Obblighi fondamentali Clausole campione

Obblighi fondamentali. Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il personale deve usare la diligenza richiesta dall'art. 2104 cod. civ. Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dagli organi sociali e direttivi dell'Azienda. E’ tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e dell'obbligo sancito dall'art. 2105 cod. civ. Non può entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione; non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio. Non può: − prestare a terzi la propria opera, compresa l'assunzione di incarichi da Compagnie di assicurazione, a meno che non sia stato a ciò preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione o svolgere altre attività comunque contrarie agli interessi aziendali o incompatibili con i doveri d'ufficio; − fare parte di Commissioni tributarie o di altri Organismi fiscali ed accettare altre funzioni non confacenti all'attività di dipendente dell'Azienda; − fare operazioni di Borsa che non siano per contanti. Deve tenere costantemente informata l'Azienda sulla propria residenza, ovvero luogo in cui abita, comunicando tempestivamente ogni relativo cambiamento.
Obblighi fondamentali. Nel caso in cui le Aziende ritengano contraria agli interessi aziendali o incompatibile con i doveri d’ufficio l’attività lavorativa svolta dal dipendente autonomamente o alle dipendenze di terzi (sia in forma subordinata che parasubordinata e/o libero professionale, ancorché non comportante l’iscrizione in Albi), non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, e che configuri le violazioni già previste dall’art. 38 del CCNL, sono applicabili i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 44 del CCNL, in relazione alla gravità della mancanza e al grado della colpa, secondo quanto stabilito nel regolamento disciplinare aziendale. Alle contestazioni comunicate dall’Azienda per il caso di inadempimento da parte del dipendente, questi potrà dare risposta entro dieci giorni dalla data di avvenuta comunicazione. Il dipendente ha diritto a ricorrere, rispetto all’eventuale provvedimento adottato dall’Azienda, nei venti giorni successivi all’applicazione della sanzione. Nella risposta e/o nel ricorso può farsi assistere da un rappresentante sindacale dell’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato.
Obblighi fondamentali. Nell’esecuzione del contratto di lavoro, il personale deve usare la diligenza richiesta dall’art. 2104 cod. civ. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dagli organi sociali e direttivi dell’Azienda. È tenuto al rispetto del segreto d’ufficio e dell’obbligo sancito dall’art. 2105 cod. civ. Non può entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione; non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio. Non può : - prestare a terzi la propria opera, compresa l’assunzione di incarichi da Compagnie di assicurazione, a meno che non sia stato a ciò preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione o svolgere altre attività comunque contrarie agli inte- ressi aziendali o incompatibili con i doveri d’ufficio; - fare parte di Commissioni tributarie o di altri Organismi fiscali ed accettare altre funzioni non confacenti all’attività di dipendente dell’Azienda; - fare operazioni di Borsa che non siano per contanti. Deve tenere costantemente informata l’Azienda sulla propria residenza, ovvero luogo in cui abita, comunicando tempestivamente ogni relativo cambiamento.
Obblighi fondamentali. 1. Ogni Parte contraente vieterà la cattura, il mantenimento o l’uccisione di pipi- strelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti. 2. Ogni Parte contraente identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale, proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte contraente si impegnerà a individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo. 3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte contraente valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli. 4. Ogni Parte contraente adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la con- servazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione dei pipistrelli. 5. Ogni Parte contraente attribuirà a un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo. 6. Ogni Parte contraente intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all’articolo VI. 7. Ogni Parte contraente, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione e alla gestione dei pipistrelli. Le Parti contraenti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conser- vazione e ricerca. 8. Ogni Parte contraente, qualora opportuno, nel valutare l’impiego dei pesticidi esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli e si impegnerà a sostituire con alter- native più sicure gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che conten- gono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli.

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  • Politica di investimento Il comparto sarà investito in Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o il cui tasso d'interesse sarà rivedibile almeno annualmente) e in depositi. Gli strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni) adottati beneficeranno di una valutazione di qualità del credito reputata favorevole o positiva. Gli attivi ammissibili sono emessi principalmente da emittenti di buona qualità o garantiti da garanti di buona qualità: hanno rating minimo A2/P2 o considerato di qualità di credito equivalente in base alla metodologia proprietaria della Società di gestione; il comparto eviterà di ricorrere in modo meccanico ed eccessivo ai rating pubblicati dalle agenzie esterne. Gli investimenti sono denominati in USD e in valute dei paesi membri dell'OCSE. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in Fondi comuni monetari. Il comparto può detenere liquidità a titolo accessorio. ▪ l’Unione europea ▪ le amministrazioni nazionali (paesi o agenzie di stato – ad esempio per lo Stato tedesco, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), o la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)) degli Stati membri dell’Unione europea; ▪ le amministrazioni regionali (ad esempio: una regione belga, un dipartimento francese, un land tedesco) degli Stati membri dell’Unione europea; ▪ le amministrazioni locali (ad esempio: alcune città europee come Bruxelles e Torino) degli Stati membri dell’Unione europea. La scelta dei valori/degli emittenti si basa su analisi economico-finanziarie nonché su considerazioni ESG, che rappresentano entrambe indicatori dei rischi e delle opportunità a lungo termine. Gli aspetti ESG sono analizzati mediante una metodologia sviluppata dalla Società di gestione, illustrata qui di seguito. I risultati dell’analisi ESG sono integrati nella gestione finanziaria del portafoglio. Quest’analisi mira a consentire ai gestori di identificare meglio i rischi, ma anche le opportunità, che derivano dalle principali sfide dello sviluppo sostenibile. L'analisi ESG copre l’insieme del portafoglio del comparto, ad esclusione dei depositi, delle liquidità e dei derivati su indici.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.