Mensilità aggiuntive. Valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente o del quadro superiore, le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il lavoratore appartiene. Compensi legati ad obiettivi Azienda e dipendente pattuiscono un compenso variabile, collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati. La periodicità di erogazione non può essere superiore a 12 mesi. In assenza di pattuizioni viene attribuita un’indennità sostitutiva, costituita: - per i dirigenti, al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio e con effetto dal primo giorno del mese successivo, da un aumento retributivo mensile di euro 129,11. L’importo mensile indicato è elevato a euro 200 a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e a euro 300 a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli aumenti retributivi non possono essere superiori a 10 (compresi gli aumenti periodici di anzianità già maturati); - per i quadri superiori, al compimento di ciascun anno di anzianità di servizio e con effetto dal primo giorno del mese successivo, da un aumento retributivo mensile di euro 100,00 per un massimo di 5 aumenti.
Mensilità aggiuntive. Tredicesima mensilità L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione globale di fatto. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. Premio di produttività Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno. Lavoro straordinario, notturno, festivo È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale settimanale. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge, pari a 250 ore. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto. - lavoro straordinario: 28%; lavoro notturno: 35%; lavoro notturno a turni: 25%; lavoro straordinario notturno: 50%; lavoro festive: 40%; lavoro straordinario festive: 50%; lavoro straordinario festivo notturno: 60%. Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperat...
Mensilità aggiuntive. (Tredicesima) In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Mensilità aggiuntive. Per il personale in servizio alla data di stipulazione del CCNL 24 lu- glio 2001, si applicano - al verificarsi dei presupposti previsti dalla precedente normativa – le disposizioni concernenti l’istituto delle mensilità aggiuntive al trattamento di fine rapporto (e gli elementi retributivi da prendere a riferimento), fermo restando che i relativi importi verranno calcolati nella misura spettante nel mese di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001.
Mensilità aggiuntive. Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribu- zione globale di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Lavoro in turni avvicendati: la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio relativo al ciclo completo dei turni effettuati.
Mensilità aggiuntive. (13° e 14°) Art. 15 Mezzi di trasporto
Mensilità aggiuntive. Nel periodo di applicazione del contratto di solidarietà maturano due quote di mensilità aggiuntive: ➢ la prima corrispondente alle ore effettivamente lavorate/retribuite che è a carico del datore di lavoro; ➢ la seconda riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario pattuita nel contratto di solidarietà che è oggetto di integrazione a carico dell’Inps. Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, per la prima quota valgono le ordinarie scadenze annuali, mentre per la seconda il datore di lavoro può alternativamente: ➢ accantonare la parte di integrazione salariale riferita alle mensilità aggiuntive per corrisponderla al lavoratore in un’unica soluzione insieme alla prima quota; ➢ pagare mensilmente la suddetta parte in aggiunta all’integrazione INPS.
Mensilità aggiuntive. Per il recupero della quota di mensilità aggiuntiva a carico dell’Inps è necessario utilizzare: ➢ la causale F501 per la quota base; ➢ la causale F502 per la maggiorazione del 20%.
Mensilità aggiuntive. Annualmente viene corrisposta la tredicesima mensilità pari ad una retribuzione lorda mensile, commisurata ai livelli professionali, come individuati nella classificazione professionale, ricompresa degli aumenti periodici di anzianità maturati. Tale mensilità aggiuntiva si riferisce all’anno corrente di competenza e sarà erogata nel mese di dicembre di ogni anno.
Mensilità aggiuntive. E' prevista la corresponsione di una tredicesima mensilità nel mese di dicembre nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni).