Oggetto dell’indagine Clausole campione

Oggetto dell’indagine. La presente relazione riferisce circa gli esiti dell’indagine condotta in merito alla gestione del Fondo politiche per la famiglia. Il Fondo è stato istituito ai sensi dell’art. 19, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica”, al fine di realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. L’indagine ha preso le mosse da una precedente condotta sullo stesso argomento e la cui relazione conclusiva è stata approvata dalla Sezione con deliberazione n. 2/2012/G. In particolare, l’indagine ha preso spunto iniziale proprio dalle osservazioni formulate dalla Corte dei conti e dalle misure consequenziali della cui adozione, nel corso degli ultimi anni, l’amministrazione ha riferito1. L’ istruttoria condotta ha avuto ad oggetto la richiesta di elementi informativi in merito alla gestione del Fondo nel corso del periodo considerato (2012-2018), anche ai fini della ricostruzione della gestione finanziario-contabile dei capitoli 858 e 899 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia.2 Gli sviluppi dell’istruttoria sono stati rivolti ad approfondire, in primo luogo, la possibilità di ricondurre i finanziamenti disposti con i singoli provvedimenti di riparto alle linee di azione indicate dalla disciplina vigente. Circostanza, quest’ultima, della quale, sebbene l’ambito d’azione degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo risulti chiaramente individuato 1 A tal proposito, nel corso dell’istruttoria sono stati chiesti aggiornamenti rispetto a quanto comunicato con nota dell’8 aprile 2013 in ottemperanza all’art.3, c.6, l. n. 20/1994. 2 Il Dipartimento per le politiche della famiglia risulta articolato in due Uffici (a loro volta articolati in servizi), alla luce di quanto disposto dal decreto, in data 31 dicembre 2009. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2019/G dalle disposizioni normative contenute nei commi 1250 e 1251 della legge finanziaria per il 2007, vigenti nel periodo considerato dalla presente analisi, si è cercato di verificare la ricorrenza, non essendo asseverabile sulla base della semplice lettu...
Oggetto dell’indagine. L’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile (Fcs) si inserisce nel quadro dell’azione di riordino degli interventi a sostegno del sistema produttivo1, di cui all’art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate a riorganizzare il Fondo speciale rotativo sull’innovazione tecnologica-Fit2, rinominato “Fondo per la crescita sostenibile”, disponendo, contestualmente, l’abrogazione di numerose disposizioni concernenti la concessione e l’erogazione di agevolazioni, fermo restando il completamento degli interventi già approvati3. Il d.l. n. 83/2012 citato, al fine di perseguire, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, ha disposto l’abrogazione di un consistente numero di leggi ritenute obsolete o non operative o non rifinanziate o, ancora, ritenute non più suscettibili di impattare positivamente sul sistema produttivo4. Nel disegno normativo, il sostegno all’attività produttiva era rivolto al recupero delle risorse e alla concentrazione dell’attività verso obiettivi considerati prioritari sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale in grado di accrescere il patrimonio tecnologico del paese per il rilancio della competitività dell’intero sistema economico. In esecuzione dell’indagine e nel corso dell’approfondimento del sistema di agevolazioni alle imprese, si è avuta contezza sia degli interventi che erano in via di espletamento alla 1 V. rel. illustrativa al d.l. n. 83/2012.
Oggetto dell’indagine. Nel precedente capitolo si è acquisita una prima consapevolezza: il divieto di contraddizione entra, quale ratio dell’art. 1453, comma 2, cod. civ., nella dinamica della risoluzione giudiziale per inadempimento e incide sugli effetti del contratto, precludendo, in presenza dei presupposti individuati, la pretesa dell’adempimento. In questo senso l’ordinamento — nei suoi diversi formanti: a partire dal legislatore e passando per l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza 1 — ha preso espressamente posizione sull’inazionabilità del contratto in presenza di un comportamento contraddittorio, effetto che non richiede la pronuncia di una sentenza costitutiva di risoluzione. Qui — si può dire, anticipando alcune riflessioni che saranno svolte più avanti 2 — risoluzione giudiziale e stragiudiziale sembrano confondersi, perché, pur nel contesto della risoluzione giudiziale, l’effetto descritto è prodotto senza bisogno di una sentenza. L’ordinamento conosce, sin dalle norme codicistiche sul contratto in generale, accanto alla risoluzione giudiziale, forme tipiche di risoluzione stragiudiziale: diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale, nonché il recesso accordato in capo alla parte non inadempiente in caso di inadempimento di un contratto
Oggetto dell’indagine. Sommario: 1. Inquadramento generale della tematica – 2. Oggetto dell’indagine e profili metodologici
Oggetto dell’indagine. Il Fondo edifici di culto (Fec), ente-organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è stato istituito dalla l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), per riunire in un unico ente il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione del Fondo per il culto, dei fondi di beneficenza e religione nella città di Roma e delle aziende speciali di culto, di cui agli artt. 18 della l. 27 maggio 1929, n. 848 (Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto), e 55 della predetta l. n. 222/19851. L’inquadramento sistematico delle problematiche relative al Fondo non ha potuto prescindere dalla ricostruzione storica delle sue origini. Al fine della verifica della funzionale e adeguata amministrazione del Fec, richieste di informazioni, dati e notizie sono state rivolte al Ministero dell’interno, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza episcopale italiana. L’indagine, essendo limitata ai profili gestionali, non si estende, se non a livello descrittivo, alla problematica inerente alla questione della proprietà dei beni ex conventuali.
Oggetto dell’indagine. Profili normativi 19
Oggetto dell’indagine. L’attività di riscossione delle entrate pubbliche è stata sollecitata, negli ultimi anni, a corrispondere ad esigenze non sempre fra loro conciliabili. Da un lato, si è confermato l’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, anche al fine di contenere il ricorso a misure di nuove o maggiori imposte; dall’altro, si sono invocate facilitazioni e allentamenti della “presa fiscale”, per tener conto delle situazioni di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia della gestione e la certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossione, in particolare delle entrate tributarie, che ne costituiscono la parte di gran lunga prevalente, è costantemente al centro dell’attenzione della Corte, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio di parifica (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate), nei rapporti di coordinamento della finanza pubblica, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra le altre, l’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015). Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, si è occupata dell’attività di riscossione delle entrate pubbliche (in particolare, nell’ultimo quinquennio: delib. n. 6/2011, “Programmi e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributari 1 Già nel Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte aveva rilevato “l’appannamento del ruolo, in qualche modo salvifico, attribuito dalla politica tributaria all’ampliamento delle basi imponibili e al recupero di gettito sottratto all’evasione e all’elusione”. da parte delle pubbliche amministrazioni”; delib. n. 20/2012, “Quote latte: la gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione”2; delib. n. 8/2013, “Indagine sugli esiti dell’attività del controllo fis...

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  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • Oggetto dell’incarico Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali indicate al presente articolo e meglio dettagliate nel successivo art. 4. Le prestazioni oggetto dell'incarico afferiscono alla predisposizione del progetto di adeguamento sismico del fabbricato sede dell'Istituto scolastico secondario superiore “Xxxxx Xxxxxxxx” di Prato, che l'Amministrazio- ne intende candidare al finanziamento disposto nell'ambito del bando per la formazione del Piano regionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340, nei termini della data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 23 giugno 2018. Per il dettaglio dei contenuti della progettazione e degli elaborati componenti lo specifico livello progettua- le, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda alle disposizione contenute nella parte II, titolo II, capo I del D.P.R. n. 207/2010 articoli da 33 a 43 nonché all’elenco delle prestazioni previste nell’allegato calcolo dei compensi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016. Si evidenzia che, nell'elaborazione della soluzione progettuale, il Professionista incaricato dovrà sviluppare, rispettando i contenuti delle norme sopra citate e secondo le modalità e gli indirizzi indicati dall'Ammini- strazione, tutte le indagini e gli studi necessari ai sensi di legge per la definizione degli aspetti afferenti al li- vello progettuale oggetto dell'incarico, nonché gli elaborati grafici opportuni per l'individuazione delle carat- teristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le re- lative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. La prestazione regolata dal presente disciplinare dovrà essere conforme all'offerta del Professionista acquisi- ta al protocollo generale dell'ente con il n. 3996 in data 09.05.2018, contenente il preventivo di notula n. 08/2018, che si intende qui integralmente richiamata.

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • OGGETTO DELLA GARA ll presente capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di campionamento e determinazioni analitiche sulle seguenti matrici: • acque reflue: all’interno di questa matrice si intendono compresi: - acque reflue urbane - acque reflue industriali - acque reflue di scarico da impianti di depurazione - acque di scarico in genere - percolati; - bottini; • acque sotterranee. Le determinazioni necessarie vengono per la maggior parte eseguite nel Laboratorio Prove Interno. Vengono esternalizzate e costituiscono l’oggetto della presente gara le determinazioni di singoli parametri che il Laboratorio interno non effettua o per i quali il Laboratorio non possa in via transitoria o continuativa eseguire le determinazioni nei tempi previsti dalla normativa o da specifiche autorizzazioni. L’oggetto della gara è quindi il servizio su chiamata delle determinazioni analitiche descritte ed elencate nell’Allegato B “elenco prezzi”. L’accordo quadro sarà concluso con un operatore economico, purché vi siano offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Le analisi necessarie a ETRA S.p.A. sono programmate annualmente in base alle normative vigenti, alle autorizzazioni degli impianti e alle esigenze gestionali del settore Gestione Impianti. Una parte di analisi non è però preventivabile a priori, a causa di situazioni puntuali agli impianti (lavori, scarichi anomali, criticità d’esercizio), pubblicazione di nuove normative cogenti, variazioni autorizzative che modifichino i limiti da rispettare, etc. Per tale motivo le necessità della Stazione Appaltante non sono determinabili preventivamente con esattezza, in quantità e in parametri analitici. L’accordo quadro ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere sempre e TEMPESTIVAMENTE a disposizione LA PRESTAZIONE RICHIESTA NEL MOMENTO IN CUI NE RILEVI LA NECESSITA’. Si sottolinea fin d’ora che il rispetto dei tempi costituisce una caratteristica fondamentale per valutare la corretta esecuzione del servizio.

  • Oggetto della fornitura Per ciascun documentario dovranno essere prodotte, a partire da una accurata ricerca preliminare sul materiale bibliografico e filmico esistente, le schede descrittive tecnico- scientifiche di alto profilo tecnico e iconografico, aventi ad oggetto ambiti territoriali, musei, siti e monumenti più significativi ed emblematici per la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. Il materiale da consegnare, oltre ai documentari, sarà costituito da tutte le riprese effettuate (anche le riprese scartate che non hanno trovato posto nel video principale ma che hanno un qualche motivo di interesse). Le riprese dovranno essere classificate ed ordinate per luogo, argomento, durata e data di realizzazione. I documentari saranno consegnati su supporto digitale in formato di alta qualità per la fruizione in locale su video wall e in formato compresso compatibile con i formati gestiti dal portale tematico SardegnaCultura. Per ciascun documentario dovranno essere forniti all’Amministrazione Appaltante alcuni spezzoni di girato particolarmente significativi che fungeranno da promo pubblicitari dell’intervento. Dovranno essere prodotte colonne sonore originali o utilizzati brani musicali, previa acquisizione dei diritti, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda, che siano di accompagnamento ai documentari. L’Appaltatore dovrà creare un team di produzione di documentata esperienza nella realizzazione di filmati a carattere divulgativo, in particolare con riferimento a soggetti storico- artistici, archeologici, demo etno antropologici, con utilizzo di tecniche di realtà virtuale, di virtual studio ed effetti speciali. Il regista dovrà essere individuato fra figure di comprovata esperienza e fama. Si specifica che le attività relative alla ricerca, acquisizione ed elaborazione dei materiali necessari alla creazione dei documentari dovranno essere effettuate da personale scientifico altamente qualificato individuato dall’Appaltatore (archeologo, storico dell’arte, antropologo, direttore artistico, fotografo, regista, sceneggiatore, etc). Tutte le figure professionali dovranno essere quelle indicate in sede di offerta. I documentari dovranno essere restituiti all’Amministrazione Appaltante su supporto digitale in alta qualità e formato compresso. I diritti di proprietà e uso (per qualunque tipo di uso e media) dovranno essere interamente ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna, con cessione di tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale, d’utilizzo e di riproduzione (su qualunque media), fermi restando i diritti di proprietà intellettuale dell’opera come da leggi vigenti. Le fasi esecutive della produzione del documentario sono di seguito elencate: − ricerca preliminare del materiale bibliografico e filmico sul quale basare il prodotto finale; − predisposizione di schede descrittive tecnico-scientifiche sui monumenti dell’ambito territoriale; − descrizione delle attività svolte e degli aspetti tecnici che caratterizzano il prodotto finale; − sceneggiatura definitiva; − testi e traduzioni (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese) utilizzati nei video; − speakerati (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese); − colonne sonore originali o riproduzione di brani musicali, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda quale accompagnamento per i documentari fornite su supporto digitale. Ciascuna delle fasi esecutive dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione Appaltante.

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

  • Oggetto dell’Accordo 1.L’Ente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale che si pone come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID. L’Ente, come sopra rappresentato, prende atto che la Città metropolitana di Roma Capitale con D.C.M. n. 43/2016 del 23/05/2016: a) ha istituito il nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale ponendosi come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID per i Comuni che ne faranno richiesta previa adozione di apposita convenzione. b) ha individuato la piattaforma dei pagamenti elettronici multi ente denominata MyPay e gli ap- plicativi ad essa collegati della Regione Veneto essendo conforme alle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi Allegati in quanto dotata del marchio di qualificazione dell’Agid PAGOPA e dunque idonea ad essere acquisita con la procedura del riuso ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 (CAD). c) ha acquisito l’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, ponendosi come soggetto che of- fre agli enti del territorio di riferimento il servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici defi- niti dalle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi allegati (Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione - Allegato B – Specifiche at- tuative del nodo dei pagamenti SPC) al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute agli enti aderenti che fanno capo o comunque risultano collegati all’ente Città metropolitana. d) ha statuito che ciascun ente che aderirà al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a nominare un proprio Referente dei pagamenti così come previsto dalla Sezione IV “Ruoli e responsabilità degli aderenti” dell’ Allegato B – Specifiche Attuative del nodo dei Pagamenti –SPC e) svolgerà attività di supporto tecnico operativo nei confronti dell’ente, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente; f) in qualità di Intermediario Tecnologico, porrà in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC denominato di seguito Sistema PagoPa. Non rientra nel presente accordo ogni attività rivolta a rendere servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di analisi, elaborazione e studio della qualità dei crediti e riorganizzazione dei processi gestionali, i quali restano di competenza dell’ente.