Common use of OBBLIGHI DELLE PARTI Clause in Contracts

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Conservazione Dei Documenti Informatici

OBBLIGHI DELLE PARTI. 12.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte conduttrice. InfoCamereSi intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori de gli immobili che, conformandosi alle linee guida Agidper loro natura, si impegna consumano e deteriorano per il solo effetto del loro uso normale: e così, a svolgere titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi, ecc. ecc.; sono pure a carico della parte conduttrice le attività riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di conservazione affidate dall’Ente produttore ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.). 2.2 Le riparazioni straordinarie de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte concedente. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell’edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione. La parte conduttrice deve corrispondere alla parte concedente, durante la concessione del godimento, l'interesse (nella misura del tasso legale) delle somme spese per le riparazioni straordinarie (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese) (art. 1005 c.c.). 2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine della concessione del godimento senza interesse (art. 1006 c.c.). 2.4 Se durante la concessione del godimento un terzo commette usurpazione de gli immobili o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla parte concedente. La parte conduttrice può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore de gli immobili o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare su gli immobili; la parte conduttrice deve in questi casi chiamare in giudizio la parte concedente (art. 1012 c.c.) 2.5 Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto la concessione del godimento sono sopportate dalla parte concedente e dalla parte conduttrice in proporzione del rispettivo interesse (art. 1013 c.c.). 2.6 La parte conduttrice ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti dalla stessa apportati a gli immobili se ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con quanto la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificataparte conduttrice non eserciti, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodicatermini convenuti, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità diritto all’acquisto di cui al successivo artART. 84 e detti miglioramenti sussistano al momento della restituzione de gli immobili. L’indennità sarà pari alla minor somma tra l’importo della spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito da gli immobili per effetto dei miglioramenti apportati. Si applica la disposizione dell’art. 985, u.c., c.c. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici 2.7 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica de gli immobili, e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle norme sulla produzione vigenti disposizioni di legge e sui sistemi regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. Nell’eseguire le addizioni dovranno, inoltre, essere rispettate le eventuali specifiche prescrizioni poste dal Regolamento di gestione dei documenti informaticiCondominio. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto all’acquisto di cui al successivo ART. 4, ha diritto di togliere le addizioni dalla stessa eseguite se ciò possa farsi senza nocumento de gli immobili, salvo che la parte concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In particolarequesto caso deve essere corrisposta alla parte conduttrice un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Si applica la diposizione dell’art. 986, l’Ente produttore garantisce u.c., c.c. 2.8 La parte conduttrice non potrà, invece, apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigentespesa. 82.9 Con riguardo alle spese condominiali tra le parti si conviene quanto segue: - le spese condominiali ordinarie vengono assunte a proprio carico dalla parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione de gli immobili (come, peraltro, già convenuto al precedente punto 2.1) - per le spese straordinarie troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione 1005 c.c. (salva la facoltà per le parti, di volta in volta designatovolta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese). Le parti prendono atto che: - parte concedente e parte conduttrice rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi condominiali; - il diritto di voto nelle assemblee su ordini del giorno relativi ad affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni spetterà alla parte conduttrice; - il diritto di voto, nelle altre assemblee, spetterà alla parte concedente a meno che la parte conduttrice intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 2.3 (e di cui all’art. 1006 c.c.), nel qual caso l’avviso di convocazione dovrà essere comunicato sia alla parte concedente che alla parte conduttrice; il tutto in applicazione dei principi desumibili dall’art. 67, commi 6, 7, 8, disp. att., cod. civ.)

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Samples: Contratto Di Concessione Del Godimento Con Diritto Di Acquisto

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, InfoCamere si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, produttore e nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, dando comunicazione sul portale medesimo delle eventuali modifiche. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere InfoCamere, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 65. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla dal presente convenzione contratto con le modalità di cui al successivo art. 8. 76. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 87. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Servizio Di Conservazione Dei Documenti Informatici

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, n.q. InfoCameredi soggetto beneficiario dell'intervento di cui all'art.1 del presente accordo, conformandosi alle linee guida Agidadotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamerenonché i relativi aggiornamenti annuali; iia) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione della Regione – Ufficio Speciale per la Progettazione – gli atti propedeutici, se già posti in essere (es: P.T.OO.PP. vigente, relazione geologica, indagini geognosti- che, progetto preliminare o di InfoCamere fattibilità tecnica ed economica etc...), alla redazione del progetto de- finitivo e/o esecutivo dell' intervento da realizzare; b) ad acquisire il Manuale Codice Unico del Progetto (CUP); c) a nominare, con atto formale, il Responsabile Esterno dell'Operazione (REO), come previ- sto dai SIGECO di conservazione riferimento, con il compito tra gli altri di monitorare l'intervento nel Sistema In- formatico Caronte sotto il profilo finanziario, procedurale e fisico; d) a trasmettere alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mo- bilità e dei Trasporti - il progetto esecutivo approvato sotto il profilo amministrativo, corredato delle autorizzazioni previste, la scheda Caronte dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, il nomina- tivo del REO e delle approvazioni amministrative e tecniche. L'importo del progetto non potrà ecce- dere l'importo previsto all'art. 1; e) ad aggiornare e validare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico, procedurale ed economico; f) a richiedere le risorse al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – CdR/UCO; g) a procedere, ottenute le somme richieste, ai pagamenti nei confronti delle ditte appaltatrici degli interventi previsti nel presente accordo, sulla base degli stati d'avanzamento lavori (SAL) e dei certificati di pagamento predisposti e trasmessi dal Dipartimento Regionale Tecnico; h) a trasmettere all’U.C.O. i vari stati di avanzamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e tutta la documentazione tecnica e amministrativa fornita dal D.R.T., metten- do, nel contempo, a conoscenza il beneficiario, e a caricare i dati sul sistema di monitoraggio; i) ad inviare al Centro di Responsabilità (CdR) l’attestazione delle spese effettivamente soste- nute e quietanzate o documentazione avente medesimo valore probatorio nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, non già precedentemente trasmessa in occasione di ciascuna domanda di rimborso; j) ad inviare al Centro di Responsabilità (CdR) gli atti di chiusura dell'operazione; k) a prendere in carico le opere realizzate a seguito del positivo certificato di regolare esecu- zione o certificato di collaudo. La Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D.lgs.n.50/2016 e successive modi- fiche ed integrazioni e dalle relative Linee guida dell’ANAC e, in particolare, tra le altre, in esecu- zione del presente Accordo, provvede: a) a nominare, con atto formale, il Responsabile Unico del Procedimento - RUP- ed i documenti previsti dalla normativa vigentecompo- nenti del gruppo di progettazione, curandone direzione lavori e sicurezza; b) a verificare il relativo aggiornamentoprogetto, ai sensi dell'art. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi 26 del D.lgs. n.50/2016 e formati disponibili nel sistema Infocamere.successive modifiche ed integrazioni; 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna c) a trasmettere i documenti informatici al Libero Consorzio Comunale di Trapani il progetto esecutivo verificato, vali- dato e approvato tecnicamente, per la successiva approvazione amministrativa; d) a emettere determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.n. 50/2016 e successive modi- fiche ed integrazioni; e) a nominare la Commissione di gara ed a espletare le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale procedure di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi gara sino alla proposta di produzione e aggiudicazione o trasmissione degli atti agli Uffici degli UREGA per quanto di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.competenza;

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Samples: Accordo Istituzionale

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1Le Parti si impegnano ad avviare i test di connettività di cui all'Articolo 4, punto 3) che precede entro 120 (centoventi) giorni di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo. InfoCamereGli oneri per l'attivazione del servizio sono a carico delle Parti, conformandosi alle linee guida Agid, si impegna a svolgere ciascuna per le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione propria competenza. Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dall'Articolo 3, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del processo di conservazione, in settore dei pagamenti. In conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale nelle Linee Guida, il Prestatore Aderente può avvalersi di conservazione dell’Ente produttore; viiisoggetti terzi (Intermediari Tecnologici) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema gestire l'attività di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione interconnessione con il Nodo dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazionePagamenti-SPC, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione preventiva e tempestiva informazione all'Agenzia con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informaticiall'Articolo 10. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili in coerenza con la funzione delega di conservazione cui all’articolo 10 del presente accordo, il Prestatore Aderente per ogni singolo servizio di pagamento indicato nel Catalogo Dati Informativi, può esercitare la facoltà di cui al comma che precede, inserendo il codice fiscale del soggetto Intermediario Tecnologico nel campo identificativo Intermediario del relativo servizio di pagamento. L'affidamento dell'esercizio di tali funzioni a soggetti terzi non deve degradare la qualità e rispondenti la sicurezza dei servizi erogati dal Prestatore Aderente, né impedire all'Agenzia le attività di controllo e monitoraggio dei servizi di pagamento erogati dal Prestatore Aderente. Il Prestatore Aderente si assume ogni responsabilità in merito alla sicurezza e al funzionamento delle attività di interconnessione affidate a terzi, rimanendo comunque responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del servizio, ancorché imputabili ai terzi intermediari. In coerenza con la delega di cui all’articolo 10 del presente accordo, il Prestatore Aderente delega il proprio Referente ad inviare, modificare e/o aggiornare nel tempo il Catalogo Dati Informativi, anche al fine di esercitare la facoltà di avvalersi di Intermediari Tecnologici. Il Catalogo Dati Informativi deve essere inviato via PEC dal Referente Prestatore Aderente, sia all’Agenzia che alla casella di posta elettronica XxxxxxxxxxXxxxXxx@xxx.xx o ad altra casella di posta elettronica indicata dal Referente Agenzia al Referente Prestatore Aderente, affinché, previa esecuzione dei debiti controlli da parte dell’Agenzia, quest’ultima lo possa rendere operativo sul Nodo dei Pagamenti-SPC. (Integrazione automatica dell'accordo e diritto di recesso unilaterale) Laddove, in pendenza dell'efficacia del presente accordo, le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale dovessero essere modificate e/o integrate, le nuove disposizioni come modificate e/o integrate contenute nelle stesse Linee Guida risulteranno inserite nel presente accordo quale parte integrante dello stesso, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza alcun ulteriore consenso tra le Parti. In caso di modifica e/o integrazione delle Linee Guida, al fine di consentire al Prestatore Aderente i necessari adeguamenti tecnici e operativi, l'inserimento delle nuove disposizioni nel presente accordo sarà efficace dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui le modifiche e/o integrazioni saranno rese note. Anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigenteconcordato ai commi che precedono, ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 90 (novanta) giorni di calendario, senza che per il solo esercizio del diritto di recesso possa essere preteso dall'altra Parte alcun rimborso, risarcimento o indennizzo. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Service Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolareL’Acquirente sarà tenuto a: i) gestione 6.1 Fornire un ormeggio sicuro. Tutti i costi imputabili alla congestione del processo terminale o dell’ormeggio saranno a carico dell’Acquirente. 6.2 Pagare tutti i costi e le spese portuali, ivi inclusi eventuali costi assicurativi. 6.3 Accertarsi e garantire che le cisterne della nave siano pulite ed idonee a ricevere il Prodotto nel rispetto delle normative e delle best practices di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodicasettore, con cadenza particolare ma non esclusivo riferimento a quelle inerenti la garanzia della qualità del prodotto. Il Venditore non sarà responsabile di eventuali alterazioni del prodotto conseguenti ad una non adeguata pulizia delle cisterne ovvero alla inidoneità di queste ultime a ricevere il prodotto. 6.4 Verificare che il Bunker, che potrebbe essere già a bordo bettolina o autobotte, sia compatibile con quello ordinato al Venditore. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile dei problemi causati dall’incompatibilità tra i due prodotti. 6.5 Comunicare al Venditore l’ora esatta di consegna del Bunker. L’omissione da parte dell’Acquirente di tale comunicazione libererà il Venditore dal proprio obbligo di consegnare il Prodotto e il relativo ordine si riterrà annullato. 6.6 Prendere tempestivamente in consegna il Bunker. L’Acquirente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore di tutti gli eventuali costi di cui a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le spese di controstallia della bettolina o le ore di lavoro straordinario dell’autobotte dovuti al suo ritardo nel prendere in consegna il Prodotto. 6.7 Pagare il corrispettivo del Bunker e i costi indicati al successivo articolo 10. 6.8 Nel caso in cui la nave, per qualsivoglia ragione, arrivi con un ritardo superiore ai cinque annigiorni rispetto all’ETA (Estimated Time of Arrival) riportato nella Conferma del Bunker, dell’integrità degli archivi rimborsare al Venditore tutti i costi e le spese dovute al ritardato arrivo della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi nave, fermo restando in ogni caso che il Venditore sarà liberato dall’obbligo di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzaconsegnare il Bunker. 26.9 Pagare tutti i costi e rimborsare al Venditore tutte le spese e gli oneri conseguenti all’inadempimento da parte dell’Acquirente medesimo ad una o più obbligazioni previste nel paragrafo 6.1. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxIl Venditore sarà tenuto a: 6.10 Verificare che il Prodotto da consegnare sia conforme alle specifiche richieste. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi6.11 Consegnare il Bunker all’Acquirente nei termini concordati. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere 6.12 Consegnare all’Acquirente il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti quantitativo richiesto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigenteal successivo paragrafo 7.1, fermo restando, in ogni caso, che la determinazione della quantità vincolante è quella indicata ai paragrafi 7.3 e 7.4 6.13 Emettere formale fattura a fronte della vendita del Bunker. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Condizioni Generali Per La Vendita Di Prodotti

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere2.2.1 All’Azienda compete: - l’attività di programmazione e di monitoraggio dell’attività .che sarà effettuata a cura dei Direttori delle Strutture interessate - la compilazione della cartella clinica per la parte di competenza del personale sanitario aziendale e l’alimentazione del relativo flusso informativo Il rispetto, conformandosi alle linee guida Agidda parte del personale aziendale delle norme di igiene, si impegna sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di far rispettare i regolamenti interni della Casa di Cura Fornire alla Casa di Xxxx e tenere aggiornato l’elenco completo del personale medico/infermieristico autorizzato a svolgere attività presso la stessa. L’Azienda mette a disposizione: - in orario di lavoro il personale medico delle Strutture sanitarie aziendali interessate per l’attività di sala operatoria, per le attività post-operatorie e per le attività ambulatoriali - in orario di conservazione affidate dall’Ente produttore ed lavoro altro personale dell’Azienda necessario per lo svolgimento in particolare: i) gestione sicurezza delle prestazioni sanitarie - il collegamento informatico alla cartella clinica e ai programmi necessari per l’espletamento dell’attività La documentazione cartacea su modelli dell’Azienda necessaria a garantire il corretto percorso clinico- assistenziale del processo paziente - i farmaci, i presidi e quant’altro necessario per l’attività di conservazione, cui allo scopo e che non sia nelle immediate disponibilità della Casa di Cura. Il costo di tali materiali sarà portato in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale riduzione dell’importo del service nei limiti di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione una percentuale massima del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione 30% del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio valore del DRG. La responsabilità della corretta funzionalità registrazione del sistema materiale di conservazione;cui sopra è del Direttore della Struttura Operativa Aziendale interessata. La necessità di farmaci, presidi e tecnologie di difficile reperimento dovrà essere segnalata dalle Strutture sanitarie aziendali prima del ricovero dei pazienti in Casa di Cura e riportata sulla documentazione clinica che accompagna il paziente. v) verifica periodica2.2.2 La Casa di Cura assicura: - la presenza medica non specialistica sulle 24 ore per assistenza durante la degenza e per i turni di guardia notturni, prefestivi e festivi; - la presenza di personale infermieristico e addetto all’assistenza della sala operatoria e del reparto di degenza per tutto il percorso fino alla dimissione, comprese eventuali urgenze festivi e notturne; - il personale medico anestesista per assistenza durante la permanenza dei pazienti presso la Società, comprese eventuali urgenza festive e notturne; - i servizi di laboratorio e diagnostica per immagini in pre-ospedalizzazione e durante la degenza; - la disponibilità degli spazi operatori in accordo con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessariole esigenze del personale dell’Azienda, per ripristinare i giorni necessari ad effettuare il numero di interventi concordato, compresa la corretta funzionalitàstrumentazione richiesta dagli specialisti dell’Azienda specificando a questo riguardo che la prestazione chirurgica deve essere eseguita con tecniche e presidi che garantiscano l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni rispetto al DRG di assegnazione; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza - i servizi generali, la ristorazione, il servizio lavanderia, le utenze, le pulizie e lo smaltimento dei formatirifiuti ospedalieri; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Healthcare Agreements

OBBLIGHI DELLE PARTI. 12.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte conduttrice. InfoCamereSi intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori de gli immobili che, conformandosi alle linee guida Agidper loro natura, si impegna consumano e deteriorano per il solo effetto del loro uso normale: e così, a svolgere titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi, ecc. ecc.; sono pure a carico della parte conduttrice le attività riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di conservazione affidate dall’Ente produttore ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.). 2.2 Le riparazioni straordinarie de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte concedente. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell’edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione. La parte conduttrice deve corrispondere alla parte concedente, durante la concessione del godimento, l'interesse (nella misura del tasso legale) delle somme spese per le riparazioni straordinarie (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese) (art. 1005 c.c.). 2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine della concessione del godimento senza interesse (art. 1006 c.c.). 2.4 Se durante la concessione del godimento un terzo commette usurpazione de gli immobili o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla parte concedente. La parte conduttrice può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore de gli immobili o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare su gli immobili; la parte conduttrice deve in questi casi chiamare in giudizio la parte concedente (art. 1012 c.c.) 2.5 Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto la concessione del godimento sono sopportate dalla parte concedente e dalla parte conduttrice in proporzione del rispettivo interesse (art. 1013 c.c.). 2.6 La parte conduttrice ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti dalla stessa apportati a gli immobili se ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con quanto la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificataparte conduttrice non eserciti, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodicatermini convenuti, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità diritto all’acquisto di cui al successivo artART. 84 e detti miglioramenti sussistano al momento della restituzione de gli immobili. L’indennità sarà pari alla minor somma tra l’importo della spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito da gli immobili per effetto dei miglioramenti apportati. Si applica la disposizione dell’art. 985, u.c., c.c. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici 2.7 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica de gli immobili, e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle norme sulla produzione vigenti disposizioni di legge e sui sistemi regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. Nell’eseguire le addizioni dovranno, inoltre, essere rispettate le eventuali specifiche prescrizioni poste dal Regolamento di gestione dei documenti informaticiCondominio. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto all’acquisto di cui al successivo ART. 4, ha diritto di togliere le addizioni dalla stessa eseguite se ciò possa farsi senza nocumento de gli immobili, salvo che la parte concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In particolarequesto caso deve essere corrisposta alla parte conduttrice un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Si applica la diposizione dell’art. 986, l’Ente produttore garantisce u.c., c.c. 2.8 La parte conduttrice non potrà, invece, apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigentespesa. 82.9 Con riguardo alle spese condominiali tra le parti si conviene quanto segue: - le spese condominiali ordinarie vengono assunte a proprio carico dalla parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione de gli immobili (come, peraltro, già convenuto al precedente punto 2.1) - per le spese straordinarie troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione 1005 c.c. (salva la facoltà per le parti, di volta in volta designatovolta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese). Le parti prendono atto che: - parte concedente e parte conduttrice rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi condominiali; - il diritto di voto nelle assemblee su ordini del giorno relativi ad affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni spetterà alla parte conduttrice; - il diritto di voto, nelle altre assemblee, spetterà alla parte concedente a meno che la parte conduttrice intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 2.3 (e di cui all’art. 1006 c.c.), nel qual caso l’avviso di convocazione dovrà essere comunicato sia alla parte concedente che alla parte conduttrice; il tutto in applicazione dei principi desumibili dall’art. 67, commi 6, 7, 8, disp. att., cod. civ.) 6

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Samples: Contratto Di Concessione Del Godimento Con Diritto Di Acquisto

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamereIl presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, conformandosi alle linee guida Agidai fini dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali Assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Palma di Montechiaro., si impegna impegna: - a svolgere conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; - a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le attività decisioni relative al servizio; - ad informare tutto il personale di conservazione affidate dall’Ente produttore cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti; - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; - a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all’oggetto del servizio; - a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in particolare: i) gestione esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del processo Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014); - a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di conservazionenon trovarsi in rapporti di coniugio, in conformità parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la normativa vigente prevenzione della corruzione e con quanto descritto nel Manuale per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014). L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di conservazione dell’Ente produttoretrasparenza e integrità, nel Manuale già disciplinati dal Codice di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto comportamento, nonché le misure di versamento secondo le modalità prevenzione della corruzione previste nel Manuale P.T.P.C. e gli obblighi di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione pubblicazione dei documenti, atti e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel programma triennale trasparenza e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzaintegrità (P.T.T.I.). 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Service Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere10.1 Il Servizio è stato predisposto sulla base delle informazioni, conformandosi alle linee guida Agiddei parametri e dei dati forniti dal Richiedente. 10.2 Durante i primi 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti effettueranno congiuntamente tutte le opportune verifiche al fine di accertare l’aderenza delle suddette informazioni, parametri e dati alla configurazione del Servizio. 10.3 Il Richiedente si impegna a svolgere le attività fornire la propria piena disponibilità ad effettuare il collaudo congiuntamente a TIM nel termine dalla stessa indicato nella lettera di conservazione affidate dall’Ente produttore ed pronti al collaudo o in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti quello diverso indicato dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzaRichiedente stesso. 210.4 Le variazioni di consistenza della Rete del Richiedente dovranno essere preventivamente concordate con TIM. InfoCamere si impegna inoltre In caso di mancata comunicazione delle variazioni da parte del Richiedente, lo stesso sarà l’esclusivo responsabile di eventuali danni a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxTIM o a terzi connessi o conseguenti a tale comportamento. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà 10.5 In caso di richiedere in ogni momento la produzione traslochi e spostamenti effettuati da Terzi o dal Richiedente stesso, TIM non sarà responsabile di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi.eventuali interruzioni del Servizio, 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore 10.6 Il Richiedente si impegna a predisporre non cedere in uso a terzi, in tutto o in parte il Servizio e a non permettere a terzi l’uso della soluzione di Rete senza la preventiva autorizzazione scritta di TIM. L’accesso ed a mettere a disposizione il trasporto del traffico è ad uso esclusivo del Richiedente e non può essere consentito ad altri salvo preventiva autorizzazione scritta di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema InfocamereTIM. 6. L’Ente produttore potrà modificare 10.7 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di TIM o di suoi Subfornitori, TIM non sarà ritenuta responsabile per danni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzione dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Richiedente e/o da terzi a seguito e/o in occasione di malfunzionamento della Rete, degli apparati o comunque riconducibili all’accesso da parte del Richiedente agli apparati di connettività e modifica delle configurazioni degli stessi, o di altro durante l’erogazione del Servizio, né sarà ritenuta ad alcun titolo responsabile per il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8contenuto delle informazioni che verranno trasmesse attraverso il Servizio. 7. L’Ente produttore si impegna 10.8 Fatti salvi gli obblighi del Richiedente, TIM non sarà responsabile né dell’utilizzo improprio e/o fraudolento da parte del Richiedente e/o di terzi del Servizio e degli eventuali apparati forniti, né di qualsiasi danno causato al Richiedente e/o a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale Terzi in conseguenza del mancato o difettoso funzionamento di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che qualunque apparecchiatura installata presso il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigenteRichiedente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Servizio Tim Sinfonia

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, si Il presente contratto impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità il gestore del sistema di conservazione; v) verifica periodicaancillare e la Banca d’Italia a operare con diligenza, con cadenza non superiore ai cinque annicorrettezza ed efficienza, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione nonché all’osservanza delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzapresenti “Norme”. 2. InfoCamere si impegna inoltre La Banca d’Italia, nel ruolo di detentrice del conto tecnico TIPS AS e di depositaria delle somme ivi depositate dagli aderenti al sistema ancillare che fruiscono di tale conto: - acquista la proprietà delle somme depositate sul suddetto conto tecnico ed è obbligata a predisporre custodirle, a restituirle, nonché a trasferirle con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS; - attribuisce in TIPS al gestore del sistema ancillare i ruoli di instructing party e tenere aggiornate di liquidity manager con riferimento al conto tecnico suddetto, per le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxfinalità di cui all’art. 4, commi 2 e 3; - rende noti al gestore del sistema ancillare, con le modalità previste nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, i nominativi dei depositanti che hanno perfezionato il contratto con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico TIPS AS; - fornisce al gestore del sistema ancillare assistenza e supporto operativo negli orari e con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, limitatamente a quanto in essa precisato. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti “Norme” o richiesto dalla legge, la Banca d’Italia utilizza, nei limiti dell’ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti “Norme”, senza garanzia di risultato. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore Il gestore del sistema ancillare: - è tenuto ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi previsti dall’EPC per i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio che hanno dichiarato all’EPC medesimo di operare come SEPA Scheme compliant CSM per gli SCT Inst; - è tenuto a utilizzare il conto tecnico TIPS AS, detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore medesimo, esclusivamente per consentire il regolamento di SCT Inst di pertinenza degli aderenti al sistema ancillare che hanno assunto il ruolo di depositanti e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare che si avvalgono di questi ultimi per il loro regolamento; - deve rendere disponibile la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzionefruizione del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia agli aderenti al sistema ancillare che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati conformità di tali requisiti a quanto previsto dal presente contratto, dal contratto sottoscritto dai depositanti con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico TIPS AS e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, nonché a quanto previsto in materia di accesso ai sistemi di pagamento dall’art. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione 30 del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agidd.lgs. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente27 gennaio 2010, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazionen. 11; - deve comunicare alla Banca d’Italia, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale tempistiche indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, l’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico dedicato al sistema ancillare medesimo sui quali il singolo depositante vanta il diritto di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informaticicredito alla restituzione ai sensi dell’art. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore 1834 del codice civile; - è tenuto a comunicare ad InfoCamere prontamente alla Banca d’Italia i nominativi dei depositanti che hanno cessato, per qualsiasi motivo, di aderire al sistema ancillare; - è tenuto a restituire in TIPS nel più breve tempo possibile ai titolari di conti TIPS DCA/conti tecnici TIPS AS, che non hanno il nominativo ruolo di depositante, i fondi da essi accreditati mediante ordini di trasferimento di liquidità sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia e a non computare tali fondi nelle quote del Responsabile della conservazione saldo del conto tecnico suddetto imputabili agli aderenti al sistema ancillare che hanno il ruolo di depositante; - qualora la Banca d’Italia sia destinataria di atti impeditivi, deve porre in essere senza indugio quanto previsto in materia dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS; - deve adottare appropriate misure di recovery e soluzioni di contingency al verificarsi di malfunzionamenti che ostacolino la regolare fruizione da parte dei depositanti del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia e a risolvere tali malfunzionamenti nel più breve tempo possibile; - è tenuto a rispettare, unitamente alle previsioni del presente contratto, i principi e le norme di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio di volta in volta designatoapplicabili; - si impegna ad adeguare prontamente la disciplina del proprio sistema ancillare, qualora intervengano modifiche del presente contratto; - si presume a conoscenza di e deve rispettare tutti gli obblighi a suo carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque SCT Inst regolato nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia; - deve comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia ogni evento che lo riguardi e che possa avere rilevanza in relazione al presente contratto.

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Samples: Guida Per Gli Operatori

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, Ciascuna Parte si impegna in esecuzione del presente Accordo a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità propria competenza con la normativa vigente massima cura e con quanto descritto nel Manuale diligenza, nonché a tenere informata l’altra parte sulle attività effettuate. Nello specifico a) La Città metropolitana di conservazione dell’Ente produttoreRoma Capitale si impegna a: • Acquistare una unità mobile che preveda all’interno il seguente allestimento: - Uno spazio per l’effettuazione di mammografie, nel Manuale appositamente schermato per l’esposizione a raggi X e dotato di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto mammografo digitale di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) ultima generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificatawork-station per la refertazione immediata degli esami, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure nel Capitolato Tecnico approvato con la Determinazione Dirigenziale 5224 del 18/12/2019. - uno spazio per visite cliniche senologiche ed ecografie mammarie, con lettino, e risorse necessarie per la sicurezza fisica refertazione (pc, stampante, gestionale archiviazione dati e logica referti, etc.), secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico approvato con la sopracitata Determinazione Dirigenziale. • concedere la suddetta unità mobile in gestione con ogni connessa responsabilità d’uso e manutenzione, per 24 (ventiquattro) mesi in comodato d’uso gratuito con registrazione presso il P.R.A. al Policlinico Gemelli per lo svolgimento dell’attività di prevenzione senologica, in via prioritaria per le donne in condizioni di disagio sociale od economico, presso i Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, con l’esclusione del sistema Comune di conservazione;Roma; • dare la massima diffusione al progetto in parola, attraverso i propri canali di informazione istituzionali quali il portale della Città Metropolitana di Roma Capitale e a promuovere il presente progetto presso le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano e presso altri enti ed istituzioni quali, ad esempio, Roma Capitale, Ufficio scolastico regionale del Lazio ecc. ixb) assistenza Il Policlinico Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS si impegna a: • Assumere tutte le spese derivanti dall’utilizzo della suddetta autovettura che sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna, altresì, a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso del suddetto veicolo, comprese le apparecchiature tecniche montate sul mezzo per l’effettuazione delle visite cliniche senologiche ed ecografie mammarie, oltre al lettino e alle risorse necessarie per la refertazione (pc, stampante, gestionale archiviazione dati e referti, etc.) come indicate all’interno del Capitolato Tecnico approvato con la sopracitata Determinazione Dirigenziale, e comprese le spese afferenti all’assicurazione R.C. auto e alla tassa automobilistica (bollo auto). Si precisa che entro 30 giorni dalla stipula del comodato la parte comodataria dovrà provvedere alla presentazione al PRA dell’ istanza di modifica dell’intestatario del mezzo con il MOD TT2119 allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della parte proprietaria del mezzo assumendo così formalmente e direttamente ogni onere fiscale e amministrativo relativo al mezzo, tra cui le eventuali sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, per cui il contratto di assicurazione R.C.A. dovrà essere intestato alla parte comodataria e le tasse di possesso riporteranno l’indicazione della parte comodataria con obbligo per la parte comodataria di dare formale assicurazione e documentazione dell’assolvimento degli obblighi fiscali e assicurativi relativi al mezzo. Costituirà presupposto per l’esecuzione del comodato e la sua decorrenza la consegna del mezzo al Policlinico Gemelli, previa presentazione della documentazione relativa agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento adempimenti di assicurazione e registrazione al P.R.A ed ogni connessa attività da parte del comodatario. • Mettere a disposizione proprio personale sanitario specializzato incaricato di effettuare nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, con l’esclusione del Comune di Roma Capitale, lo svolgimento – nell’ambito del progetto regolato dal presente accordo – delle visite cliniche, degli esami diagnostici e delle consulenze nei diversi settori di competenza al fine di svolgere attività di verifica prevenzione nella lotta al tumore del seno, secondo il calendario che dovrà essere, di volta in volta, preventivamente concordato fra le Parti. • Mettere a disposizione il personale per i compiti di accoglienza e registrazione delle utenti, nonché di vigilanzaarchiviazione dei dati, anche valendosi di personale messo a disposizione da soggetti (associazioni non profit, istituzioni locali, etc.) che, ai sensi del successivo articolo 5, intendano collaborare ai fini dell’attuazione del progetto. • Programmare e calendarizzare la sopradescritta attività da condividere con la Città metropolitana di Roma Capitale, prevedendo almeno una giornata di prevenzione in ciascuno dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, con esclusione del Comune di Roma Capitale nell’arco di 24 (ventiquattro) mesi oppure prevedendo più giornate che comprendano piccoli comuni limitrofi. • Provvedere, anche attraverso la collaborazione con aziende partner e altre associazioni coinvolte nel progetto (previa formale convenzione): - all’organizzazione e alle spese di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale coinvolto nelle varie tappe del progetto; - all’interfaccia operativa con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni territoriali coinvolte per ogni tappa, al fine di assicurare gli opportuni permessi per lo svolgimento delle attività, nonché con gli Enti preposti per l’utilizzo dell’apparecchio mammografico nel rispetto del decreto legislativo n. 101/2020; - alle necessità logistiche di ogni tappa prevista dal progetto attraverso la progettazione e la realizzazione degli allestimenti necessari. 2. InfoCamere si impegna inoltre c) Entrambe le Parti: • provvederanno, in sinergia tra loro, a predisporre e tenere aggiornate garantire che le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà iniziative virtuose di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla prevenzione senologica previste nella presente convenzione vengano realizzate in pieno coordinamento con le modalità ASL del territorio e con gli organi della Regione che sovraintendono ai programmi istituzionali di screening del tumore del seno e che hanno espresso, con la nota richiamata nelle premesse, la propria condivisione all’attuazione del progetto; • provvederanno in sinergia fra loro, a coinvolgere le Amministrazioni comunali e le Associazioni del territorio, con l’obiettivo di organizzare un calendario concordato congiuntamente per lo svolgimento di nuove giornate di attività di tutela della salute femminile; • potranno concordare lo svolgimento di seminari educativi su tematiche di sana alimentazione, sport e attività fisica, da svolgere – con il coordinamentodel Policlinico Gemelli (e l’eventuale partecipazione di altri soggetti, ai sensi del successivo articolo 5) – durante una o più delle giornate di prevenzione organizzate ai sensi del presente Accordo. • potranno inoltre concordare – sempre durante tali giornate – lo svolgimento, da parte del Policlinico Gemelli (ancora una volta, con l’eventuale partecipazione dei soggetti di cui al successivo artarticolo 5) di progetti di ricerca epidemiologica, attraverso la raccolta di dati sulle abitudini alla prevenzione nella popolazione delle regioni meridionali effettuata con interviste 1 ad 1 alle donne che decidano di aderire al progetto. 8• Concorderanno le modalità affinché il disegno grafico dell’Unità Mobile includa nelle fiancate e nel retro di ciascun mezzo i loghi della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Policlinico Gemelli, così da assicurare adeguata visibilità alla partnership. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Collaboration Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. Con la stipula della presente convenzione, il beneficiario si obbliga: - a costituire un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative, esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti all’iniziativa di cui all’articolo 1; - ad accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le norme di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007. InfoCamereAnalogamente il beneficiario si obbliga espressamente ad accettare quanto previsto agli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo, conformandosi alle linee guida Agidcontenenti gli impegni e gli obblighi ai quali il Comune di Napoli e il beneficiario sono tenuti a conformarsi, si impegna nonché quanto previsto all’articolo 8, che contiene le otto clausole cui deve attenersi il medesimo beneficiario, ove ricorrano gli ambiti applicativi; - a svolgere realizzare le attività progettuali conformemente a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dal Comune di conservazione affidate dall’Ente produttore ed Napoli; - ad apportare all’offerta tecnica le variazioni che il Comune di Napoli riterrà opportune in particolare: i) gestione del processo relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessariorealizzazione; - alla presentazione, per ripristinare tutta la corretta funzionalità; adozione durata del progetto, di analoghe misure report tecnico-economici con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica xxxxxxx xxxxxxxxxx, e di vigilanza. 2un report con rendicontazione finale, che devono comunque essere approvati dall’amministrazione comunale e redatti sulla scorta delle prescrizioni che verranno impartite; - a nominare il responsabile di cui al punto 10 dell’avviso pubblico; - a garantire le attività previste in progetto per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di stipula della presente convenzione; - a garantire che l’iniziativa proposta non riveste scopo di lucro. InfoCamere - in caso di controversia con il comune di Napoli, a eleggere con apposita dichiarazione domicilio legale presso il foro di Napoli; L’amministrazione comunale si impegna inoltre a predisporre obbliga: - ad effettuare i trasferimenti al beneficiario ai sensi e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8all’ articolo 7 dell’avviso; - a garantire, per il primo anno, la pubblicità delle attività di progetto tramite la messa a disposizione dei propri spazi istituzionali; - a contribuire alla definizione di percorsi e accessi alla zona del centro antico. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Partnership Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamereIl tirocinio formativo tecnico/pratico, conformandosi alle linee guida Agid, si impegna a svolgere le attività svolto dagli studenti iscritti al Corso di conservazione affidate dall’Ente produttore ed Laurea in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del Fisioterapia non costituisce rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iiilavoro, anche ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzaLegge n. 196/1997. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxIl tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dall’Assistente di tirocinio/Tutore. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà Gli obiettivi del tirocinio sono stabiliti dal curriculum di richiedere studi in ogni momento la produzione coerenza con gli obiettivi didattici approvati dal Consiglio di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati Corso e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessicondivisi con il Soggetto Ospitante. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione e mantenere l’iscrizione orientamento di ogni singolo studente è seguita e verificata da un Tutor o Assistente di Tirocinio designato dal Direttore delle attività didattiche in veste di Responsabile didattico-organizzativo e da Tutor/Assistente di tirocinio interno individuato dal Soggetto Ospitante; ciò al fine di svolgere un ruolo di riferimento e di garanzia del proprio servizio percorso professionalizzante in tutte le sue parti. Il numero dei Tutor/Assistente di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace tirocinio deve essere adeguato e concordato in relazione al numero degli studenti afferenti. L’impegno orario relativo all’incarico di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente ProduttoreXxxxx/Assistente di tirocinio rientra nell’orario di lavoro contrattuale. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione La funzione di InfoCamere il Manuale Tutor/Assistente di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocameretirocinio viene assegnata annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta del Coordinatore del Soggetto Promotore. 6. L’Ente produttore potrà modificare Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di Corso in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio presso il Manuale Soggetto Ospitante, all’inizio di conservazioneogni Anno Accademico viene predisposto su proposta del Direttore delle Attività didattiche, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con un progetto formativo tecnico-pratico comprendente: - i nominativi dei tirocinanti; - le strutture ed il settore del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio; - gli obiettivi formativi da raggiungere; - gli indicatori per la valutazione delle competenze raggiunte; - le modalità specifiche di cui al successivo art. 8svolgimento del tirocinio, con l’indicazione della durata e dei tempi di presenza; - i nominativi dei Tutor/Assistente di tirocinio di riferimento interno del Soggetto Ospitante; - gli estremi identificativi delle coperture assicurative contro gli Infortuni e la Responsabilità Civile. 7. L’Ente produttore si impegna Le competenze acquisite dallo studente con le attività formative di tirocinio sono sottoposte a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale valutazione da parte dei Tutor/Assistente di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi tirocinio attraverso la compilazione di produzione e apposite schede di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigentevalutazione. 8. L’Ente produttore È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale: - assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell’attività; - aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie; - necessario per colmare le vacanze in organico; - sospeso per Cassa Integrazione. 9. Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto ovvero necessarie per acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. 10. Il tirocinio ha carattere curriculare, secondo le previsioni della Delibera Regionale citata in premessa ed è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione escluso pertanto dall’obbligo di volta in volta designatocomunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell’art. 1 Legge n. 296/2006.

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Samples: Convention for the Conduct of Training Activities and Curricular Internships Related to the Degree Course in Physiotherapy at the University of Pavia

OBBLIGHI DELLE PARTI. 12.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte conduttrice. InfoCamereSi intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori de gli immobili che, conformandosi alle linee guida Agidper loro natura, si impegna consumano e deteriorano per il solo effetto del loro uso normale: e così, a svolgere titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi, ecc. ecc.; sono pure a carico della parte conduttrice le attività riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di conservazione affidate dall’Ente produttore ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.). 2.2 Le riparazioni straordinarie de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte concedente. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell’edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione. La parte conduttrice deve corrispondere alla parte concedente, durante la concessione 2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine della concessione del godimento senza interesse (art. 1006 c.c.). 2.4 Se durante la concessione del godimento un terzo commette usurpazione de gli immobili o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla parte concedente. La parte conduttrice può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore de gli immobili o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare su gli immobili; la parte conduttrice deve in questi casi chiamare in giudizio la parte concedente (art. 1012 c.c.) 2.5 Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto la concessione del godimento sono sopportate dalla parte concedente e dalla parte conduttrice in proporzione del rispettivo interesse (art. 1013 c.c.). 2.6 La parte conduttrice ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti dalla stessa apportati a gli immobili se ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con quanto la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificataparte conduttrice non eserciti, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodicatermini convenuti, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità diritto all’acquisto di cui al successivo artART. 84 e detti miglioramenti sussistano al momento della restituzione de gli immobili. L’indennità sarà pari alla minor somma tra l’importo della spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito da 2.7 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica de gli immobili, e comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. Nell’eseguire le addizioni dovranno, inoltre, essere rispettate le eventuali specifiche prescrizioni poste dal Regolamento di Condominio. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto all’acquisto di cui al successivo ART. 4, ha diritto di togliere le addizioni dalla stessa eseguite se ciò possa farsi senza nocumento de gli immobili, salvo che la parte concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta alla parte conduttrice un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Si applica la diposizione dell’art. 986, u.c., c.c. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e 2.8 La parte conduttrice non potrà, invece, apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecnicheeventuali modifiche o innovazioni, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce salvo che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la funzione spesa. (clausola nel caso di conservazione e rispondenti CONDOMINIO) 2.9 Con riguardo alle spese condominiali tra le parti si conviene quanto segue: - le spese condominiali ordinarie vengono assunte a proprio carico dalla parte conduttrice, in quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.immessa nella detenzione de gli immobili (come, peraltro, già convenuto al precedente punto 2.1) - per le spese straordinarie troverà applicazione la disciplina

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Samples: Rent to Buy Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamereIl presente contratto impegna il depositante e la Banca d’Italia a operare con diligenza, conformandosi alle linee guida Agidcorrettezza ed efficienza, si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione nonché all’osservanza delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzapresenti “Norme”. 2. InfoCamere si impegna inoltre La Banca d’Italia, quale depositaria delle somme depositate sul conto tecnico TIPS AS da essa detenuto per conto del gestore del sistema ancillare: - ne acquista la proprietà ed è obbligata a predisporre custodirle, a restituirle, nonché a trasferirle con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS; - rende noti al gestore del sistema ancillare, con le modalità previste nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, i nominativi dei depositanti che hanno perfezionato il presente contratto; - non fornisce al depositante assistenza e tenere aggiornate supporto operativo per le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxoperazioni di costituzione/svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima, né per il regolamento degli SCT Inst nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS su tale conto tecnico TIPS AS. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti “Norme” o richiesto dalla legge, la Banca d’Italia utilizza, nei limiti dell’ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti “Norme”, senza garanzia di risultato. 3. InfoCamere Il depositante: - dichiara e garantisce all’Ente produttore la facoltà alla Banca d’Italia che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti “Norme” e le previsioni in esse contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzionelegge, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato; - si impegna ad ottenere aderire per l’intera durata del presente contratto allo schema SCT Inst e mantenere l’iscrizione ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi previsti dall’EPC per i soggetti che hanno aderito a tale schema; - si presume a conoscenza di e deve rispettare tutti gli obblighi a suo carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del proprio servizio riciclaggio dei proventi di conservazione nell’apposita sezione attività criminose e del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigentefinanziamento del terrorismo, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi attività nucleari proliferation-sensitive e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sviluppo dei sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolareconsegna delle armi nucleari, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione particolare riferimento all’adozione di conservazione e rispondenti misure appropriate relative a quanto previsto qualunque SCT Inst regolato nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla normativa vigenteBanca d’Italia. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Guida Per Gli Operatori

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamereIl Comune di Quarto si impegna ad effettuare gli adempimenti di propria competenza, conformandosi al fine di erogare alle linee guida Agidfamiglie beneficiarie la “cedola libraria”, il cui valore per la scuola primaria corrisponderà ai prezzi di copertina dei testi da adottare per ciascuna classe, stabiliti annualmente dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca), mentre per la scuola secondaria, sarà determinato dall'Ente in base alle proprie graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata, stabilito dal decreto del MIUR, e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Campania all’Ente; La libreria aderente si impegna a svolgere le attività fornire al beneficiario, l'equivalente della “cedola libraria” in libri di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo testo e/o contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l'anno scolastico 2020/2021. Il Comune di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore Quarto si impegna a predisporre ed liquidare alla libreria, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge per ottenere il rimborso, l'importo risultante dalla somma della “cedola libraria”, esibita e controfirmata dalla famiglia e dal Dirigente scolastico a mettere a disposizione seguito presentazione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamentoregolare fattura elettronica. L’ente produttore La libreria si impegna a: ● non accettare deleghe massive recanti la firma o rilasciate ad un solo portatore quali rappresentanti di classe, eventuali incaricati dalle Istituzioni scolastiche, rappresentanti editoriali o qualsiasi soggetto a utilizzare classi tale scopo incaricato che non abbia legame giuridico con l’alunno; ● verificare che la cedola sia firmata e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare timbrata dal Dirigente Scolastico; ● consegnare i libri esclusivamente ai genitori degli alunni o esercenti la potestà genitoriale o agli stessi se maggiorenni La libreria è consapevole del fatto che, resta fermo il Manuale diritto delle famiglie beneficiarie di conservazionescegliere liberamente la libreria presso cui acquistare la dotazione libraria, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà oltre che è facoltà di recedere dalla qualsivoglia libreria aderire alla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8convenzione. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Convenzione

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno: essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento); osservare tutte le norme tecniche, conformandosi alle linee guida Agid, si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazionepreviste dalle leggi vigenti, in conformità con la normativa vigente materia di sicurezza e con quanto descritto nel Manuale antinfortunistica sul lavoro, di conservazione dell’Ente produttoreprevidenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, nel Manuale di conservazione protezione ambientale; formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale; possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto alle modalità di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione caricamento e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità trasporto concordate; predisporre e rendere disponibile al Sottoscrittore per tramite del sistema di conservazione; v) verifica periodicagestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), con cadenza non superiore ai cinque anniredatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori; nominare e logica del sistema comunicare al Sottoscrittore il nominativo di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di verifica coordinare il personale e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere garantire il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione relative all’esecuzione del servizio e sui sistemi che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi; stabilire un ufficio di gestione sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica; possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto; rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei documenti informaticirifiuti al Sottoscrittore prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In particolarecaso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, l’Ente produttore garantisce che trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione Centro di conservazione Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigenteRCO); osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Condizioni Generali Di Ritiro

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. InfoCamereIn caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, conformandosi alle linee guida Agid, il soggetto promotore si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazionesegnalare l'evento, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed entro i documenti tempi previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamentoagli istituti assicurativi. L’ente produttore Il soggetto promotore si impegna a utilizzare classi far pervenire copia della convenzione e formati disponibili nel sistema Infocameredi ciascun progetto formativo all'ente ospitante. Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale B) Il soggetto ospitante dichiara: - di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di recedere dalla presente convenzione lavoro - di essere in regola con le modalità la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni Inoltre si impegna a: - rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità; - redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore soggetto promotore; - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a trasmettere segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore. - segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo; - predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore; - consegnare una copia della presente convenzione ad ogni tirocinante; - farsi carico, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro",delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i documenti informatici tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante: a) è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le loro aggregazioni nei modi Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) risponde degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e nelle forme definite nel Manuale 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e della disponibilità dei dispositivi di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione protezione individuale - DPI - laddove previsti. C) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che orientamento il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore tirocinante è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - seguire le indicazioni del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.tutor supervisore;

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Samples: Convenzione Collettiva Per Tirocini

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere10.1 Il Servizio è stata predisposto sulla base delle informazioni, conformandosi alle linee guida Agiddei parametri e dei dati forniti dal Richiedente. 10.2 Durante i primi 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti effettueranno congiuntamente tutte le opportune verifiche al fine di accertare l’aderenza delle suddette informazioni, parametri e dati alla configurazione del Servizio. 10.3 Il Richiedente si impegna a svolgere le attività fornire la propria piena disponibilità ad effettuare il collaudo congiuntamente a TIM nel termine dalla stessa indicato nella lettera di conservazione affidate dall’Ente produttore ed pronti al collaudo o in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti quello diverso indicato dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzaRichiedente stesso. 210.4 Le variazioni di consistenza della Rete del Richiedente dovranno essere preventivamente concordate con TIM. InfoCamere si impegna inoltre In caso di mancata comunicazione delle variazioni da parte del Richiedente, lo stesso sarà l’esclusivo responsabile di eventuali danni a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxTIM o a terzi connessi o conseguenti a tale comportamento. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà 10.5 In caso di richiedere in ogni momento la produzione traslochi e spostamenti effettuati da Xxxxx o dal Richiedente stesso, TIM non sarà responsabile di pacchetti di distribuzioneeventuali interruzioni del Servizio, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessimalfunzionamenti, danni o quant'altro possa derivarne. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore 10.6 Il Richiedente si impegna a predisporre ed non cedere in uso a mettere terzi, in tutto o in parte il Servizio e a disposizione non 10.7 Fatti salvi i casi di InfoCamere dolo o colpa grave di TIM o di suoi Subfornitori, TIM non sarà ritenuta responsabile per danni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzione dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Richiedente e/o da terzi a seguito e/o in occasione di malfunzionamento della Rete, degli Apparati anche conseguente ad una modifica della loro configurazione da parte del Richiedente medesimo o per qualunque altra causa non imputabile a TIM. TIM non sarà altresì ritenuta ad alcun titolo responsabile per il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone contenuto delle informazioni che verranno trasmesse attraverso il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema InfocamereServizio. 6. L’Ente produttore potrà modificare 10.8 Fatti salvi gli obblighi del Richiedente, TIM non sarà responsabile né dell’utilizzo improprio e/o fraudolento da parte del Richiedente e/o di terzi del Servizio e degli eventuali apparati forniti, né di qualsiasi danno causato al Richiedente e/o a Terzi in conseguenza del mancato o difettoso funzionamento di qualunque apparecchiatura installata presso il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8Richiedente. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Network Management Services Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, Ai fini dell’attuazione del presente Accordo: CNR-IFC si impegna a svolgere garantire il supporto tecnico-scientifico, anche a distanza, alla Struttura Salute e Ambiente del Dipartimento di Prevenzione della ASSL Cagliari-ATS Sardegna, capofila in materia di salute e ambiente, intendendo un puntuale affiancamento teso allo sviluppo delle conoscenze e delle attività oggetto del presente Accordo, per: - la valutazione di impatto sulla salute da rischio radon sulla base dei risultati del progetto “Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon”, realizzato dall’ARPAS per conto della ex ASL 8 Cagliari a seguito della stipula di apposita convenzione; - la redazione di un piano di comunicazione del rischio radon; - la divulgazione degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon. Entrambe le Istituzioni si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, a realizzare le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ricerca e di studio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ATS indicati nell’articolo 3. In specifico: - entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere effettuata la valutazione di impatto sulla salute da rischio radon sulla base dei risultati del progetto “Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon”, realizzato dall’ARPAS per conto della ex ASL 8 Cagliari e la redazione di un piano di comunicazione del rischio radon; - per tutto l’anno 2019 dovrà essere realizzata la divulgazione degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ ristrutturazione di edifici, anche in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessariorelazione al rischio radon. Inoltre l’ATS Sardegna, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione il tramite della ASSL di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale Cagliari, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, - curerà le attività di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica coordinamento funzionali all’attuazione e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento al monitoraggio delle attività di sopra indicate ed alla verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e risultati raggiunti; - svolgerà gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.predette attività;

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Samples: Collaboration Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamereL’Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si impegna a: a) garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, conformandosi alle linee guida Agidsecondo la programmazione regionale; b) definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione, c) fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a: 1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissima; 2. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare); 3. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti; 4. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati; 5. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata; 6. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti; 7. conservazione degli emocomponenti; 8. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche. 2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a: a) riconoscere l’esclusività della fornitura; b) non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all’Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, in caso di ricoveri in regime di solvenza, in quanto non ricompresi nelle tariffe DRG ; c) comunicare all’Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione; d) restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità ed i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento allegato della presente convenzione; e) garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti; f) garantire l’osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni; g) far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo; h) La Struttura sanitaria ricevente, si impegna a svolgere sottoscrivere per adesione tutte le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità procedure di cui al successivo art. 8all'allegato della presente convenzione. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Medicina Trasfusionale

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. InfoCamereLe Parti si impegnano, conformandosi alle linee guida Agidnello svolgimento dell’attività di competenza, si impegna a svolgere le attività rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore individua un “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: iinterventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. e) gestione comma 5 del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttorepresente articolo ovvero, nel Manuale caso di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto urgenza, comunicata tempestivamente al Tavolo dei sottoscrittori di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanzacui all'art.6. 2. InfoCamere In particolare le Parti si impegna inoltre a predisporre obbligano, in conformità alle funzioni e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti ai compiti assegnati dalla normativa vigente, curandone all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a) L’Agenzia per la coesione territoriale, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; b) il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a utilizzare classi regime degli stessi; garantire le previste attività e formati disponibili nel sistema Infocamere.istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 6. L’Ente produttore potrà modificare c) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fermo restando che l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il Manuale supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di conservazionetutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal casononché, InfoCamere avrà facoltà laddove necessario e se disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; assicurare il monitoraggio periodico ed il coordinamento delle attività svolte dai soggetti attuatori anche per il tramite degli Uffici scolastici regionali; d) Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di recedere dalla partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente convenzione Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; e) Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; f) L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; g) Il Soggetto Capofila attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in qualità di Soggetto capofila, con le modalità gli Enti di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede di intervento (Allegati 2a e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale 4); l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione semplificazione dell’attività amministrativa e di archiviazione correntesnellimento dei procedimenti; l’attivazione ed utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, effettuata nel rispetto per la realizzazione delle norme sulla produzione diverse attività e sui sistemi tipologie di gestione intervento; rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione risultati attesi di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo cui agli Allegati richiamati all’art.1 del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.presente Accordo;

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Samples: Accordo Di Programma Quadro

OBBLIGHI DELLE PARTI. 13.1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, I Gestori si impegna a svolgere obbligano nei confronti dei Fornitori di Servizi a: a) eseguire con la massima diligenza le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore propria competenza nel processo di autenticazione del Titolare, secondo la procedura di cui all’art. 25 del Regolamento SPID, ossia: i. il Titolare dell’identità digitale richiede l’accesso ad un servizio collegandosi telematicamente al portale del Fornitore di Servizi; ii. il Fornitore di Servizi indirizza il soggetto titolare dell’identità digitale presso il Gestore, individuato dal Titolare, richiedendo l’autenticazione con il livello SPID associato al servizio richiesto e l’eventuale attestazione di attributi necessari per l’autorizzazione all’ accesso; iii. il Gestore verifica l’identità dell’Utente sulla base di credenziali fornite dallo stesso e, in caso di esito positivo della suddetta verifica, emette in favore del Fornitore di Servizi una asserzione di autenticazione SAML, attestante gli attributi eventualmente richiesti; iv. il Fornitore di Servizi raccoglie tutte le necessarie asserzioni SAML e decide se consentire l’accesso al servizio richiesto alla luce delle policy di accesso al servizio; b) gestire le sessioni di autenticazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento SPID; c) predisporre, adottare e mantenere tutte le misure tecniche e di cifratura appropriate per garantire la sicurezza della fase di autenticazione; d) produrre le asserzioni di autenticazione di cui all’art. 1.2.1 e 2.2.1 delle Regole Tecniche, nel rispetto degli standard dettati dalle stesse; e) collaborare con i Fornitori di Servizi, prestando la necessaria assistenza tecnica nella gestione di errori o disservizi imputabili al Gestore stesso; f) fornire ai Fornitori di Servizi dei manuali utente per la gestione delle interfacce eventualmente predisposte e della sessione di autenticazione, delle FAQ e delle tabelle descrittive degli errori più comuni comprensive delle procedure per la risoluzione; g) garantire all’Utente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 lett. e) della Convenzione tra Gestori e AgID, unicamente in caso di inoperatività dei servizi online di revoca, sospensione o sostituzione dell’identità digitale o delle credenziali SPID del Titolare, la possibilità di fruire di modalità alternative di accesso ai servizi stessi. 3.2. I Fornitori di Servizi si obbligano nei confronti dei Gestori a: a) eseguire con la massima diligenza le attività di propria competenza nel processo di autenticazione del Titolare ai sensi dell’art. 25 del Regolamento SPID; b) mettere a disposizione le interfacce di cui all’art. 1.3 delle Regole Tecniche ed effettuare le verifiche di competenza, secondo gli standard previsti dall’art. 1.3.1 delle medesime Regole Tecniche; c) in particolare:, individuare tempestivamente il Gestore in grado di autenticare il Titolare che richiede l’accesso ai servizi; d) verificare (i) di aver raccolto tutte le necessarie asserzioni SAML e (ii) il rispetto di tutte le policy di accesso al servizio, prima di consentire al Titolare l’accesso al servizio richiesto; e) ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. i) del DPCM, nel decidere se accettare o rigettare la richiesta di accesso al servizio, non discriminare in alcun modo il Titolare di una identità digitale sulla base del Gestore che l’abbia emessa; f) informare immediatamente il Gestore di un eventuale uso anomalo di un'identità digitale rilasciata del medesimo, ai sensi dell’art. 13, c. 3, del DPCM e comunicare allo stesso ogni malfunzionamento, violazione di identità digitale o incidente di sicurezza occorso; g) qualora riceva dall’Utente una richiesta di sospensione per sospetto utilizzo non autorizzato, il Fornitore di Servizi dovrà provvedere al blocco dell’accesso ai propri servizi a mezzo dell’Identità digitale in relazione alla quale la richiesta è pervenuta; Schema convenzione non utilizzabile per la sottoscrizione. Fare riferimento al sito dell'AgID h) adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare violazioni, malfunzionamenti o incidenti ed ogni danno all’Utente o ad altri; i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie fornire assistenza all’Utente per la sicurezza fisica risoluzione dei problemi e logica del sistema dei disservizi da quest’ultimo riscontrati nella fase di conservazioneautenticazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamento. L’ente produttore si impegna a utilizzare classi e formati disponibili nel sistema Infocamere. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.

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Samples: Service Agreement

OBBLIGHI DELLE PARTI. 1A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. InfoCamereIn caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, conformandosi alle linee guida Agid, il soggetto promotore si impegna a svolgere le attività di conservazione affidate dall’Ente produttore ed in particolare: i) gestione del processo di conservazionesegnalare l'evento, in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore, nel Manuale di conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; v) verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; vi) adozione delle misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore; viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ix) assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza. 2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche pubblicate sul portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. 3. InfoCamere garantisce all’Ente produttore la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi. 4. InfoCamere si impegna ad ottenere e mantenere l’iscrizione del proprio servizio di conservazione nell’apposita sezione del Cloud Marketplace di Agid. Qualora tale iscrizione venga meno InfoCamere ne darà immediata notizia all’Ente Produttore. 5. L’Ente produttore si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione di InfoCamere il Manuale di conservazione ed entro i documenti tempi previsti dalla normativa vigente, curandone il relativo aggiornamentoagli istituti assicurativi. L’ente produttore Il soggetto promotore si impegna a utilizzare classi far rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e formati disponibili nel sistema Infocameredi ciascun progetto formativo all'ente ospitante. Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni. Il soggetto promotore si impegna ad erogare ai/alle tirocinanti la formazione generale in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante. Il soggetto promotore si impegna ad informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza. 6. L’Ente produttore potrà modificare il Manuale B) Il soggetto ospitante dichiara: - di conservazione, dandone preavviso via pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di recedere dalla presente convenzione lavoro - di essere in regola con le modalità la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni Inoltre si impegna a: - rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità; - redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al successivo art. 8. 7. L’Ente produttore soggetto promotore; - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a trasmettere segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore. - segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo; - predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore; - farsi carico della formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i documenti informatici tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti; - accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale. - informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale parti di conservazione dell’Ente e nelle Specifiche tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione propria competenza. C) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, l’Ente produttore garantisce che orientamento il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L’Ente produttore tirocinante è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - seguire le indicazioni del Responsabile della conservazione di volta in volta designato.tutor supervisore aziendale e universitario;

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