Common use of MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi : a) per servizi supplementari da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti : 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Service Agreement, Appalto Di Servizi

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall’esecutore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descrittiprevisti dal presente articolo. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stessa stazione appaltante. Il Comune La stazione appaltante non può disporre variazioni richiedere alcuna variazione al contratto senza una nuova procedura stipulato, se non nei casi di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi : seguito previsti: a) per servizi supplementari esigenze derivanti da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari sopravvenute disposizioni legislative e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti : 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; regolamentari; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la sopravvenienza procedura di nuove disposizioni legislative selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o regolamentari o provvedimenti dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale esecuzione del contratto. Il ComuneNei casi di cui alle precedenti lettere a), qualora b), c), la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del 20% (venti per cento) dell’importo prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18, può imporre all’affidatario l’esecuzione originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contrattonuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione variazioni superi tale limite, il Comune la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatariodell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui prima alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui prima alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’affidatario l’esecutore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinatodalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell’esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico responsabile del Procedimento (RUP) procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Il Comune può Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo dell'art. 106 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi casi: a) per servizi supplementari da parte dell’affidatariodel contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario del contraente produca entrambi i seguenti effetti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comunel’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il ComuneLa stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle diminuzionedelle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18contratto, può imporre all’affidatario l’esecuzione all’appaltatorel’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatariodell'esecutore. In ogni caso l’affidatario l'esecutore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto dei servizi in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad a elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Service Agreement

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico responsabile del Procedimento (RUP) procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Il Comune può Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo dell'art. 106 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi casi: a) per servizi supplementari da parte dell’affidatariodel contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario del contraente produca entrambi i seguenti effetti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comunel’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il Comune; La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18contratto, può imporre all’affidatario all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatariodell'esecutore. In ogni caso l’affidatario l'esecutore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto dei servizi in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad a elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario apportata dall’Appaltatore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. Il Comune RUP può disporre variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo dell'art. 106 co. 1 del D. Lgs. 50/2016Codice, nei seguenti casi casi: a) Scelta, ai sensi della lett. a) del comma sopracitato, di un CSP diverso da quello presso il quale, nel caso di dispiegamento in modalità SaaS, [l’Applicazione è | Le Applicazioni sono] contrattualmente attestata/e. La decisione, in tal caso, deve essere motivata da comprovate cause tecniche, economiche o di altro genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ripetuti malfunzionamenti del data-center del CSP contrattualizzato, risparmi ottenibili nei collegamenti al data-center o nei canoni applicati dal nuovo CSP o migliori condizioni di servizio, di sicurezza o di natura tecnologica da esso applicate. b) Ai sensi della lett. b) del sopracitato comma, per servizi supplementari supplementari, incluse le MEV, da parte dell’affidatariodel contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario del contraente produca entrambi i seguenti effetti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune l'Amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione maggiorazione dei costi;. bc) Ai sensi della lett. c) del sopracitato comma, qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comunel’Amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il ComuneL’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18contratto, può imporre all’affidatario all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’affidatario il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dall’Amministrazione e che il responsabile dell’esecuzione DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell'Appaltatore stesso maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Contract for the Provision of Services

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall’Aggiudicatario, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descrittiCommittente. Le modifiche non previamente preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta sorta, e, ove il RUP responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell’Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente. Il Comune Committente può disporre richiedere variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo in tutti i casi previsti dell’art. 106 del D. LgsD.lgs. 50/2016, nei seguenti casi : a) per servizi supplementari da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% . Resta fermo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti : 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il Comune, qualora D.lgs 50/2016 in corso di esecuzione si renda necessario un merito al possibile aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al contratto. Il Committente, inoltre, potrà richiedere le seguenti variazioni: a) variazioni permanenti o temporanee, tanto nel numero quanto nella tipologia, dei locali in cui devono essere svolti i servizi oggetto dell’appalto rispetto a quanto descritto nel precedente art. 183; b) variazioni, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste rispetto a quanto descritto nel contratto originarioprecedente art.4, della tipologia di servizi, ferma restando la natura delle attività prestazionali previste; d) variazioni in aumento o in diminuzione degli orari di apertura al pubblico della Biblioteca. In tal caso l’affidatario Le sopracitate variazioni, da richiedersi per iscritto e con un anticipo congruo e commisurato alla natura delle stesse, non può far valere il diritto alla risoluzione comporteranno alcuna modifica al costo orario del contrattoservizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limiteInfine, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’affidatario l’Aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune Committente e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell’esecutore maggiori oneri. In particolarequesti casi sarà data comunicazione scritta all’Aggiudicatario con un preavviso di almeno cinque giorni, si precisa chesalvo casi di motivata ed imprevedibile necessità, in considerazione della necessità per i quali il preavviso è ridotto a un giorno. L’Aggiudicatario dovrà adeguare conseguentemente i servizi appaltati, senza possibilità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contrattoopporre eccezione alcuna.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, commi 1, lett. a) ed e), e 4, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche nel corso della vigenza per quanto attiene a tipologia, giorni e fasce orarie di veicoli impiegati per l’erogazione delle prestazioni mediante sistema di “veicoli a postazione fissa/uso esclusivo”. 2. L’Ente, in ragione di modificate o modifica al emergenti necessità di tipo organizzativo, potrà integrare/modificare l’oggetto del contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione con riferimento ai richiamati elementi (tipologia, giorni e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico fasce orarie di veicoli impiegati per l’erogazione delle prestazioni mediante sistema di veicoli ad “uso esclusivo”) decurtando o aumentando il valore del Procedimento (RUP) nel rispetto delle canone originariamente dovuto applicando le condizioni e dei limiti economiche risultanti in sede di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamentogara, a norma dell’articolo 106 entro il limite di incremento o di riduzione del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi : a) per servizi supplementari da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 5020% del valore complessivo del contratto inizialecalcolato per la durata effettiva del contratto, comprensiva delle eventuali opzioni. Per quanto a prezzi, patti e condizioni, si fa integralmente riferimento al presente Capitolato ed al ribasso di cui alla vece “A” dell’Offerta Economica. 3. Con riferimento alla tipologia e quantità di trasporti richiesti ed erogati mediante sistema “a chiamata”, conformemente a quanto espressamente previsto all’interno del presente Capitolato ed in ragione della imprevedibilità delle prestazioni effettivamente necessarie nel corso di vigenza del contratto, l’Ente contraente potrà richiedere l’erogazione delle prestazioni che si siano resi necessari rendano effettivamente necessarie al fine del regolare e non erano inclusi nell’appalto inizialecontinuativo espletamento dell’attività istituzionale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti : 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per entro il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50limite di incremento del 20% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale complessivo del contratto. Il ComunePer quanto a prezzi, qualora patti e condizioni, si fa integralmente riferimento al presente Capitolato ed al ribasso di cui alla vece “B” dell’Offerta Economica. 4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza vigenza del contratto intervengano entrambe le fattispecie di modificazione disciplinate ai precedenti punti 2 e 3, la variazione del valore complessivo del contratto non potrà cumulativamente eccedere il 20% (venti per cento) dell’importo del valore complessivo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18sulla durata massima, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura comprensiva delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contrattoeventuali opzioni.

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Samples: Servizi Di Trasporto Sanitario

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione direttore dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico responsabile del Procedimento (RUP) procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP Responsabile del Settore lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Il Comune La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo dell'art. 106 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi casi: a) per servizi supplementari da parte dell’affidatariodel contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario del contraente produca entrambi i seguenti effetti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comunel’amministrazione. Tra le predette dette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il ComuneLa stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18contratto, può imporre all’affidatario all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatariodell'esecutore. In ogni caso l’affidatario l'esecutore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad a elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Cessione Delle Quote E Affidamento Del Servizio Di Trasporto Scolastico

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario apportata dall’appaltatore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente. Il Comune RUP può disporre variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo dell'art. 106 co. 1 del D. Lgs. 50/2016Codice, nei seguenti casi casi: a) Scelta, ai sensi della lett. a) del comma sopracitato, di un CSP diverso da quello presso il quale, nel caso di dispiegamento in modalità SaaS, la piattaforma è contrattualmente attestata. La decisione, in tal caso, deve essere motivata da comprovate cause tecniche, economiche o di altro genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ripetuti malfunzionamenti del data-center del CSP contrattualizzato, risparmi ottenibili nei collegamenti al data-center o nei canoni applicati dal nuovo CSP o migliori condizioni di servizio, di sicurezza o di natura tecnologica da esso applicate. b) Ai sensi della lett. b) del sopracitato comma, per servizi supplementari supplementari, incluse le MEV, da parte dell’affidatariodel contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario del contraente produca entrambi i seguenti effetti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione maggiorazione dei costi;. bc) Ai sensi della lett. c) del sopracitato comma, qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comunel’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il ComuneLa stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18contratto, può imporre all’affidatario all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’affidatario l'esecutore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico responsabile del Procedimento (RUP) procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Il Comune La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo dell'art. 106 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi casi: a) per servizi supplementari da parte dell’affidatariodel contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario del contraente produca entrambi i seguenti effetti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le tuttele seguenti condizioni condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comunel’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il Comune; La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) quinto dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18contratto, può imporre all’affidatario all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatariodell'esecutore. In ogni caso l’affidatario l'esecutore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto dei servizi 0/3 anni in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad a elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

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Samples: Capitolato Speciale

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario dall’Impresa aggiudicataria, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dall’Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP Comune lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile dell’esecuzione del contratto. Il Comune può L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi : a) casi: • per servizi supplementari esigenze derivanti da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari sopravvenute disposizioni legislative e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti : 1) risulti impraticabile regolamentari; • per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze cause impreviste e imprevedibili non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di scelta del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, rilevanti miglioramenti nella qualità delle prestazioni oggetto dell’affidamento; • per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza presenza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti eventi inerenti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il Comune, qualora e alla specificità dei servizi affidati verificatisi in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Le varianti di cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatariopresente comma sono approvate dalla stazione appaltante. In ogni caso l’affidatario l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario dell’esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l’Amministrazione Comunale procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Impresa aggiudicataria. Resta inteso che l’Amministrazione dovrà corrispondere all’Impresa aggiudicataria dell’appalto l’importo corrispondente ai servizi effettivamente resi.

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Samples: Authorization to Contract for Educational and Assistance Services

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione L'appaltatore non può apportare variazioni o modifica modifiche al contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta disposte dal responsabile dell’esecuzione Direttore dell'Esecuzione. Possono essere ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi (art. 106 del D.lgs 50/2016 e preventivamente autorizzata s.m. ed i.): • per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; • per cause impreviste e imprevedibili accertate dal R.U.P. o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità della prestazioni eseguite; • per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene; verificatisi in corso di esecuzione del contratto. Nei casi previsti al comma precedente, l’Amministrazione può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, La sottoscrizione del contratto già costituisce accettazione della variazione, agli stessi patti e condizione del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corri spetti va relativo alle nuove prestazioni. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle prestazioni. Le varianti sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi : a) per servizi supplementari da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti : 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto. L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contrattoProcedimento.

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Samples: Fornitura Di Scuolabus