Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E L’asl Cittá Di Torino, Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E L’asl at Anni Accademici 2021/2022 – 2022/2023 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E L’asl To4 Anni Accademici 2021/2022 – 2022/2023 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda L’Ospedale si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegatiall’allegato, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda l’Ospedale garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-medico- sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda L’Ospedale consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda L’Ospedale garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegatein allegato, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda L’Ospedale assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Oggetto dell’Accordo. L’Azienda Dato atto di quanto evidenziato in premessa, si impegna definisce in modo più puntuale ognuna delle funzioni trasferite. La funzione ricomprende tutte le attività connesse alle procedure ad evidenza pubblica necessarie a ospitare gli specializzandi iscritti garantire l’approvvigionamento di beni di consumo, beni durevoli e servizi di qualunque tipo necessari al funzionamento delle Aziende Sanitarie, ed in base a successivi accordi, dei servizi socio-sanitari e di quelli inerenti al patrimonio immobiliare aziendale. Data la peculiarità di ISPRO, l’Ente garantisce anche la gestione delle procedure di acquisto sotto soglia (inferiori ad Euro 40.000) altrimenti escluse per effetto della Delibera GRT 1274/2018. Sono escluse le procedure di acquisizione di servizi e prestazioni sanitarie da enti pubblici e privati accreditati. La funzione riguarda tutte le attività di acquisizione, controllo, stoccaggio e distribuzione dei beni di consumo sanitari e non sanitari occorrenti alle Scuole Aziende del SSR. La funzione farmaceutica e logistica mira a garantire una efficace gestione del ciclo di Specializzazione vita e dell'acquisto dei prodotti, la funzione centralizzata della logistica mediante magazzini regionali e l'integrazione dei processi delle tre Aree Vaste in una prospettiva regionale e focalizzata sulle esigenze delle singole Aziende Sanitarie. La funzione prevede l’implementazione, gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi e reti informatiche, nonché dei software gestionali a carattere sanitario, tecnico e amministrativo in uso presso le proprie strutture Aziende Sanitarie. E’ ricompresa la gestione dei sistemi informativi aziendali necessari alla produzione di cui agli allegatiflussi informativi correlati all’assolvimento di debiti informativi interni ed esterni, funzione che rientra nella sfera di responsabilità sia di Estar sia dell’AS, con competenze diverse ma integrate in linea con le direttive della Direzione Generale dell’Assessorato alla Salute. Nella funzione è previsto un punto di riferimento operativo (CRM) per il supporto alle problematiche quotidiane su PDL, applicativi e infrastrutture. La funzione ricomprende tutte le attività legate alla valutazione delle tecnologie e dei fabbisogni delle aziende clienti, alla messa in opera e gestione tecnica e attività di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie; La funzione concorsi comprende la gestione delle procedure concorsuali e selettive unificate relative al reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per periodi stabiliti dalle Direzioni tutte le figure previste dal Servizio Sanitario Nazionale, sia del comparto sia della dirigenza. Riguarda inoltre: - le procedure selettive per il reclutamento del personale delle Scuolecategorie protette; - le procedure per incarichi di direzione struttura complessa; - le procedure per incarichi ai sensi degli artt. 15 septies e 15 octies D.LGS 502/92 e s.m.i. La funzione prevede la gestione di tutti gli aspetti connessi al trattamento retributivo, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativafiscale e previdenziale del personale dipendente e convenzionato delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo La funzione riguarda l’espletamento di tutte le attrezzature medico-sanitarieprocedure ad evidenza pubblica connesse sia alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle Aziende, delle aule sia alla gestione, anche in forma aggregata, dei contratti attivi di alienazione degli immobili e degli ausili didattici ivi esistentidi gestione dei beni immobili da reddito. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi L’effettiva gestione della funzione, che mira ad ottenere economie di accedere scala ed attivare forme innovative di gestione attiva del patrimonio, è subordinata a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che successivi accordi tra le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2parti.
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Samples: Accordi Di Servizio Attuativi Ispro
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda La Casa di cura si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all’allegato/agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda la Casa di cura garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda La Casa di cura consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda La Casa di cura dichiara che le strutture di cui agli allegati all’allegato non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda La Casa di cura garantisce, per le strutture dell’Allegatoin allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda La Casa di cura assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E La Casa Di Cura Cittá Di Bra
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda La Fondazione si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda la Fondazione garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda La Fondazione consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso l'accesso al servizio mensa è consentito alle seguenti condizioni: gli specializzandi possono accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendentedipendente della Fondazione, in orari da concordare con i Direttori di riferimento. L’Azienda La Fondazione dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda La Fondazione garantisce, per le strutture dell’Allegatoin allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda La Fondazione assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/inegli allegati; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna Attraverso il presente accordo vengono fornite linee di attività per il rafforzamento di un’azione di sistema tale da consentire all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, quello sforzo di natura straordinaria, richiesta per intensificare la propria azione ed accelerare contestualmente le azioni di politica ordinaria per renderle coerenti con le scadenze del POC 2014-2020. La proposta Indire mette a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole punto un insieme di Specializzazione presso attività volte a migliorare l’efficacia dell’azione pubblica nel campo dei servizi formativi, contribuendo ad un’integrazione sostanziale della programmazione tecnico scientifica. In particolare, Indire intende applicare i suoi modelli di organizzazione gestionale delle attività relative all’ambito della gestione dei fondi, condividendo pratiche e valutandone l’impatto sul sistema, permettendo così un miglioramento nell’esercizio dei compiti che riguardano trasversalmente l’attuazione degli interventi del POC 2014-2020, mettendo in atto un insieme di azioni necessarie al rafforzamento delle strategie programmate e alla loro efficace ed efficiente realizzazione, prevedendo un supporto operativo gestionale, capace di affiancare in sede le proprie strutture attività del Dipartimento. Questa funzione prevede attività di raccordo e coordinamento tra i diversi attori operativi, i destinatari ed eventuali stakeholders coinvolti nei processi. Le attività e le modalità di realizzazione sono meglio specificate nella proposta di collaborazione tecnico-scientifica (allegato A) del presente accordo. L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, interverrà con funzioni di coordinamento del progetto, monitoraggio e indirizzo degli interventi da realizzare. L’Istituto realizzerà quanto definito in dettaglio nel progetto operativo di massima (allegato A), garantendo il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo. In particolare, il contributo che INDIRE intende sviluppare si esplicherà su due diversi livelli. Il primo si concentrerà principalmente su un’analisi conoscitiva di tipo valutativo, che prenderà in considerazione tanto dimensioni quantitative che aspetti qualitativi e si porrà in termini integrativi e complementari offrendo qualità metodologica d'azione, che con riferimento a modelli teorici, coinvolga in modo funzionale gli operatori, e assicuri dinamiche collaborative capaci di cogliere innovatività, coerenza interna, incidenza e contributo sugli output dell'azione amministrativa. Il secondo livello sarà focalizzato sul supporto alla definizione delle strategie attraverso un insieme di attività di analisi e ricerca finalizzate ad individuare orientamenti di intervento atti a migliorare l’efficacia dell’azione pubblica in questo campo. In particolare, anche a partire dai diversi input offerti dalla riflessione scaturita dai tavoli istituzionali aperti sul tema e facenti capo al Dipartimento, si intende: - potenziare le funzioni di indirizzo, orientamento e accompagnamento, anche attraverso la definizione di modelli organizzativi che definiscano l'efficacia delle azioni, ossia il rendimento dell'azione rispetto agli allegatiobiettivi ed alle intenzionalità del programma iniziale; - accelerare e intensificare le azioni e gli adempimenti propri dell’azione amministrativa ordinaria, al fine di assecondare il conseguimento degli obiettivi di servizio e garantire coerenza – nella tempistica e nelle modalità attuative – con le scadenze fissate per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuoleil raggiungimento dei target; - rafforzare la funzione di monitoraggio e di rilevazione analitica sulle condizioni quantitative e qualitative di erogazione dei servizi, favorendo lo sviluppo o armonizzazione anche dei sistemi informativi; - offrire la promozione di buone pratiche, la formulazione di linee guida e la realizzazione di azioni divulgative per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce favorire la possibilità di utilizzo partecipazione attiva di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistentiIstituzioni coinvolte nell’erogazione del servizio. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso Il supporto necessario al servizio mensa raggiungimento dei sopracitati obiettivi è consentito indirizzato principalmente alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.seguenti azioni:
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Oggetto dell’Accordo. L’Azienda L’Ospedale si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda l’Ospedale garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda L’Ospedale consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa, potrà essere consentito nel prossimo futuro, a seguito dell’ampliamento dei locali mensa è consentito in predicato, alle stesse condizioni del che verranno definite per il personale dipendentemedico della Struttura. L’Azienda L’Ospedale dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda L’Ospedale garantisce, per le strutture dell’Allegatoin allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda L’Ospedale assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E L’ospedale Koelliker
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni seguenti condizioni: è stabilita per tutti gli specializzandi una partecipazione percentuale al costo del personale dipendentepasto non inferiore al 50% di quello riconosciuto dall’Azienda all’affidatario del servizio di produzione ed erogazione dei pasti ai dipendenti, prevedendo una partecipazione economica da parte del fruitore in misura pari a 3,25 Euro/pasto con la parte restante del costo a carico dell’Azienda. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, in allegato quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni seguenti condizioni: usufruendo del personale dipendentebuono pasto acquistato in cassa al costo di € 1,03 (come per i dipendenti). L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Oggetto dell’Accordo. L’Azienda L’Ospedale Cottolengo si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda l’Ospedale Cottolengo garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda L’Ospedale Cottolengo consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse seguenti condizioni, specificate qui di seguito: alle condizioni del personale dipendentepreviste per i dipendenti. L’Azienda L’Ospedale Cottolengo dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda L’Ospedale Cottolengo garantisce, per le strutture dell’Allegato, in allegato quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda L’Ospedale Cottolengo assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E La Piccola Casa Della Divina Provvidenza
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda L’Azienda garantisce agli specializzandi l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendentecon onere totalmente a loro carico. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo Tra L’università Degli Studi Di Torino E L’azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del previste per il personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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