Onere del servizio Clausole campione

Onere del servizio. L'intervento è a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni: - l'intervento è disposto dalla C.O. del SUEM; - sussistono le condizioni di emergenza/urgenza; - le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri mezzi; - il trasporto è seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto Soccorso; - il trasporto è diretto all'ospedale territorialmente competente o ad altro ospedale identificato dalla C.O. (Decreto n.197 del 08.10.2012 “Definizione delle Aree di Afferenza dei Centri Specialistici. Modifica della Circolare Regionale n.20 del 08.10.1999-DGRV n.3410 del 05.10.1999”). Quando non sussistono tutte le sopra elencate condizioni, il servizio è posto a carico dell'utente che acconsente al trasporto, salvo il caso in cui l'intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso dell'interessato, nel qual caso il trasporto rimane a carico del SSR, ove non sussistano le condizioni per l’addebito al terzo richiedente. Sono invece sempre posti a carico dell'utente gli interventi di soccorso: - qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano condizioni di emergenza-urgenza e che l'utente ha riferito una situazione diversa da quella reale al fine di ottenere l'invio dell'ambulanza, anche qualora l'utente non potesse viaggiare con mezzo diverso dall'ambulanza; - qualora l'intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente; - qualora la chiamata sia originata da una assunzione incongrua di alcool, tale da non richiedere alcun trattamento sanitario, e l’utente non sia affetto da altre patologie concomitanti che giustifichino l'intervento di soccorso; - qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda nuovamente l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo intervento. In caso di richiesta di soccorso generata da sistemi di allarme automatico, quali ad esempio quelli collegati a sensori d’urto degli autoveicoli, qualora non vi sia effettiva necessità di soccorso e l’utente non contatti tempestivamente la C.O. 118 per annullare l’allarme, i costi dell’intervento vengono posti a suo carico. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'assunzione dell'onere da parte del SSR s...
Onere del servizio. L'onere del servizio è a carico del SSR qualora l'utente soccorso sia affetto da patologie che richiedono il ricovero ospedaliero o accertamenti presso il Pronto Soccorso; in assenza di queste ultime è posto a carico dell'utente. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'assunzione dell'onere da parte del SSR spetta al medico della C.O. del SUEM, se intervenuto sul posto, o al medico Coordinatore della C.O., in caso contrario. L’onere degli interventi a carico del SSR viene attribuito in sede di compensazione economica della mobilità all’Azienda X.X.XX. competente per il territorio di residenza dell’assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo capitolo 5 in materia di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente. Quando l’onere degli interventi SAR svolti dal CNSAS è a carico dell’utente, la riscossione compete all’Azienda ULSS sede della C.O. competente per territorio.
Onere del servizio. L'intervento è a carico del SSR qualora il medico abbia posto l'indicazione all'impiego dell'ambulanza ed il trasporto sia diretto all'ospedale per acuti territorialmente competente o ad altro ospedale identificato dalla C.O. sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.1.5. Il medico curante potrà porre tale indicazione solo qualora le condizioni cliniche del paziente non consentano il trasporto con altri mezzi. Il servizio è posto a carico dell'utente qualora l'intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente. Vale la stessa procedura prevista nel caso degli interventi di soccorso sanitario con ambulanza e automedica di cui al paragrafo 1.1.4.
Onere del servizio. L'onere del servizio per gli interventi HEMS è a carico del SSR. L'onere del servizio per gli interventi SAR è a carico del SSR qualora l'utente soccorso sia affetto da patologie che richiedono il ricovero ospedaliero o accertamenti presso il Pronto Soccorso; in assenza di queste ultime due condizioni, il servizio è posto a carico dell'utente.
Onere del servizio. Il servizio è a carico del SSR solo per gli utenti allettati o comunque non deambulanti e non trasportabili con altro mezzo ed inoltre che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Onere del servizio. Il servizio di trasporto in ambulanza è a carico del SSR solo per gli utenti allettati o comunque non deambulanti non trasportabili con altro mezzo. Il centro di emodialisi può richiedere il trasporto in ambulanza con onere a carico del SSR solo per i pazienti per i quali il Direttore dell’U.O. di Nefrologia, cui afferisce il centro di emodialisi o suo delegato, abbia certificato la sussistenza delle suddette condizioni. Qualora dalla certificazione non risulti che tale situazione sia irreversibile, la stessa è valida per un periodo di tre mesi, trascorsi i quali il medico curante dovrà rinnovarla se le condizioni persistono.
Onere del servizio. Il servizio è a carico del SSR quando il trasporto è richiesto dal direttore dell’U.O. ospedaliera o suo delegato che attesta la necessità del trasferimento attraverso il Modulo 4. L’onere dei servizi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità all’Azienda X.X.XX. competente per il territorio di residenza dell’assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale.
Onere del servizio. Il servizio è a carico del SSR quando il trasporto è richiesto dal direttore dell’U.O. ospedaliera o suo delegato che attesta la necessità del trasferimento ed è approvato, se necessario, dalla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. L'onere dei servizi rimane a carico della struttura di degenza del paziente.
Onere del servizio. Il servizio è a carico del SSR quando il trasporto è richiesto dal direttore dell’U.O. ospedaliera o suo delegato che attesta la necessità del trasferimento ed ha come destinazione una struttura ospedaliera sul territorio della Regione Veneto. Di norma il trasporto di pazienti residenti in altre regioni ad un ospedale che ha sede nella regione di residenza è a carico dell'utente, salvo il caso in cui la Direzione Sanitaria, su proposta del direttore dell’U.O. ospedaliera o suo delegato, ritiene conveniente per l'Azienda farsi carico degli oneri del trasporto. L’onere dei servizi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità all’Azienda X.X.XX. competente per il territorio di residenza dell’assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

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