Trasferimenti consentiti. Nonostante le previsioni relative al Periodo di Intrasferibilità Assoluta e al Diritto di Prima Offerta, ciascuna Parte avrà il diritto di trasferire la piena proprietà o la proprietà beneficiaria di, qualsivoglia partecipazione nella Società (un “Trasferimento Consentito”) a un soggetto affiliato (il “Trasferitario Autorizzato”), a condizione che (a) il Trasferitario Autorizzato aderisca al Patto Parasociale, (b) l’accordo di trasferimento disponga che la partecipazione così trasferita sarà automaticamente ri-trasferita al Trasferente, qualora il Trasferitario Autorizzato dovesse cessare di essere un soggetto affiliato di questo, e (c) permanga la responsabilità solidale del Trasferente in relazione a tutte le obbligazioni assunte dal Trasferitario Autorizzato in forza del Patto Parasociale. Ai fini del presente punto, la nozione di “controllo” sarà quella di cui all’Articolo 2359, co. 1, n. 1, del Codice Civile o equivalenti previsioni di legge straniera, per quanto riguarda il caso in cui il Trasferente sia CDP. Qualora la Parte Trasferente sia l’Investitore, come ulteriore condizione al Trasferimento Consentito, è invece previsto che il capitale sociale del Trasferitario Autorizzato dovrà essere interamente posseduto, direttamente o indirettamente, da SGID.
Trasferimenti consentiti. In parziale deroga alle restrizioni di cui al precedente Paragrafo 5.2.1, le Parti avranno diritto di trasferire, in tutto o in parte, la propria rispettiva Partecipazione a una o più società controllate, controllanti ovvero sottoposte a comune controllo (“Affiliata/e”), e inoltre SRF potrà ricevere direttamente le azioni Pirelli di spettanza.
Trasferimenti consentiti. In parziale deroga alle menzionate restrizioni per i Trasferimenti delle partecipazioni di cui ai precedenti punti 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 le Parti (ciascuno un “Trasferente Consentito”) avranno il diritto di Trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione in RP a un proprio affiliato (il “Trasferitario Consentito”), a condizione che:
Trasferimenti consentiti. In parziale deroga alle restrizioni previste per il trasferimento delle partecipazioni in RP, ciascuno fra RPH e Venezio (il “Trasferente”) avrà il diritto di trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione in RP a una o più società controllate, controllanti o soggette a comune controllo con il Trasferente (ciascuna un “Trasferitario Consentito”), a condizione che (a) il Trasferente informi in anticipo l’altra Parte della propria intenzione di effettuare tale trasferimento; (b) il Trasferitario Consentito (o qualunque dei suoi soci diretti o indiretti) non sia un concorrente di Moncler; (c) nel caso in cui il capitale sociale del Trasferitario Consentito non sia interamente detenuto dal Trasferente, l’ente che detenga una partecipazione diretta o indiretta nel medesimo non ne detenga il controllo (o la capacità di influenzarne il controllo); (d) il relativo Trasferitario Consentito aderisca, su richiesta di RPH, al Patto Parasociale in qualità di parte; ed (e) il trasferimento al Trasferitario Consentito sia sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui, nel caso in cui il Trasferitario Consentito cessi di essere una società controllata, controllante o soggetta a comune controllo con il Trasferente, (i) il Trasferitario Consentito non avrà diritto ad alcuno dei diritti particolari riconosciuti all’Investitore ai sensi del Patto Parasociale e (ii) la relativa partecipazione in RP trasferita al Trasferitario sarà ritrasferita al Trasferente.
Trasferimenti consentiti a) Il Diritto di Gradimento, il Diritto di Prelazione e il Diritto di Covendita non operano in relazione ai seguenti trasferimenti di Partecipazioni: a favore di società e/o persona fisica controllante, in via diretta o indiretta, la parte cedente, ovvero a favore di società controllata, direttamente o indirettamente, dalla parte cedente, ovvero a favore di società controllata, direttamente o indirettamente, dalla medesima società controllante la parte cedente, laddove per controllo si intende quello di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile; resta inteso che, in tali casi, il trasferimento è consentito soltanto a condizione che la parte cedente si impegni a riacquistare dalla società cessionaria, e quest’ultima si impegni a vendere alla parte cedente, la Partecipazione trasferita nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venisse a mancare il vincolo di controllo ai sensi di quanto sopra;
Trasferimenti consentiti. In parziale deroga alle restrizioni previste per il trasferimento delle partecipazioni in Newco, ciascuno fra RPH, Investitore 1 e Investitore 2 (il “Trasferente”) avrà il diritto di trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione in Newco a una o più società controllate, controllanti o soggette a comune controllo con il Trasferente (ciascuna un “Trasferitario Consentito”), a condizione che (a) il Trasferente informi in anticipo le altre Parti della propria intenzione di effettuare tale trasferimento; (b) il Trasferitario Consentito (o qualunque dei suoi soci diretti o indiretti) non sia un concorrente di Moncler; (c) nel caso in cui il capitale sociale del Trasferitario Consentito non sia interamente detenuto dal Trasferente, l’ente che detenga una partecipazione diretta o indiretta nel medesimo non ne detenga il controllo (o la capacità di influenzarne il controllo); (d) il relativo Trasferitario Consentito aderisca, su richiesta di RPH, al Patto Parasociale in qualità di parte; ed
Trasferimenti consentiti. I soci titolari di Xxxxxx di Categoria B potranno liberamente trasferire tutte o parte delle Azioni di Categoria B a favore di ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, o sia controllato dai, soci titolari di Azioni B al 100% ovvero sia controllato al 100% dallo stesso soggetto che controlla i medesimi soci. Le previsioni relative ai trasferimenti consentiti di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai trasferimenti di partecipazioni nel capitale sociale di un socio di NewCo a favore di ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, o sia controllato dai, soci che trasferiscono partecipazioni nel capitale sociale del socio di NewCo ovvero sia controllato al 100% dallo stesso soggetto che controlla i medesimi soci.
Trasferimenti consentiti. 11.1 Le disposizioni di cui all’Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15 e Articolo 16 non troveranno applicazione a trasferimenti di azioni della Società effettuati in favore di un Soggetto Consentito (“Trasferimento Consentito”), restando inteso che il relativo atto di trasferimento delle azioni della Società dovrà prevedere, per il caso in cui successivamente al trasferimento la qualifica di Soggetto Consentito venga meno, l’impegno del cessionario a ritrasferire le azioni a favore del socio cedente entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni a decorrere dal venire meno della qualifica di Soggetto Consentito; copia del suddetto atto di trasferimento dovrà essere trasmessa in versione definitiva e debitamente sottoscritta al Socio di Maggioranza e ai Soci di Minoranza prima dell’effettuazione del trasferimento, fermo restando che:
Trasferimenti consentiti. 25.2.1 Ciascun socio potra' liberamente trasferire la propria Partecipazione, in tutto ma non in par- te, ad una sua controllata, a condizione che:
Trasferimenti consentiti. In deroga a quanto riportato al precedente punto 4.2.1, Intesa Sanpaolo e, in caso di adesione al Patto secondo quanto indicato al precedente punto 3.1, UniCredit avranno facoltà di trasferire le azioni dalle stesse conferite al Patto in caso di esercizio dei diritti di trascinamento (drag-along) o di covendita (tag-along) previsti dal patto parasociale stipulato in data 31 luglio 2013 tra le stesse, Feidos 11 S.p.A., Xxxxxxx & C. S.p.A. e Fenice S.r.l. Ciascuna Parte si è impegnata, per tutta la durata del Patto, a non acquistare, in qualunque forma e con qualunque modalità, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, alcuna azione Prelios ulteriore rispetto alle azioni Prelios di cui la stessa è titolare alla data di sottoscrizione del Patto (ivi incluse le eventuali azioni non costituenti Azioni Conferite). Il consenso si intenderà comunque negato qualora detto acquisto determini l’insorgenza di un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni Prelios. In parziale deroga rispetto a quanto precedentemente riportato al presente punto 4.2.3, Intesa Sanpaolo (o enti creditizi o imprese di investimento appartenenti al relativo gruppo) avrà la facoltà di effettuare operazioni di acquisto della proprietà o di altro diritto reale (incluso il pegno) su azioni Prelios, o su strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni Prelios, a condizione che (i) l’acquisto sia effettuato sul mercato e sia eseguito, per conto proprio o di terzi, nell’ambito dei servizi prestati alla clientela, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili (comprese quelle concernenti gli abusi di mercato); e (ii) con riferimento ad acquisti di azioni Prelios incluse nel portafoglio di negoziazione, eseguiti nell’ambito dell’attività di negoziazione in conto proprio, con finalità di trading, per scopi propri e non nell’ambito dei servizi prestati alla propria clientela, o di gestione della propria tesoreria, (a) tali acquisti siano stati eseguiti sul mercato, senza individuazione della controparte, a condizioni e prezzi di mercato e per un quantitativo complessivamente tale per cui Intesa Sanpaolo (e il relativo gruppo) detenga nel portafoglio di negoziazione un numero di azioni Prelios tale da rappresentare complessivamente una partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale sociale di Prelios e (b) i diritti di voto inerenti alle azioni Prelios così acquistate non siano esercitati o altrimenti ...