Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore; ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario; iii. di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Contract for the Assignment of Works, Public Contracts
Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii. ) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. ) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Regolamento Contratti Tipo Per Garanzie Fideiussorie, Construction Contract
Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario dall'Affidatario ai sensi dell’artdell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatorel'Appaltatore;
ii. ) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatariodell'Affidatario;
iii. ) di quanto dovuto dall’Affidatario dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contract
Oggetto della garanzia. Il GaranteAvvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in conformità all'artsede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. 103, commi 1 e 2, L’assicurazione comprende i seguenti oneri: ▪ le spese per l’intervento del Codice, si impegna nei confronti legale incaricato della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza gestione del mancato o inesatto adempimento da parte sinistro; ▪ le eventuali spese del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento legale di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codicecontroparte, in caso didi transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE; ▪ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA ASSISTANCE; ▪ le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’articolo 535 Codice di Procedura Penale; ▪ il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; ▪ le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato; ▪ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in polizza; ▪ le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell’Assicurato. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 5.8 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contrattocontroversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b) risarcimento dei controversie per danni derivanti dall’eventuale inadempimento causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle obbligazioni stesse;quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile.
c) rimborso:
i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finalecontroversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatoreciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante d) difesa penale dell’Assicurato per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficaciareato colposo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa E La Famiglia
Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'artagli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario dall’Appaltatore ai sensi dell’artdegli artt. 103, 104 e 103 del Codice, Codice in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. ) di quanto dovuto dall’Affidatario dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti esecuzione del contratto. Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione» di servizicui all’art. 104, comma 5, del Codice. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Regolamento Contratti Tipo Per Garanzie Fideiussorie
Oggetto della garanzia. Il GaranteLa Società assume a proprio carico, nel limite di Euro 5.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al polizza allo scopo di: - ottenere risarcimento dei danni loro cagionati da questa subiti in conseguenza terzi per effetto della circolazione del mancato o inesatto adempimento da veicolo; - resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamateCodice Civile, 3°comma. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso diSono pertanto assicurate:
a) inadempimento le spese per l'intervento di qualunque obbligazione derivante dal contrattoun legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessele spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile per penale, o in sede stragiudiziale;
c) rimborso:
i. le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finaleparti lese, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatorepurché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di risoluzione sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità Giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia. - le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere; - le spese di giustizia penale; - gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.). L'assicurazione non è operante: - se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione; - se il conducente del contratto disposta veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in danno dell’Affidatario;
iii. vigore o se viene imputato di quanto dovuto dall’Affidatario guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; - per le inadempienze derivanti dall’inosservanza controversie di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o natura contrattuale nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità confronti della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficaciaSocietà.
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Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme disciplinate dalla norma sopra richiamaterichiamata. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii. ) della eventuale maggiore maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. ) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Regolamento Contratti Tipo Per Garanzie Fideiussorie
Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltantel’Amministrazione che risulta titolare del contratto esecutivo, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto stesso, nell’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati) ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario dal Fornitore ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contrattodai singoli contratti esecutivi e dall’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante dalle Amministrazioni all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii. ) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante dall’Amministrazione per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta esecutivo, disposto in danno dell’Affidatariodel Fornitore;
iii. ) di quanto dovuto dall’Affidatario dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto dei contratti esecutivi, le cui prestazioni sono disciplinate dall’Accordo Quadro (e tutti i suoi allegati), o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante dalle Amministrazioni al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Caution for Inspection Verifications
Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'artagli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario dall’Appaltatore ai sensi dell’artdegli artt. 103, 104 e 103 del Codice, Codice in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. ) di quanto dovuto dall’Affidatario dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti esecuzione del contratto. Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione», di servizicui all’art. 104, comma 5, del Codice. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.
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Samples: Regolamento Contratti Tipo Per Garanzie Fideiussorie