ULTERIORI PATTUIZIONI Clausole campione

ULTERIORI PATTUIZIONI. 7.1 Il Cedente e il Cessionario si impegnano reciprocamente, ciascuno per quanto di propria competenza, a svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna, al fine di consentire (i) il trasferimento in capo al Cessionario di tutti i beni, diritti e rapporti compresi nel Ramo di Azienda, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti, concessioni, autorizzazioni, licenze amministrative, domande ed ogni altro titolo o diritto afferente il Ramo di Azienda in quanto trasferibili, ovvero (ii) l’ottenimento in capo al Cessionario di quelli che non lo fossero. A tal fine si autorizzano persone fisiche e giuridiche, Enti, Uffici Pubblici e Banche a volturare al Cessionario tutti i beni, i documenti, le concessioni, licenze ed autorizzazioni e tutto quant’altro facente capo al Ramo di Azienda ceduto in quanto espressamente indicato nel presente Contratto. 7.2 Il Cessionario si impegna ad effettuare senza indugio, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, tutte le necessarie ed opportune comunicazioni alle amministrazioni concedenti, alle Autorità competenti ed all’utenza in relazione al Ramo di Azienda oggetto di trasferimento. Il Cedente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Trasferimento, ad emettere agli utenti la bolletta di saldo contenente la quantificazione dei consumi fino alla data stessa e la restituzione dell’eventuale deposito cauzionale. 7.3 Il Cedente e il Cessionario si danno reciprocamente atto che la cessione del Ramo di Azienda è effettuata senza alcuna garanzia e/o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, da parte del Cedente, ulteriore rispetto a quelle espressamente riportate nel presente atto e nei relativi allegati, con riferimento allo stato di fatto e di diritto del Ramo di Azienda e/o quanto ad esso connesso, inerente e/o conseguente. In relazione alla gestione del Ramo d’Azienda, e alla sua regolarità amministrativa, il Cedente dichiara e garantisce di avere operato sempre nel rispetto della normativa applicabile e che il Ramo d’Azienda attualmente e alla Data di Trasferimento è e sarà titolare e di tutte le Autorizzazioni necessarie per svolgere la propria attività così come attualmente svolta e tali Autorizzazioni sono valide ed efficaci. Il Cedente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni relative al Ramo d’Azienda e assunte prima della Data di Trasferimento anche qualora queste dovessero verificarsi successivamente alla stessa. Il Cessionario dichiara e garantisce: a) di e...
ULTERIORI PATTUIZIONI. Le Parti dichiarano che la qualificazione giuridica del presente contratto è quella della concessione rinunciando definitivamente, in futuro, a sollevare qualsiasi eccezione e/o contestazione in ordine alla qualificazione giuridica del presente contratto.
ULTERIORI PATTUIZIONI. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Locazione o nelle Condizioni generali, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni in esse previsti. Qualsiasi deroga, modifica od integrazione della presente Locazione potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti. Qualora una o più disposizioni della presente Locazione o delle Condizioni generali si rivelino invalide o inefficaci, le altre disposizioni manterranno la loro validità o efficacia. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tali clausole invalide o inefficaci con altre di simile contenuto, al fine di salvaguardare la validità della presente Locazione. Per qualsiasi comunicazione e notifica le Parti eleggono domicilio presso le proprie rispettive sedi legali.
ULTERIORI PATTUIZIONI. Le Parti hanno convenuto che i diritti e le protezioni di SNAM indicati al precedente paragrafo 6.1.3, ivi incluso qualsivoglia diritto di SNAM concernente l’exit accelerata, i diritti di SNAM di designare 1 (uno) componente del Comitato di Consultazione e 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione di Italgas, nonché le restrizioni al Trasferimento delle Azioni Italgas previste per CDP Reti e indicate al precedente paragrafo 6.3, cessino automaticamente nel caso in cui la partecipazione di SNAM in Italgas scenda al di sotto della soglia del 13,5% del capitale sociale (l’“Evento Determinante”), fatto salvo il caso in cui tale diminuzione sia dovuta ad una diluizione della Partecipazione SNAM conseguente a (i) un aumento di capitale di Italgas con limitazione o esclusione del diritto di opzione di SNAM, ovvero (ii) una fusione di Italgas o altra simile operazione di diluizione che incida sul capitale sociale di Italgas. Qualora si verifichi un Evento Determinante, il Patto rimarrà pienamente valido ed efficace in tutte le sue altre previsioni. Inoltre, a seguito del verificarsi di un Evento Determinante, SNAM dovrà far sì che l’amministratore di Italgas designato da SNAM rassegni le proprie dimissioni e dovrà tenere indenni le altre Parti e Italgas da qualsivoglia perdita sostenuta da ciascuno di essi come diretta o indiretta conseguenza di tali dimissioni/revoca.
ULTERIORI PATTUIZIONI. 18.1. La Concedente si impegna, per il tutto il tempo in cui il presente Contratto rimarrà in vigore fra le Parti, ad in- traprendere tutte le azioni indispensabili, nei limiti in cui ne sia titolare, al fine di assicurare all’Affittuaria il possesso continuativo ed indisturbato del Ramo Aziendale, ov- vero, ove necessario, a collaborare con l’Affittuaria qualora tali azioni competano a quest’ultima. 18.2. L’Affittuaria si impegna a mantenere in regola tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi, i nullaosta relativi all’Attività esercitata mediante il Ramo d’Azienda (colletti- vamente le "Autorizzazioni" ), ivi compresa l’Attestazione SOA che andrà a conseguire, a sua cura e spese, per tutta la du- rata del presente Contratto ed in ogni caso, fino al momento della riconsegna del Ramo Aziendale ad Orion. 18.3. L’Affittuaria è responsabile della custodia del Ramo A- ziendale e pertanto risponderà come custode dei danni a terzi che dovessero verificarsi, per qualsiasi ragione, a causa dello stesso Ramo, nonché dei danni cagionati al Ramo medesi- mo. 18.4. La Concedente, previo preavviso all’Affittuaria almeno 18.5. Per l’intera durata del Contratto, le imposte e le tas- se relative all’uso del Ramo Aziendale dovranno essere pagate dall’Affittuaria.
ULTERIORI PATTUIZIONI. (i) In caso di cessione a terzi delle azioni di Coin S.p.A. o di cessione del ramo d’azienda Coin S.p.A. da parte della Società, Xxxxxxx avrà un “diritto di prima offerta” sulle azioni o sul ramo d’azienda oggetto del trasferimento. L’offerta di acquisto di Xxxxxxx dovrà essere irrevocabile ed incondizionata ed avere una durata di almeno 4 mesi, durante i quali gli Investitori Finanziari dovranno far sì che le azioni o il ramo d’azienda di Coin S.p.A. non siano trasferite a terzi ad un prezzo che sia eguale o meno favorevole rispetto a quello proposto da Xxxxxxx. Il diritto di prima offerta troverà applicazione fintantoché Fincoin detenga una partecipazione pari almeno al 20% del capitale sociale di Tintoretto. (ii) Inoltre, è prevista una clausola penale a favore degli Investitori Finanziari nel caso di violazione da parte di Fincoin e dei soci di Fincoin di determinati obblighi di non concorrenza.
ULTERIORI PATTUIZIONI. Le registrazioni oggetto del Contratto saranno realizzate dall’Artista in tempi, luoghi e studi di registrazione stabiliti dalla Produttrice, tenuto conto degli eventuali ulteriori impegni professionali dell’Artista, delle esigenze imprenditoriali e commerciali della Produttrice e del “recording budget” (della cui definizione si dirà infra). Resta riservato alla Produttrice il diritto di organizzare e dirigere la realizzazione delle registrazioni, ivi compresa la realizzazione delle basi musicali delle stesse, che saranno approntate con prestazioni di musicisti il cui numero e qualità saranno determinati dalla Produttrice medesima e che saranno scelti da quest’ultima.
ULTERIORI PATTUIZIONI. 4.1 Le Parti concordano che, qualora in corrispondenza di uno dei termini di cui al precedente paragrafo 2.2, almeno 2 (due) Condizioni di Esercizio dovessero subire una variazione negativa rispetto ai corrispondenti valori indicati nell’Offerta ma tali variazioni negative non risultino superiori a [●]% ([●] per cento) come indicato al punto [●] dell’Offerta, in applicazione di quanto previsto dal criterio 2 (“Miglioramento del Contratto di Opzione”) dell’articolo 16.1 del Bando, l’Opzione di Acquisto [ABC] e l’Opzione di Acquisto Regione si intenderanno non esercitabili – rispettivamente da parte di [ABC] e da parte della Regione – e si estingueranno, perdendo ogni effetto, con reciproca liberazione di [ABC] e della Regione da ogni obbligo o responsabilità ai sensi della presente Contratto. 4.2 Le Parti concordano altresì che, qualora in corrispondenza di uno dei termini di cui al precedente paragrafo 1.2, (i) l’Opzione di Acquisto [ABC] non sia esercitata da parte [ABC] pur essendosi verificate tutte le Condizioni di Esercizio, ovvero (ii) non si siano verificate tutte le Condizioni di Esercizio, [ABC] perderà automaticamente il diritto di designare l’Amministratore Delegato della Società come previsto nell’Accordo di Investimento e l’eventuale Amministratore Delegato della Società potrà essere nominato ai sensi del codice civile e delle maggioranze previste dallo Statuto sociale della Società.
ULTERIORI PATTUIZIONI. In data odierna, Unipol ha anche sottoscritto con Deutsche Bank AG London (“DBL”) taluni accordi (“Accordi DBL”) aventi ad oggetto strumenti finanziari ai sensi dei quali (i) Unipol ha acquistato da DBL opzioni di tipo “call”, esercitabili per un periodo di 6 mesi e (ii) DBL ha acquistato da Unipol opzioni di tipo “put”, con scadenza a 3 anni, aventi ad oggetto complessive n. 151.156.000 azioni BNL, corrispondenti al 4,99% del capitale sociale di BNL. DBL si è altresì impegnata a non conferire le azioni BNL che sono oggetto dell’opzione di acquisto di cui al precedente punto (i) in altre offerte pubbliche attualmente in corso. Bologna, 18 luglio 2005

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  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.