OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. 2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°. 3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa. 4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
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Samples: Convention for Extracurricular Internship, Convention for Extracurricular Internship
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento di cui al lotto n. 64 nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali rispetto delle condizioni definite nel Capitolato Tecnico e per la specifica tipologia un importo complessivo quadriennale di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3€ 110.911,14. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito esecuzione della presente Convenzione possono potranno essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzatiaffidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto e che verrà indicato nei singoli atti di adesione. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., i quali possono scegliere nel periodo di adottare efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa della Regione vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legaleservizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. Lo schema b) e nei limiti di piano formativo individuale quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativacui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. Il tirocinio ha la durata di [inserire durata in mesi o giorni] …………………………………… La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
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Samples: Individual Internship Agreement
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3Capitolato Tecnico. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito esecuzione della presente Convenzione possono potranno essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzatiaffidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per il/i lotto oggetto dell’affidamento e, i quali possono scegliere segnatamente: Lotto DESCRIZIONE MODELLO OFFERTO QUANTITA’ RICHIESTA P.U. Offerto VALORE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO 2 LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE MONOSPECIALISTICA MULTICARE LE ed accessori 350 € 6.497,00 € 2.273.950,00 Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di adottare efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa della Regione vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legaleservizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. Lo schema b) e nei limiti di piano formativo individuale quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativacui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1) L’AREUS, in attuazione del contesto di riferimento richiamato in premessa, si avvale del SASS per l’attuazione degli interventi di soccorso ed elisoccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, intende:
a) avvalersi del supporto del SASS per interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso di base e avanzato, nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla CO118 competente, effettuati da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista ai punti 2 e 3 dell’art. Il tirocinio 4 del Regolamento attuativo (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
b) avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
i. il concorso nell’espletamento del servizio, l’organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico nelle attività di elisoccorso;
ii. l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione tecnica connessi alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo. Per l’attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del SASS avrà il ruolo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà svolto nell’arco temporale definito l’unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 74/2001. Le modalità di concorso del SASS all’attività di soccorso ed elisoccorso nel Progetto Formativo Individualeterritorio montano, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della durata complessiva del tirocinioSardegna sono disciplinate nel Regolamento attuativo della presente convenzione (Allegato 1).
2) AREUS riconosce le Scuole regionali del SASS quali organismi professionali e competenti in ambito di ricerca dispersi e soccorso in ambiente, montano, impervio, ipogeo ed ostile e si avvale del SASS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico negli ambiti e nelle materie richiamate dalla Legge n. 74/2001. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi L’AREUS ove necessiti di designare dei propri rappresentanti può avvalersi del SASS per l’individuazione di esperti da nominare in organismi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione o Enti locali della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°Regione Autonoma della Sardegna.
3) AREUS in accordo con la Scuola Nazionale Medica per l’emergenza ad alto rischio nel territorio montano (Legge n. 74/2001 art. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali5, il tirocinio comma c, d) è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la preposto alla formazione sanitaria di base degli operatori del SASS, provvedendo ai necessari programmi formativi e alle valutazioni finali certificative, ai sensi dei piani formativi nazionali CNSAS e della vigente normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati) Il SASS, i quali possono scegliere nell’ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle attività di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema ricerca di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale persone scomparse come previsto dai piani provinciali predisposti dalle competenti Prefetture, mantenendo il soggetto ospitante intende adottare la normativacoordinamento operativo con le Centrali operative del 118.
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OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1) L’AREUS, in attuazione del contesto di riferimento richiamato in premessa, si avvale del SASS per l’attuazione degli interventi di soccorso ed elisoccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, intende:
a) avvalersi del supporto del SASS per interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso di base e avanzato (attività HEMS), nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla CO118 competente (attività SAR), effettuati da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista ai punti 2 e 3 dell’art. Il tirocinio 4 del Regolamento attuativo (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
b) avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
i. il concorso nell’espletamento del servizio, l’organizzazione di interventi di supporto tecnico, sanitario, operativo e logistico nelle attività di elisoccorso;
ii. l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione tecnica e sanitaria connessi alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo. Per l’attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del SASS avrà il ruolo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà svolto nell’arco temporale definito l’unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 74/2001. Le modalità di concorso del SASS all’attività di soccorso ed elisoccorso nel Progetto Formativo Individualeterritorio montano, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della durata complessiva del tirocinioSardegna sono disciplinate nel Regolamento attuativo della presente convenzione (Allegato 1).
2) AREUS riconosce le Scuole Nazionali e regionali del CNSAS - SASS quali organismi professionali e competenti in ambito di soccorso sanitario e non, di ricerca dispersi in ambiente, montano, impervio, ipogeo ed ostile e si avvale del SASS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico negli ambiti e nelle materie richiamate dalla Legge n. 74/2001. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi L’AREUS ove necessiti di designare dei propri rappresentanti può avvalersi del SASS per l’individuazione di esperti da nominare in organismi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione o Enti locali della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°Regione Autonoma della Sardegna.
3) AREUS in accordo con la Scuola Nazionale Medica per l’emergenza ad alto rischio nel territorio montano (Legge n. 74/2001 art. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali5, il tirocinio comma c, d) è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la preposto alla formazione sanitaria di base degli operatori del SASS, provvedendo ai necessari programmi formativi e alle valutazioni finali certificative, ai sensi dei piani formativi nazionali CNSAS e della vigente normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati) Il SASS, i quali possono scegliere nell’ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle attività di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema ricerca di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale persone scomparse come previsto dai piani provinciali predisposti dalle competenti Prefetture, mantenendo il soggetto ospitante intende adottare la normativacoordinamento operativo con le Centrali operative del 118.
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OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione del tirocinio extracurricolare non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La sospensione dei tirocini curricolari è disposta secondo le indicazioni del soggetto promotore. La durata sopra definita potrà essere prorogata per i tirocini extracurriculari entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, per i tirocini curriculari nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
32. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio extracurriculare è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
43. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini extracurriculari anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
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Samples: Internship Agreement
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento di cui ai lotti nn. 1-11-25-40 nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali rispetto delle condizioni definite nel Capitolato Tecnico e per la specifica tipologia un importo complessivo quadriennale di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3€ 2.567.756,74. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito esecuzione della presente Convenzione possono potranno essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzatiaffidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto e che verrà indicato nei singoli atti di adesione. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., i quali possono scegliere nel periodo di adottare efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa della Regione vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legaleservizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. Lo schema b) e nei limiti di piano formativo individuale quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativacui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di fino a un massimo di 12 mesi.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
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Samples: Convenzione Quadro
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1Il Comune di Milano si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue sedi operative, studentesse e studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO), sia a seguito di richiesta di attivazioni specifiche da parte dell’istituzione scolastica, sia a seguito di adesione dell’istituzione scolastica alle proposte fornite ogni anno scolastico da parte del Comune di Milano. La presente convenzione regola i rapporti fra le parti nei casi in cui il PCTO preveda attività svolte dagli studenti in contesti lavorativi, in cui sia previsto un ruolo attivo del Comune di Milano, attraverso un suo tutor, nella progettazione, organizzazione e osservazione del percorso, a cui lo studente viene affidato per lo svolgimento delle attività. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo IndividualeComune di Milano si riserva la possibilità di definire tali attività di PCTO anche in collaborazione con soggetti esterni, entro con cui provvede a stipulare apposite convenzioni e che potranno svolgere anche il ruolo di tutor formativo esterno. Le attività potranno anche essere svolte da remoto, utilizzando piattaforme online, anche in accordo con l'istituzione scolastica, ove sia possibile mantenere obiettivi e standard adeguati. Il Comune di Milano, al di fuori della presente convenzione, si riserva la possibilità di:
a) promuovere o collaborare ad ulteriori e diverse attività (a titolo esemplificativo: visite, testimonianze, laboratori…) che le istituzioni scolastiche possono riconoscere liberamente come PCTO;
b) mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento di PCTO gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche e/o da soggetti esterni, regolando i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro reciproci obblighi e i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirociniorispettivi ruoli nelle modalità ordinarie, previo in accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°parti.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
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Samples: Convenzione Per La Realizzazione Di Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per L’orientamento
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo IndividualeLa presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti fra il Comune e l’Associazione, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, relativamente all’uso – e alla relativa gestione – dell’area attrezzata polifunzionale del tirocinio“Parco del Crocifisso”, sita in località Tre Case, Piancastagnaio (SI), concessi all’Associazione stessa fino alla data del 31.12.2022.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro Il Comune, presenti i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per presupposti di legge, si riserva la specifica tipologia facoltà di tirociniorinnovare la presente Convenzione, previo accordo tra le parti (soggetto promotoreprevia adozione di relativo provvedimento congruamente motivato, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti a seguito di accordi con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°l’Associazione.
3. In caso L’Associazione ha facoltà di soggetto ospitante multilocalizzato recedere dalla Convenzione, in qualsiasi momento, con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione preavviso di non meno di 90 (novanta) giorni da notificarsi al Comune a mezzo pec o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema raccomandata con avviso di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativaricevimento .
4. Nell’ambito Nell’eventualità che il Comune dovesse cessare prima del termine di scadenza della presente Convenzione possono Convenzione, dalla disponibilità dell’immobile, l’Associazione si impegna a liberare i locali occupati da persone e cose – ad eccezione della cucina, il cui valore sarà oggetto di stima al momento e come tale verrà indennizzato all’Associazione da parte del Comune – entro il termine stabilito dall’Ente, termine che non potrà comunque essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere inferiore a 3 (tre) mesi.
5. Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativacui alla presente Convenzione.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Della Struttura Polifunzionale
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di fino a un massimo di 12 mesi.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa. FAC SIMILE
5. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino e nel Codice Etico di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui.
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Samples: Convenzione Collettiva Di Tirocinio Extracurriculare
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3Capitolato Tecnico. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito esecuzione della presente Convenzione possono potranno essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzatiaffidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per i lotti oggetto dell’affidamento e, i quali possono scegliere segnatamente: Lotto DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO FORNITORE UNITA' DI MISURA FABBISOGNO QUADRIENNALE P.U. Offerto VALORE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO 40 90Y ITTRIO CLORURO 3,7 GBQ per la YTTRIGA dipende da volume F 244 € 1.998,00 € 487.512,00 VALORE COMPLESSIVO € 967.032,00 Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di adottare efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa della Regione vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legaleservizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. Lo schema b) e nei limiti di piano formativo individuale quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativacui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo IndividualeLa presente Convenzione regola i rapporti giuridici, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per amministrativi e contrattuali tra l’Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene gli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la specifica tipologia presente convenzione rimanda agli specifici documenti di tirocinio. Eventuali periodi cui al successivo comma, lettere “a” e “b” del presente articolo, che di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva essa rappresentano parte integrante in quanto strumenti di disciplina del tirocinioServizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La durata Con la presente Convenzione l’Agenzia, come sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per rappresentata, regola la specifica tipologia gestione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti urbani come definiti dall’ art. 15 comma 1 della LR 25/99 e s.m.i., da parte del Gestore, nel territorio del Comune di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°Ferrara.
3. In caso Tale gestione riguarda:
a) il servizio di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territorialispazzamento e lavaggio strade piazze ed aree pubbliche;
b) il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza , il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione giacenti sulle strade o della Provincia autonoma nel aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
d) le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’artalle lett. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13”a” “b “, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.“c” ;
4. Nell’ambito Il Gestore è tenuto allo smaltimento e/o al recupero-riciclaggio, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzatipianificazione Provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.
5. Sono parte integrante della convenzione i quali possono scegliere seguenti allegati:
A. il Piano d’ Ambito di adottare la normativa cui all’ art. 17 della Regione o LR 25/99, e in attesa della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema sua elaborazione ed approvazione, il Piano di piano formativo individuale Prima di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e relative integrazioni e variazioni;
B. il soggetto ospitante intende adottare la normativa.Disciplinare Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani