Mobilità e trasferimenti Clausole campione
Mobilità e trasferimenti. Per mobilità temporanea si intende: - la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili; - utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali. Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo. In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all'art. 10, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300.
Mobilità e trasferimenti. 1. La mobilità e i trasferimenti del personale di cui all' art. 49 sono regolati secondo i principi contenuti nell' art. 48, relativo alla mobilità del personale docente, in quanto compatibili.
2. Con specifico accordo decentrato a livello nazionale saranno definiti le modalità, i criteri e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la mobilità professionale e territoriale del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli dell'analogo personale appartenente ai ruoli provinciali e viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento.
3. La mobilità professionale tra diversi profili della stessa qualifica è disposta nei confronti del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso di formazione di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di durata corrispondente alle qualificazioni professionali da conseguire. Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad altro profilo, anche corsi di riconversione professionale per il personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero. Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico, previsto dalla legge, abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie per il passaggio nel profilo dell'"Infermiere".
4. Le modalità di attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 3 sono definite dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma I, punto 1/b ed eventuale esame congiunto.
Mobilità e trasferimenti. L’USI per esigenze organizzative può trasferire il collaboratore ad altri servizi o campus, a condizione di non ledere la sua dignità professionale e impregiudicato il diritto allo stipendio percepito.
Mobilità e trasferimenti. 1. Per esigenze organizzative la SUPSI può trasferire il collaboratore ad altri servizi o campus a condizione di non ledere la sua dignità professionale e impregiudicato il diritto allo stipendio percepito.
2. La SUPSI può parimenti trasferire ad altra posizione il collaboratore che - senza sua colpa - si rivelasse oggettivamente impossibilitato a svolgere le sue mansioni.
3. Il trasferimento ad altra posizione prevede un periodo di introduzione con una valutazione. In caso di esito insoddisfacente, il collaboratore è reintegrato nella precedente attività oppure le parti cercano una soluzione alternativa.
4. Nel caso in cui il trasferimento ad altra posizione di grado inferiore fosse richiesto dal collaboratore, lo stipendio sarà quello corrispondente alla relativa classe inferiore.
Mobilità e trasferimenti. ART. 37 (Cambi di gestione)
Mobilità e trasferimenti. 1. Per esigenze organizzative la SUPSI può trasferire il collaboratore ad altri servizi o campus, a condizione di non ledere la sua dignità professionale e lasciando impregiudicato il diritto allo stipendio percepito.
2. LaSUPSIpuòparimentitrasferireadaltra posizione ilcollaboratore che – senzasuacolpa – si rivelasse oggettivamente impossibilitato a svolgere le sue mansioni.
3. Il trasferimento ad altra posizione prevede un periodo di introduzione con una valutazione. In caso di esito insod- disfacente, il collaboratore è reintegrato nella precedente attività oppure le parti cercano una soluzione alternativa.
4. Nel caso in cui il trasferimento ad altra posizione di grado inferiore fosse richiesto dal collaboratore, lo stipendio sarà quello corrispondente alla relativa classe inferiore.
Mobilità e trasferimenti. Per mobiIità temporanea si intende: - Ia mobiIità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibiIi; - utiIizzazione deI personaIe in unità diversa da queIIa di provenienza neI rispetto deIIe attribuzioni spettanti aIIe singoIe posizioni personaIi. QuaIora esigenze organizzative aziendaIi Io richiedano, io spostamento può divenire trasferimento definitivo. In sede di confronto aziendaIe tra Ie parti, di cui aII'art. 10, verranno verificati i processi di mobiIità posti in atto, con particoIare attenzione a queIIi con carattere definitivo attuati ai sensi deII'art. 13, Iegge 20/5/1970 n. 300.
Mobilità e trasferimenti. L’ampliamento dell’ambito operativo e l’incremento dell’attività commerciale connesso alle politiche aziendali richiedono una riconsiderazione complessiva della disciplina della mobilità del personale valorizzando anche la qualità della vita influenzata dal luogo di residenza del lavoratore. In sintonia con i principi di tutela ambientale propri della Responsabilità Sociale d’Imresa, le aziende favoriranno un uso dei mezzi pubblici, per il tragitto dalla residenza al luogo di lavoro fino a 20 km, anche accollandosi il costo relativo. Si richiede pertanto che: ➢ il personale delle aree professionali e dei primi due livelli dei quadri direttivi, che non abbia maturato il doppio requisito dei 45 anni di età e dei 22 di servizio, sia trasferito a più di 20 km dal luogo di residenza solo previo consenso; ➢ in caso di missione che interessi l’ultimo giorno di un mese ed il primo del successivo il conteggio dei giorni complessivi comprenda tutti i giorni di missione senza soluzione di continuità; ➢ vengano accolte le domande di avvicinamento alla residenza entro sei mesi dalla richiesta; ➢ i lavoratori che operano a più di 20 km dal luogo di residenza, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, abbiano diritto alle seguenti indennità di pendolarismo: a) da 21 a 40 Km, 50 Euro mensili; b) da 41 a 60 km, 100 Euro mensili; c) oltre 60, 200 Euro mensili.
Mobilità e trasferimenti. Per mobilità temporanea si intende: - la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili; - utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle sin- gole posizioni personali. Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo. In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all’art. 10, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell’art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300.
Mobilità e trasferimenti. 34 ART. 37 CAMBI DI GESTIONE 35 ART.38 CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE 35 ART.39 ARBITRATO 36 ART. 40 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 38 ART. 41 RITARDI E ASSENZE 38 ART. 42 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 38