Lock-up. A decorrere dalla Data di Efficacia e, in ogni caso, fino al conferimento delle azioni della Società Post-Fusione dei Soci Pubblici nella HoldCo (il “Periodo di Lock-up”), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, trasferire (secondo la definizione che segue), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il “Potenziale Acquirente”), restando inteso che – anche prima della costituzione della HoldCo – quanto precede non deve in alcun modo pregiudicare la facoltà dei Soci Pubblici di conferire le Azioni Sindacate (dagli stessi detenute) per l’eventuale costituzione di holding di secondo livello, purché dette holding partecipino nella HoldCo una volta costituita.
Lock-up. Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale- Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis. I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale- Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020). Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire. In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende eser...
Lock-up. A decorrere dalla Data di Efficacia e, in ogni caso, fino al conferimento delle azioni della Società Post-Fusione dei Soci Pubblici nella HoldCo (il “Periodo di Lock-up”), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indiretta- mente, trasferire (secondo la definizione che segue), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il “Potenziale Acquirente”), restando inteso che – anche prima della costi- tuzione della HoldCo – quanto precede non deve in alcun modo pregiudicare la facoltà dei Soci Pubblici di conferire le Azioni Sindacate (dagli stessi dete- nute) per l’eventuale costituzione di holding di secondo livello, purché dette holding partecipino nella HoldCo una volta costituita. Ai fini del presente Patto, “Trasferimento” indica qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l’intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acqui- renti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate me- desime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attri- buisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero la conclusione di qual- siasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate, ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo “Trasferire” ed i termini “Trasferente”, “Trasferitario” e “Trasferi- bile” avranno un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si con- sidera Trasferimento ai fini del presente Articolo 7 la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è pertanto obbligato a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.
Lock-up. Fatta salva l’Opzione di Vendita di Fondazione ai sensi dell’articolo 11 del Patto Parasociale (descritto nella successiva Sezione 5.4), le Parti si impegnano, per un periodo ricompreso tra il 17 luglio 2018 e il 17 luglio 2019 (il “Periodo di Lock- Up”), a non effettuare Atti di Trasferimento della propria partecipazione, o anche solo di parte di essa, in Progetto Co-Val e/o dei diritti alla stessa collegati, quali i diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale. Il Secondo Accordo Modificativo prevede tuttavia espressamente che, solo con riferimento alla Compravendita Azioni Proprie, Fondazione possa procedere a detta compravendita in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9 del Patto Parasociale. Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, qualsiasi Atto di Trasferimento relativo ad una partecipazione al capitale sociale di Progetto Co-Val sarà soggetto alle disposizioni sul diritto di prelazione previste dallo statuto e, al ricorrere delle condizioni ivi previste, a quanto disciplinato dall’articolo 10 del Patto Parasociale (come descritto nella successiva Sezione 5.3.2).
Lock-up. Per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto (il “Periodo di Lock-up”), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire (come infra definito), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il “Potenziale Acquirente”).
Lock-up. 6.1. Fatto espressamente salvo quanto previsto ai successivi articoli 8, 9, 10, i Soci si impegnano, per 36 (trentasei) mesi dalla Data di Sottoscrizione a non trasferire a terzi o a Soci né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, la propria partecipazione in Società e a mantenere la piena proprietà della partecipazione medesima.
Lock-up. Gli Aderenti al Patto si sono impegnati a non trasferire le Azioni Sindacate per un periodo di 3 anni a partire dalla data di stipulazione del Patto, salvo il caso di alcuni trasferimenti da parte degli Investitori Finanziari a favore di altri investitori finanziari.
Lock-up. Per un periodo di 3 anni dalla data di sottoscrizione del Patto, gli Investitori Finanziari faranno sì che il soggetto che detiene le azioni della Società non trasferisca alcuna delle azioni della Società senza il preventivo consenso scritto di Xxxxxxx. Gli Investitori Finanziari avranno tuttavia il diritto di far sì che il soggetto che detiene le azioni della Società effettui una o più Offerte Secondarie fintantoché gli Aderenti al Patto detengano congiuntamente una partecipazione diretta o indiretta nel capitale della Società superiore al 50%.
Lock-up. Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis;
Lock-up. Senza che ciò costituisca limitazione alcuna rispetto al diritto dei Soci di effettuare trasferimenti consentiti in base a quanto disposto dal Patto Parasociale e/o dallo Statuto e fatte salve le eventuali ipotesi di quotazione su un mercato regolamentato, fino al termine del periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del perfezionamento dell’Operazione (il “Periodo di Lock-Up” o “Lock-Up”), i Soci non potranno trasferire, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le azioni detenute in HRA. In aggiunta a quanto precede, anche a seguito dello spirare del Periodo di Lock-Up, i Soci si sono impegnati a non effettuare alcun trasferimento di azioni che possa ragionevolmente tradursi nell’obbligo di rimborsare anticipatamente (in tutto o in parte) debiti assunti da ASPI in virtù di accordi finanziari intercorrenti tra ASPI medesima ed i relativi finanziatori, sempre che non intervenga il previo consenso al trasferimento da parte del finanziatore di volta in volta rilevante.