Nuovi impianti Clausole campione

Nuovi impianti. 1. L'ATI n. 2, se previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha la facoltà di richiedere all'Affidataria di realizzare nuovi impianti. Tali impianti dovranno essere realizzati dall'Affidataria
Nuovi impianti. 1) Il Committente, in caso di installazione di nuovi impianti in immobili di sua gestione, richiede al Manutentore di formalizzare, entro tre giorni, una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto alle stesse condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato. 2) Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche da rapportare agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l’accordo economico tra Committente e Manutentore, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto. 3) Nel caso di accordo fra le parti, il Committente invia una pre-comunicazione di accettazione del canone al Manutentore, che verrà successivamente formalizzata attraverso una variazione al contratto di manutenzione in essere. 4) La manutenzione del nuovo impianto ha inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunica al Comune, competente per territorio, la messa in esercizio dell’impianto, se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296, oppure, dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore, se trattasi di altra tipologia di impianto. Da tale data decorre il canone di manutenzione concordato per il nuovo impianto, assumendo come primo mese di addebito per intero quello di messa in esercizio dell’impianto stesso.
Nuovi impianti. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’Amministrazione richiederà a mezzo PEC al Manutentore di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone da proporre a cura del Manutentore sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire al Committente dal Manutentore, stesso mezzo, entro tre giorni dall'invio della richiesta del Committente.
Nuovi impianti. 1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) del d.lgs. 257/2016. 2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1 gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente: a) per il GNC, lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar; b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL xxx xxxxx xxxxxxxxx a 1.000 chilometri. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL. 3. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il GPL in luogo del gas naturale. 4. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani. 5. I nuovi impianti sono dotati di: a) dispositivi self-service pre-pagamento; b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano; c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; f) aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto sia dotato di attività e servizi integrativi; g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. 6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) del d.lgs. 257/2016. 7. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata. 8. I nuovi impianti aventi superficie comp...
Nuovi impianti. 1. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, il Committente richiederà a mezzo telefax al Manutentore di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone da proporre a cura del Manutentore sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire al Committente dal Manutentore, anche a mezzo telefax, entro tre giorni dall’invio della richiesta del Committente. 2. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche di rapportazione agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l’accordo economico tra Committente e Manutentore, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto. 3. Se il Committente accetta il canone per il nuovo impianto proposto dal Manutentore o successivamente corretto in accordo tra le parti, verrà inviata dal Committente, a mezzo telefax, una pre-comunicazione di accettazione del canone al Manutentore e successivamente verrà formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato. La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/10 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione concordato per il nuovo impianto assumendo come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Nuovi impianti. 1. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, verrà richiesto alla Ditta Manutentrice di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire entro sette giorni dall’invio della richiesta del Committente. 2. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche da rapportare agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l’accordo economico tra Committente e Xxxxx Manutentrice, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto. 3. Se il Committente accetta il canone per il nuovo impianto proposto dalla Ditta Manutentrice o successivamente corretto in accordo tra le parti, verrà inviata dal Committente una precomunicazione di accettazione del canone alla Ditta Manutentrice e successivamente verrà formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato.
Nuovi impianti. La necessità di intraprendere azioni atte a garantire una buona realizzazione dei nuovi impianti ed una oculata gestione delle alberature esistenti è necessaria per migliorare le condizioni vegetazionali delle stesse. Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti progettati da soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, gli elaborati di progetto dovranno rappresentare in scala adeguata lo stato attuale delle aree con l’esatta individuazione delle essenze arboree, prevedendone, ove possibile, il loro mantenimento e concordando con il competente Ufficio comunale le ipotesi di tutela. La progettazione di nuove aree di impianto a verde pubblico dovrà essere comprensiva di tutte le opere e lavori atti a garantire l’attecchimento sia delle piante, siepi, arbusti, cespugli e tappeti erbosi sia d’impianto (e.g. impianti di irrigazione) che di manutenzione (irrigazione mediante autobotte con acqua) almeno per un periodo non inferiore a due anni e dovrà essere correlata di relativo piano economico che ne assicuri la fattibilità. Eventuali riduzioni del patrimonio verde esistente a seguito nuove progettazioni saranno valutate con gli indici di valore ambientale ed ornamentale, nonché con la prescrizione di ripiantumazione nell’ambito del nuovo intervento.

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  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.