MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO Clausole campione

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO. L'erogazione della borsa avviene secondo le modalità contenute nel contratto di mobilità che verrà sottoscritto dallo studente assegnatario e ARI – Settore Mobilità Extra UE e Accordi didattica internazionale e altresì di seguito riportate: La permanenza minima deve essere di 90 giorni (3 mesi) e l'erogazione della borsa avviene in 2 tranche: ● 70% dell'importo totale entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto a titolo di anticipo del contributo; ● 30% al rientro, a saldo, previa presentazione e verifica dei certificati di arrivo e partenza disponibili sulla pagina personale dello studente e firmati dall'Università ospitante, a conferma del periodo effettivo di mobilità, oltre alla documentazione richiesta in fase di assegnazione della mobilità.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO. La borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e disponibili, ai soli vincitori in due soluzioni: 1°rata e saldo.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO. La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MUR la quota del Fondo Integrativo Statale (FIS), dell’Unione Europea l’Iniziativa Next Generation EU (risorse addizionali, nell’ambito del PNRR, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università” della Missione 4 componente 1) e del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13 - Asse IV - Azione IV.3, nonché delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità: Per gli assegnatari di primo anno, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio commisurata come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, entro il 31 dicembre 2022 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2022/23. Per gli assegnatari degli anni successivi al primo, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio commisurata come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, entro il 31 dicembre 2022 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2022/23. Agli assegnatari non “in sede” sarà attribuito temporaneamente lo status di “pendolare”, con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tab. 9). Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 23) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di “fuori sede” e quindi il diritto a ricevere il saldo secondo questo status. 2001). Nel caso si acquisiscano solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2023 e non anche quelli richiesti entro il 10 agosto 2023 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti) gli assegnatari mantengono i benefici concessi (50% del valore spettante della borsa di studio (1^ rata), posto letto e pasti consumati). Qualora gli assegnatari non abbiano acquisito nemmeno i 20 CFU entro il 30 Novembre 2023 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti), saranno revocati i benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di s...
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO. L’erogazione della borsa di mobilità è vincolata alla firma dell’Accordo di Mobilità, che deve essere firmato dallo studente e dal Direttore Generale di Scuole Civiche di Milano prima della partenza. La borsa verrà erogata secondo le seguenti modalità: - un acconto, pari a 2 mensilità (60 giorni), erogato successivamente alla comunicazione dell’inizio della mobilità, come descritto nell’art. 5; - un saldo, pari alle mensilità mancanti, che verrà erogato una volta rientrati e solo in seguito alla: ✓ consegna del Confirmation of Arrival&Departure in originale; ✓ compilazione del Partecipant Report; ✓ esecuzione dell’assessment finale previsto dall’Online Linguistic Support. I contributi integrativi, se aventi diritto, verranno erogati in modalità comunicate direttamente ai vincitori.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO. La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (accredito riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: