Mensilità aggiuntive. L’azienda corrisponde ai propri dipendenti nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione individuale del mese di novembre. Inoltre, entro il mese di giugno, l’azienda corrisponde ai dipendenti non in prova una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione individuale dello stesso mese. Il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità è l’anno solare. Nel caso d’inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima e della quattordicesima men- silità quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono computate come dodicesimo intero. Qualora la quattordicesima mensilità non sia stata corrisposta nel mese di giugno agli assunti in corso d’anno verranno corrisposti i relativi conguagli nel successivo mese di dicembre.
Mensilità aggiuntive. Tredicesima mensilità L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione globale di fatto. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. Premio di produttività Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno. Lavoro straordinario, notturno, festivo È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale settimanale. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge, pari a 250 ore. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto. - lavoro straordinario: 28%; lavoro notturno: 35%; lavoro notturno a turni: 25%; lavoro straordinario notturno: 50%; lavoro festive: 40%; lavoro straordinario festive: 50%; lavoro straordinario festivo notturno: 60%. Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperat...
Mensilità aggiuntive. Per il personale in servizio alla data di stipulazione del CCNL 24 lu- glio 2001, si applicano - al verificarsi dei presupposti previsti dalla precedente normativa – le disposizioni concernenti l’istituto delle mensilità aggiuntive al trattamento di fine rapporto (e gli elementi retributivi da prendere a riferimento), fermo restando che i relativi importi verranno calcolati nella misura spettante nel mese di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001.
Mensilità aggiuntive. (Tredicesima) In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Mensilità aggiuntive. Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribu- zione globale di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Lavoro in turni avvicendati: la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio relativo al ciclo completo dei turni effettuati.
Mensilità aggiuntive. E' prevista la corresponsione di una tredicesima mensilità nel mese di dicembre nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni).
Mensilità aggiuntive. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Mensilità aggiuntive. (13° e 14°) Art. 15 Mezzi di trasporto
Mensilità aggiuntive. Riferimento art.14 CCNL 7 dicembre 2010 In deroga all’art. 14 C.C.N.L., le mensilità aggiuntive sono corrisposte rispetti- vamente: - 14° mensilità rapportata ed in aggiunta alla paga del mese di giugno (entro il 15 luglio); - 13° mensilità rapportata ed in aggiunta alla paga del mese di novembre (entro il 15 dicembre). Tali mensilità aggiuntive, maturate in riferimento all’effettiva durata del rapporto di lavoro, sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o di cessazione del lavoro in corso d’anno. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
Mensilità aggiuntive. Ai Soci lavoratori che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato verranno corrisposti nel numero e con le modalità stabilite dai CCNL applicati le previste mensilità aggiuntive, calcolate con il criterio di cui al precedente art. 26.