Obblighi informativi precontrattuali Clausole campione

Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare un’attività di e-commerce deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornate, sia ai destinatari dei servizi sia alle autorità competenti, le seguenti informazioni:  il nome, la denominazione o la ragione sociale;  il domicilio o la sede legale;  gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo e-mail;  il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generali, il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le co...
Obblighi informativi precontrattuali. (SECCI, dovere di assistenza, obbligo di consegna della copia del contratto - art. 124 T.U.B.)
Obblighi informativi precontrattuali. Art. 9 (Verifiche di adeguatezza)

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).