Motivazione della decisione Clausole campione

Motivazione della decisione. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere integralmente respinte come di seguito precisato. Preliminarmente, occorre chiarire che la richiesta sub c) “indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per la perdita di tempo e per quant’altro previsto dalle normative a tutela dei consumatori” non sarà oggetto di trattazione per i seguenti motivi.
Motivazione della decisione. Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 Regolamento ed è pertanto proponibile. Sempre in xxx xxxxxxxxxxx, xx rileva, altresì, che alla luce della Del. X.X.Xxx. 276/13/Cons, all. A, le richieste di risarcimento dei danni formulate dall’istante possono essere interpretate come richiesta di accertamento di comportamenti illegittimi da parte dell’operatore e del conseguente diritto all’indennizzo, a prescindere dal nomen iuris indicato dalla parte, la quale potrà poi naturalmente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per la liquidazione dell’eventuale maggior danno. Sul punto, peraltro, in materia di violazione di dati personali la competenza amministrativa spetta all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Riguardo l’eccezione preliminare sollevata da Teletu relativamente all’asserita carenza di legittimazione passiva, in via istruttoria l’Ufficio ha richiesto, in data 30 aprile 2014, la produzione della copia del contratto di cessione del credito da Vodafone ad Elliot XXX con decorrenza a partire dal 29 marzo 2013, avente ad oggetto il mancato pagamento delle fatture emesse da Teletu, la quale ha omesso di fornire la richiesta documentazione. In ordine a tale questione, va peraltro precisato che in data 24 febbraio 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in avanti A.G.C.M.) ha avviato un procedimento volto a verificare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle società Ge.Ri. Xxxxxxxx Xxxxxx S.r.l. ed Xxxxxx XXX, e consistenti nell’inoltro di solleciti di pagamento con modalità aggressive tali da ingenerare il convincimento negli utenti che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto. Dapprima, in data 19 marzo 2014, l’A.G.C.M. ha disposto la sospensione dell’invio dei predetti solleciti e, successivamente, in data 17 luglio 2014, ha accertato che la condotta posta in essere dalla Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l., costituisce una pratica commerciale scorretta, vietandone la continuazione e irrogandogli idonea sanzione amministrativa pecuniaria. Nel merito, l’A.G.C.M. ha accertato che “molti crediti, ceduti da Vodafone ad Elliot XXX., per i quali sono stati inoltrati i solleciti di pagamento da parte della Ge.Ri. XXX., fossero infondati o prescritti e che ciò potesse essere desumibile dallo stesso contratto d’acqui...
Motivazione della decisione. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte meritano accoglimento, come di seguito precisato.
Motivazione della decisione. In xxx xxxxxxxxxxx, xx osserva che, in linea generale, le istanze soddisfano i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 Regolamento. Entrando nel merito, si ritiene che la richiesta della parte istante meriti accoglimento solo parziale per le motivazioni qui di seguito esposte. Con riferimento alla richiesta di rimborso sub a) di quanto fatturato in eccedenza rispetto al canone prospettato la richiesta risulta meritevole di accoglimento, seppure nei limiti che saranno indicati. Quanto acquisito all’istruttoria ha innanzitutto consentito di evidenziare un difetto di trasparenza da parte di Xxx nella fase della conclusione e dell’esecuzione del contratto, difetto che non è stato superato neppure in occasione dei reclami reiteratamente inviati dall’utente (prodotti dalla parte istante). Come dichiarato da entrambe le parti, il contratto tra la sig.ra XXX e Sky è stato concluso telefonicamente, mediante contatto del call center. L’operatore di telecomunicazioni avrebbe dovuto, in base a quanto previsto dalla normativa in vigore al momento dei fatti (Delibera Agcom 664/06/CONS), non solo fornire una serie di informazioni alla cliente al momento del contatto telefonico, ma soprattutto, provvedere all’invio di copia dell’offerta commerciale attraverso la quale la cliente sarebbe stata messa nelle condizioni di verificare la conformità della proposta con quanto prospettato dal call center al momento del contatto telefonico. In particolare, l’art. 2, comma 6, della citata Delibera Agcom 664/06/CONS così dispone: “Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all’articolo 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l’operatore comunica al titolare dell’utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell’art. 3 e dall’art. 57 del Codice del consumo”. E il successivo comma 7 prevede che “L’operatore può assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire al titolare dell’utenza il documento contrattuale, predisposto ai sens...
Motivazione della decisione. In xxx xxxxxxxxxxx, xx osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 Regolamento. Parimenti in via preliminare preme precisare che l’istanza per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione venne inizialmente indirizzata anche nei confronti di Vodafone, con cui l’utente ha raggiunto un accordo in sede di udienza di conciliazione in data 15 gennaio 2014. La controversia in esame attiene alle seguenti problematiche:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).