Common use of Manutenzione Clause in Contracts

Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

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Manutenzione. Durante la concessione sono a carico Il Conduttore, come detto già detentore dell’unità immobiliare oggetto del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria presente contratto, accetta i locali senza eccezioni, nello stato di fatto e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso diritto in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire si trovano, impegnandosi a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici locate, adattandole e migliorandole in carico funzione dell’utilizzo dell’immobile. Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locate senza il preventivo consenso del Locatore. Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, dovrà presentare al concessionarioLocatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi. Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l’autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori. L’eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio. Il Conduttore si rimanda all’artimpegna ad acquisire, qualora necessari per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti. 3 È obbligo del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle disposizioni legislative opere realizzate rispetto alle normative di riferimento. Il Locatore si impegna sin d’ora ad autorizzare i lavori necessari per adeguare i locali in questione alle esigenze funzionali e regolamentari logistiche del Conduttore rinunciando a chiedere a fine locazione il ripristino della situazione preesistente. Il Locatore declina fin d’ora qualsiasi responsabilità per lavori eseguiti in materia edilizia" e s.m.idifformità alle vigenti normative in materia. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. TorinoLe parti si danno, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, definibili adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere stati di pericolo statico dell'edificio. Il Locatore rinunzia, sin d’ora, a pretendere ulteriori incrementi dell’importo del canone di locazione, così come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impiantopattuito con il presente atto, purché non derivanti per le migliorie o i mutamenti di destinazione d’uso della cosa locata. Inoltre il Conduttore provvederà a propria totale cura e spese alla realizzazione di un nuovo ed esclusivo ingresso indipendente da una mancata o inadeguata attuazione Via dell’Annunziatella, con l’onere dell’espletamento di tutte le pratiche burocratiche connesse e facendosi carico del pagamento della tassa annuale comunale dovuta per l’apertura dei suddetti interventi manutentivi passi carrabili. Nelle more della realizzazione del nuovo accesso autonomo sarà garantito il diritto di passaggio di terzi dall’attuale ingresso di Via Casal De Merode 8. Premesso quanto sopra si evidenzia che per l’unità immobiliare risulta in corso, da parte del concessionarioMinistero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, una procedura d’ufficio di verifica di interesse culturale ex art. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.12

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Manutenzione. Durante la concessione sono Le Parti convengono che saranno a carico del concessionario Conduttore tutte le spese relative alla di ordinaria manutenzione dell’Immobile e degli impianti a servizio dello stesso nonché tutte le spese di manutenzione straordinaria degli impianti di sua esclusiva proprietà, restando invece a carico del Locatore tutte le spese di manutenzione straordinaria dell’Immobile e degli impianti con esclusione di quelli di proprietà del Conduttore. Il Conduttore si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria a norma ad esso spettante ai sensi del presente Contratto con tempi e modalità tali da preservare lo stato di legge dell’intero complessoconservazione e di efficienza dell’Immobile e degli impianti accessori, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa coerentemente con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento l’attuale standard qualitativo dell’Immobile stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa Per quanto attiene gli interventi effettuatidi manutenzione straordinaria a carico del Locatore le Parti dovranno concordare termini e modalità di tali interventi al fine di non pregiudicare i pregiudizi l’attività commerciale del Conduttore. E’ posto in capo È fatta salva la facoltà del Conduttore di sostituirsi al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui Locatore dandogliene contemporaneo avviso qualora il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione Locatore stesso non provvedesse all’esecuzione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico di propria competenza, con diritto di essere rimborsato entro trenta giorni dall’avviso dell’avvenuta realizzazione dell’opera che sarà comunicata al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie Locatore con lettera raccomandata con ricevuta di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese ritorno unitamente alla relativa nota di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionarioaddebito. Qualora il concessionario Locatore non rispetti tale obbligo saldi nei termini previsti nella nota di collaborazione e accessibilitàaddebito l’importo relativo ai lavori eseguiti, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberateConduttore è fin d’ora autorizzato a compensare gli importi suddetti, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà sulle prime rate utili di canone in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirescadenza.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Manutenzione. Durante la concessione sono a carico Il Conduttore, come detto già detentore dell’unità immobiliare oggetto del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria presente contratto, accetta i locali senza eccezioni, nello stato di fatto e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso diritto in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire si trovano, impegnandosi a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici locate, sia internamente che esternamente, adattandole e migliorandole in carico funzione dell’utilizzo dell’immobile. Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locate senza il preventivo consenso del Locatore. Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, dovrà presentare al concessionarioLocatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi. Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l’autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori. L’eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio. Il Conduttore si rimanda all’artimpegna ad acquisire, qualora necessari per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti. 3 È obbligo del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle disposizioni legislative opere realizzate rispetto alle normative di riferimento. Il Locatore si impegna sin d’ora ad autorizzare i lavori necessari per adeguare i locali in questione alle esigenze funzionali e regolamentari logistiche del Conduttore rinunciando a chiedere a fine locazione il ripristino della situazione preesistente. Il Locatore declina fin d’ora qualsiasi responsabilità per lavori eseguiti in materia edilizia" e s.m.idifformità alle vigenti normative in materia. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. TorinoLe parti si danno, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, definibili adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere stati di pericolo statico dell'edificio. Il Locatore rinunzia, sin d’ora, a pretendere ulteriori incrementi dell’importo del canone di locazione, così come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impiantopattuito con il presente atto, purché non derivanti da una mancata per le migliorie o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi i mutamenti di destinazione d’uso della cosa locata. Premesso quanto sopra si evidenzia che per l’unità immobiliare risulta in corso, da parte del concessionarioMinistero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, una procedura d’ufficio di verifica di interesse culturale ex art. Sono altresì a carico 12 c. 2 del concessionario lo sgombero neve Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionarioss.mm.ii.. Pertanto, ai sensi dell'artdell’art. 2051 21 comma 4 del C.C.D.Lgs. 42/2004, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno qualsiasi intervento edilizio effettuato nel corso del periodo locativo sull’unità immobiliare è soggetto al rilascio di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico nulla osta da parte della competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico Soprintendenza del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberateMinistero della Cultura, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura acquisizione preventiva dovrà essere posta da parte espletata a cura e spese del concessionario nella tutela delle specie botaniche Conduttore e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiretrasmessa per conoscenza al Locatore.

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Manutenzione. Durante Il Conduttore accetta l’unità immobiliare senza eccezioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Conduttore, pertanto, accetta espressamente il fabbricato e le aree di pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione ed ai vizi, difetti o vincoli palesi e occulti. Il Conduttore si impegna a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria, nonché a provvedere, sempre a sua cura e spese, agli adeguamenti degli impianto idrico, di riscaldamento, gas ed energia elettrica secondo la concessione sono vigente normativa quantificati in via presuntiva in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). Il progetto relativo alle opere di ristrutturazione, dovrà essere redatto dal Condut- tore e sottoposto all’approvazione preventiva del Locatore. Il Conduttore si impe- gna ad eseguire i sopra citati lavori di ristrutturazione entro e non oltre due anni dalla stipula del presente contratto, salvo impedimenti di carattere autorizzativo da parte degli organi preposti (Roma Capitale, VVFF, Soprintendenza ecc.); la man- cata esecuzione dei predetti lavori entro i termini indicati comporterà la risoluzio- ne di diritto del presente contratto a norma dell'art.1456 c.c., con danni e spese a carico del concessionario tutte Conduttore. Inoltre il Conduttore si impegna ad acquisire, per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le necessarie autorizzazioni da parte degli or- gani competenti. Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che i lavori di ri- strutturazione, adattamento e miglioria non possono modificare le strutture ar- chitettoniche esterne né porre in essere situazioni di pericolo statico dell'edificio. Ulteriori lavori per migliorie ed eventuali nuove ristrutturazioni che si rendessero necessari nel corso della locazione, dovranno essere comunque precedentemente ed espressamente autorizzati per iscritto dal Locatore. In caso di migliorie e/o di trasformazioni effettuate senza la predetta autorizzazione, il Locatore potrà, a sua scelta, ritenerle gratuite oppure chiedere al Conduttore la remissione in pristino ed il risarcimento degli eventuali danni. Il Conduttore si assume l’obbligo di trasmet- tere al Locatore la dettagliata rendicontazione delle spese effettuate per l’esecuzione delle opere di manutenzione strordinaria effettuate sulla porzione immobiliare e le spese relative alla manutenzione ordinaria tecniche sostenute connesse e straordinaria conseguenti a norma tali interventi. Inoltre il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento Conduttore stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa Conduttore accetta la consegna dell’immobile dando atto della presenza all’interno dello stesso di rifiuti e materiali di varia natura e che gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta stessi verranno asportati a cura e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma spese del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireConduttore.

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Samples: Contratto Di Locazione

Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria straordinaria, a norma di legge legge, dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi stessi compreso il rifacimentorifacimento del manto superficiale dei campi di calcio, a fine vita, e in seguito alla della mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto e della sua destinazione d’uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell’impianto esistente. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 10 circa gli interventi effettuati. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto e della sua destinazione d’uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell’impianto esistente. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi alla messa a norma dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dello stesso. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire gli interventi indispensabili per il rilascio della concessione e già previsti al precedente art. 5. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

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Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla La manutenzione ordinaria e straordinaria a norma degli impianti di legge dell’intero complessodistribuzione del calore, delle centrali termiche, degli impianti di trattamento aria, dei manufattigruppi frigoriferi, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LNDdi tutti gli impianti di rinfrescamento presenti negli edifici, del manto superficiale sistema telematico di gestione, dei singoli campi da gioco misuratori di energia termica ecc. è totalmente a carico della ditta appaltatrice. Per “manutenzione ordinaria degli impianti termici” si intendono tutte le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e lo smaltimento manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessocorredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire Per “manutenzione straordinaria degli impianti termici” tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quello previsto dai progetti e/o dalle normative vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti degli impianti termici; La manutenzione pertanto comprende tutte le operazioni, inerenti i lavori e alla messa a norma del medesimole forniture, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture necessarie per il Commercio mantenimento delle centrali termiche, degli impianti di trattamento dell’aria, degli impianti di condizionamento e lo Sport rinfrescamento estivo, dei gruppi frigoriferi, delle reti di distribuzione del calore ecc. in perfetto stato di efficienza e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte dovrà essere eseguita seguendo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico indicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla case costruttrici delle varie apparecchiature facenti parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltroimpianti e, in capo al concessionarioassenza di queste indicazioni, ai sensi dell'artfacendo riferimento alle indicazioni delle norme UNI e CEI che trattano la materia in questione. 2051 In particolare la ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 412 del C.C.26.08.1993, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estraneanel D.M. n. 74 del 12.04.1996, nel D.P.R. n. 551 del 21.12.1999, nei DLgs n. 192/05 e n. 311/06, nel D.P.R. n. 147 del 15.02.2006 e nel D.M. 01.12.1975 e successivi aggiornamenti. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui In particolare sono compresi nella manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.i seguenti oneri:

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Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria ordinaria, e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, banchina d’imbarco compresa, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 al Servizio Gestione Sport circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al Il concessionario l’onere dovrà garantire il mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto e della richiesta sua destinazione d’uso sportivo e conseguente versamento della spesa relativa pertanto non sarà possibile procedere alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LNDtrasformazione dell’impianto esistente. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. La Città ha sempre il diritto di usufruire, a suo esclusivo giudizio, del tratto di imbarcadero in corrispondenza della riva del Po per eventuali interventi, anche di soccorso, sulla sponda del fiume. Il personale alle dipendenze della Città avrà libero accesso al terreno di cui trattasi e potrà usufruire della riva e delle piattaforme di approdo esistenti per l’attracco di barche e di draghe e per l’imbarco di operai e di mezzi occorrenti per lavori di manutenzione del Po. Gli interventi di manutenzione della banchina d’imbarco a carico del concessionario dovranno essere autorizzati dal Civico Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed infrastrutture e dalle autorità competenti in relazione a tipologia e modalità di esecuzione. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto, la pulizia di tutta la banchina d’imbarco lungo la riva del fiume con rimozione di eventuali detriti alluvionali. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

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Manutenzione. Durante Per mantenere in efficienza i pozzetti trappola è necessario che le semplici operazioni di manutenzione e conduzione siano effettuate con accuratezza e regolarità. La rimozione del materiale galleggiante e del materiale depositato deve essere effettuata almeno una volta l’anno. Se ciò non avviene si ha una riduzione dell’efficienza che si può riflettere sulle unità a valle del pozzetto trappola per il conseguente trascinamento del materiale galleggiante con l’effluente; inoltre può verificarsi l’emissione di cattivi odori. VU = 0.9 ⋅ PS ⋅VS ⋅TA per scarichi in fognatura dove VU = 4,0 ⋅ P ⋅VS Finalità e caratteristiche: le fosse settiche sono impianti finalizzati alla chiarificazione del liquame ed alla parziale digestione del fango, prefabbricati in cemento armato o vetroresina. Si distinguono due tipi di vasche settiche: di tipo tradizionale o di tipo Imhoff. La norma tecnica italiana, Delibera del Comitato Interministeriale per la concessione Tutela delle Acque dall’Inquinamento (C.I.T.A.I.) del 4 febbraio 1977 (Suppl. ordinario G.U. 48 del 21.02.1977), prevede che le vasche settiche siano completamente interrate, ma accessibili per l’estrazione periodica del fango (da una a quattro volte l’anno) e della crosta, distare almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, ed avere un tubo di ventilazione avente lo scopo di evacuare i gas odoriferi prodotti dalla fermentazione. La vasca settica di tipo tradizionale si caratterizza per il fatto di avere comparti comuni per il fango e per il liquame, mentre la vasca settica di tipo Imhoff è una vasca a due scomparti sovrapposti e comunicanti: nello scomparto superiore si ottiene la chiarificazione del liquame in ingresso, in quello inferiore la digestione anaerobica dei fanghi sedimentati. Il dimensionamento delle fosse Imhoff deve essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977. In generale le fosse tipo Imhoff devono avere capacità di 250 l per Abitante Equivalente così ripartite: - comparto di sedimentazione con capacità di 50 l per A.E. - comparto di digestione con capacità di 200 l per A.E. Per impianti, o parti di impianto, di nuova realizzazione aventi potenzialità fino ai 20 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono riportati nella Tabella B6 Nelle verifiche di impianti, o parti di impianto, esistenti i dimensionamenti minimi da rispettare devono essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, fermo restando il Volume di sedimentazione non inferiore a carico del concessionario tutte 300 l. Nel caso di installazione di 2 fosse Imhoff in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse. Il titolare dello scarico deve effettuare le spese relative operazioni di pulizia della fossa settica tipo Imhoff con prudenziale frequenza ed almeno una volta all’anno. Nel caso di edifici esistenti possono essere derogate le dimensioni minime di cui alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma tabella B6. In questo caso le operazioni di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa pulizia dovranno essere eseguite con la gestione frequenza derivante dal dimensionamento del comparto fanghi dell’impianto installato. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata per almeno 5 anni e deve essere esibita a richiesta degli stessiincaricati al controllo. Tab. B6 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 4 340 800 1.140 5 380 1.000 1.380 6 420 1.200 1.620 7 460 1.400 1.860 8 500 1.600 2.100 10 580 2.000 2.580 12 660 2.400 3.060 14 740 2.800 3.540 16 820 3.200 4.020 18 900 3.600 4.500 20 1.000 4.000 5.000 È vietato l’uso di vasche di tipo tradizionale (fosse biologiche e fosse settiche) nelle nuove installazioni. Per le installazioni esistenti, compresi il rifacimentoaccettati previo dichiarazione del tecnico del buono stato di conservazione, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili si accettano i seguenti dimensionamenti: - Fosse biologiche Riguardo i criteri per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture verifica delle Fosse biologiche esistenti, la norma tecnica italiana per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizila fossa di tipo tradizionale prevede i seguenti dimensionamenti minimi: • un tempo di permanenza (t = V/Qm) di almeno 12 ore relativamente alla portata media giornaliera; • un volume di circa 5-10 l/A.E. per l’accumulo dei fanghi. Per un elenco completo impianti, o parti di tutte impianto, aventi potenzialità inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono pari a 150 l/A.E. - Fosse settiche bicamerali/tricamerali Per le opere installazioni esistenti si considerano idonee le fosse con caratteristiche minime riportate in tabella B7 Tab. B7 10 1.000 500 500 15 1.500 750 750 20 2.000 1.000 1000 30 3.000 1.500 1.500 40 4.000 2.000 2.000 50 5.000 2.500 2.500 Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature 2 fosse in serie quella di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura monte dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirepotenzialità delle 2 fosse.

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Manutenzione. Durante la concessione sono La manutenzione ordinaria è a carico del concessiona- rio, così pure le spese per la fornitura di servizi vari (Enel, acqua, riscaldamento, ecc.), l’eventuale potenziamento delle utenze e il pagamento della Tarsu. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il concessionario non avrà diritto a pretendere al- cun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibi- li, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa data in concessione. La manutenzione straordinaria dell’immobile è a carico del Comune concedente. Qualora fossero necessari interventi sui locali non a carico del concessionario, quest’ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione conce- dente. Essendo l’immobile formalmente tutelato, qualsiasi opera debba essere eseguita, do- vrà essere preventivamente autorizzata dalla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 che, ai sensi del Decreto n. 43 del 09/03/2011 ha rilasciato le seguenti prescrizioni: - tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici eventuali nuove destinazioni d’uso dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture auto- rizzate dalla Soprintendenza per il Commercio i Beni architettonici e lo Sport paesaggistici delle Marche; - essendo l’immobile formalmente tutelato qualsiasi opera debba essere eseguita do- vrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo paesaggistici delle Marche; - preliminarmente a qualsiasi opera di tutte le opere scavo, relativa all’immobile e alle aree di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionarioper- tinenza, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte data comunicazione, con congruo anticipo, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche; - rimangono di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggi- stici delle Marche, le attività di vigilanza e ispezione di cui agli articoli 18 e 19 del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impiantiD.Lgs. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiren. 42/2004.

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Samples: Contratto Di Concessione in Uso Di Locale Di Proprieta’ Co Munale Sito in via Gramsci, 2

Manutenzione. Durante la concessione sono E’ a totale carico del concessionario tutte le spese relative alla Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Comunale, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a norma far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di legge dell’intero complessoconsegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni domenica e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimentofestivi), a fine vitacondizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e in seguito alla mancata omologazione da parte fermi comunque gli obblighi del Fornitore, di assegnazione di un veicolo sostitutivo. All’atto della LNDconsegna del veicolo presso il Centro di Servizio, del manto superficiale l’Amministrazione Comunale provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei singoli campi da gioco lavori richiesti e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessonecessari. Il concessionario dovràFornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, annualmentedanni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione Comunale. Nel caso di oggettiva impossibilita di mettersi in contatto con il Fornitore, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuatil’Amministrazione Comunale potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. E’ posto La spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata. I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso tutti i casi in cui il concessionario esprimesse l’intenzione guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l’uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma rimpatrio del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4bveicolo. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale: • il rabbocco di fluidi e lubrificanti effettuati al di fuori della Città esclusivamente le spese rete dei Centri di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché servizio del Fornitore; • la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; • additivi particolari non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e richiesti dal costruttore; • la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché ricarica elettrica; • il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stessolavaggio interno ed esterno. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura Fornitore dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre assicurarsi che nella salvaguardia manutenzione degli apparati radicali autoveicoli siano utilizzati, laddove presenti, oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireattuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

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Samples: www.comunequarrata.it

Manutenzione. Durante la concessione sono Il locatario si obbliga a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessinon apportare modifiche ai locali, compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce, acqua, senza il rifacimentopreventivo consenso scritto dell’Ente locatore, il quale può riservarsi comunque il diritto di ottenere la restituzione dei locali nello stato originale, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, spese del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessolocatario. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione valore dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui miglioramenti non potrà mai compensare il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma deterioramento dei beni anche se questo si sia verificato senza colpa del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4bconduttore. Sono a carico e cura del locatario le imbiancature dei locali necessarie all’interno della Città esclusivamente struttura e la manutenzione mediante trattamento con impregnante e o altro prodotto idoneo per legno di tutte le spese parti in legno interne ed esterne (infissi, ringhiere, serramenti ecc. ecc.) Entro il mese di ristrutturazioneaprile di ogni anno il locatore dovrà presentare il piano di manutenzione ordinaria che intende attuare entro la fine dello stesso anno. Si considera manutenzione straordinaria e, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì pertanto a carico dell’Amministrazione Comunale, esclusivamente l’attività di intervento volta ad ovviare agli interventi che pregiudichino l’esistenza della infrastruttura oggetto del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impiantocontratto. La manutenzione straordinaria potrà essere delegata dall’Amministrazione Comunale al locatario. In caso di necessità e urgenza il locatario dovrà comunque intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa cagionare qualsivoglia danno alla struttura o pregiudicare l’incolumità delle componenti arboricole persone. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso delle spese sostenute dal locatore avverrà sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Ove possibile, qualora l’urgenza non lo impedisca, il locatario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso. Il rimborso riconosciuto può essere detratto dall’affitto con modalità, tempi e floreali limiti massimi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Gli interventi posti in essere dal locatario dovranno sempre essere utili, opportuni e improrogabili. La scadenza dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionariotermini e le eventuali dilazioni dei singoli rimborsi saranno per ogni singolo caso, rimanendo di volta in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionariovolta stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno Il comune si riserva di terzi a cui la Città resta effettuare in ogni caso estranea. Affinché momento i lavori che riterrà opportuni senza che il Civico Servizio Tecnico competente gestore possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stessonulla eccepire. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. locatario dovrà segnalare all’Ente locante eventuali migliorie e modifiche che ritiene di dover apportare alle infrastrutture, finalizzate al miglioramento tecnico ed economico della struttura; potranno essere segnalate per iscritto eventuali carenze di mobili, ovvero di attrezzature. Il locatario è custode dei beni affittati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento. Egli dovrà inoltre provvedere a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistentisue spese a tutte le riparazioni ordinarie, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirenonché a quelle straordinarie, qualora dipendenti a cause a lui imputabili.

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