili di tali prezzi di domanda o offerta. Con la presente si comunica che i dati del mercato costituiscono informazioni riservate importanti di proprietà esclusiva della borsa applicabile e non di dominio pubblico. Tali dati possono essere usati solo per uso interno dell‟azienda del cliente. È vietato, senza l‟autorizzazione scritta della borsa applicabile, distribuire, vendere, concedere in uso, trasmettere o altrimenti divulgare i dati del mercato, internamente o esternamente e in qualsiasi formato a mezzo elettronico o con altro mezzo, incluso, ma non limitato a, internet. Inoltre, non è possibile, senza autorizzazione scritta della borsa applicabile, usare i dati del mercato dei cambi allo scopo di determinare qualsiasi prezzo, incluso il prezzo di regolamento, per qualsiasi prodotto future, opzioni su prodotti future o altri strumenti derivati negoziati su qualsiasi borsa diversa da una Borsa o da una Borsa partecipante; o nella costruzione o nel calcolo del valore di qualsiasi indice o prodotto indicizzato. Inoltre, il cliente dichiara che non permetterà ad alcun soggetto o ente di (i) usare i dati del mercato di cambi in qualsiasi ...
Limite di responsabilità. La responsabilità di qualsiasi parte per eventuali danni ai sensi del presente EULA sarà in ogni caso limitata agli importi effettivi corrisposti negli ultimi dodici (12) mesi dal Cliente a Materialise ai sensi del presente EULA.
Limite di responsabilità. Fatto salvo quanto disposto alle Clausole ‘Responsabilità illimitata’ ed ‘Esclusione dal Risarcimento’, la responsabilità aggregata massima di ciascuna parte (oppure delle rispettive Affiliate o dei subappaltatori di SAP) nei confronti dell’altra oppure di qualunque altro soggetto per qualsiasi evento (o serie di eventi connessi) che sorga nel corso della Durata Contrattuale non potrà eccedere i corrispettivi versati per gli Ordini Singoli nel corso della Durata Contrattuale fino alla data in cui si sia verificato l’evento da cui sorga la responsabilità stessa.
Limite di responsabilità. (a) CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE, ILTI NON SARA’ RESPONSABILE PER LE PERDITE DI PROFITTO, IL MANCATO RISPARMIO, PERDITA DI REPUTAZIONE, PERDITA DI AVVIAMENTO, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI CHE DERIVINO O SIANO IN CONNESSIONE CON IL CONTRATTO O LA VENDITA DI PRODOTTI O SERVIZI DA PARTE DI ILTI O DAL LORO USO, DI NATURA CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE O DERIVANTI DA OGNI ALTRA FONTE – ANCHE SE ILTI NE SIA AVVISATA O SIA CONSAPEVOLE DELLA EVENTUALITA’ DI DETTI DANNI. LA RESPONSABILITA’ COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILE A ILTI NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE SULLA BASE DEL CONTRATTO NON ECCEDERA’ LA SOMMA CORRISPONDENTE AL 10% DEL VALORE DEL CONTRATTO.
(b) Ogni reclamo dell’Acquirente per danni dovrà essere denunciato entro 90 giorni dalla data dell’evento che abbia dato luogo al reclamo e ogni azione legale relativa a detto reclamo dovrà essere iniziata entro un anno dalla data del reclamo. In mancanza l’azione sarà nulla o invalida.
(c) Le limitazione e le esclusioni nella presente Sezione 9 si applicano nel limite in cui questo sia permesso dalla legge.