Fondo EST Clausole campione

Fondo EST. Le Parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente Contratto. Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente Contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005. I contributi sono devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il regolamento del Fondo potrà consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo EST, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse. Dichiarazione a verbale Le Parti si danno specific...
Fondo EST. Le Parti Sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dall’1.9.2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 105, del presente Contratto. Sempre a decorrere dall’1.9.2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 105, del presente Contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio, a carico dell’azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’1.9.2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun, iscritto, con decorrenza dall’1.9.2005. Con decorrenza 1.1.2014, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. A decorrere dall’1.6.2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. A decorrere dall’1.1.2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. A decorrere dall’1.4.2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 3,00 mensile, a carico del datore di lavoro. Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto de...
Fondo EST. Dal 1 luglio 2016 è istituita una forma di assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, ad esclusione dei quadri (il cui contributo a favore della cassa è fissato in euro 247,90 annuali totalmente a carico del datore di lavoro). La misura del contributo mensile è di euro 12, di cui 10 a carico del datore di lavoro e 2 a carico del lavoratore. E’ inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote a tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Fondo EST. Dal 1° aprile 2015 in caso di omissione del versamento delle quote contributive al Fondo EST, l’azienda deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, per 14 mensilità, senza essere più tenuta ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo stesso.
Fondo EST. Dichiarazione a verbale Dichiarazione a verbale
Fondo EST. E’ stato individuato quale fondo di assistenza sanitaria il Fondo EST, cui le parti chiederanno di aderire dal 1° luglio 2016 a parità di contribuzione Il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.
Fondo EST. Fondo Est è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, turismo e servizi, delle aziende ortofrutticole e agrumarie e delle aziende farmaceutiche speciali (comunali). Il Fondo nasce nel luglio 2005 per rispondere a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Terziario, Turismo, Farmacie speciali, Aziende ortofrutticole, sottoscritti dalle Associazioni delle Aziende Confcommercio, Fipe, Fiavet, Assofarm e Aneioa (oggi FruitImprese) e dai sindacati dei lavoratori Filcams e Flai Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil. L’iscrizione a FONDO EST è obbligatoria se le aziende che applicano ai propri dipendenti il contratto del terziario e dei servizi, del turismo, le aziende ortofrutticole e agrumarie e le aziende farmaceutiche speciali, sono tenute al rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l'iscrizione al Fondo. Per la Provincia di Bari – Referente – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ATTIVITA’ SINDACALE La Confcommercio, soggetto politico autonomo, promuove, in un quadro di interventi più ampi finalizzati alla crescita dell'intero sistema economico, lo sviluppo del contesto imprenditoriale in cui operano le imprese del terziario di mercato. La Confederazione, come riportato dal suo Statuto, ha per scopi:

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  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Polizza assicurativa Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.