Operatore Socio Sanitario Clausole campione

Operatore Socio Sanitario. L’operatore socio sanitario è una figura professionale in possesso di qualifica come previsto dalla L.R. 20/2001. L’intervento di questa figura professionale è finalizzato all’assistenza degli allievi con disabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e dalla Circ. Reg. n. 33/93. In particolare si concretizza nell’ambito delle autonomie di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita in ambito scolastico e della socializzazione, mediante azioni e strategie concordate con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno del Progetto Educativo Individualizzato. La sua funzione è volta alla valorizzazione e al potenziamento delle capacità individuali dell’allievo con disabilità, secondo i bisogni specifici, mediante l’acquisizione ed il consolidamento delle autonomie personali e relazionali, in un percorso di crescita e maturazione globale. Opera per favorire la partecipazione e l’inclusione, in ogni sua forma, all’interno del progetto di vita. Condivide obiettivi, metodi con i docenti e il personale della scuola, realizza l’effettiva partecipazione dell’allievo con disabilità a tutte le esperienze scolastiche formative, ricreative e ai progetti previsti dal POF. Partecipa alle attività di programmazione e di verifica, agli incontri con i referenti sanitari e sociali dei servizi territoriali Ulss e/o accreditati.
Operatore Socio Sanitario. Gli operatori indicati dovranno essere in possesso del titolo professionale di Operatore Socio Sanitario
Operatore Socio Sanitario. 7.5 Operatore lettore/ripetitore
Operatore Socio Sanitario. Il ricorso alle prestazioni di personale inquadrato nel profilo di Operatore Socio-Sanitario rientra nelle in- tegrazioni al modello organizzativo per la gestione dei nidi d’infanzia. L’O.S.S. opererà, nell’ambito delle specifiche competenze tecnico-professionali ricadenti nel profilo, a supporto dell’inserimento di bambini con disabilità come riportato nell’art. 9. La figura di O.S.S. è prevista, quindi, solo in caso di iscritti con disabilità certificata. Il personale dovrà essere in possesso di specifico titolo professionale. Il personale ausiliario assegnato al nido:
Operatore Socio Sanitario. Il ricorso alle prestazioni di personale inquadrato nel profilo di Operatore Socio-Sanitario rientra nelle in- tegrazioni al modello organizzativo per la gestione dei nidi dell’infanzia antecedente all’emergenza sanita- ria in corso e che rileverà, con tutta probabilità, per l’intero 2021. L’O.S.S. opererà nell’ambito delle specifiche competenze tecnico-professionali ricadenti nel profilo ed, in particolare, si farà carico di vigilare ed intervenire nella gestione del c.d. “triage”, nelle fasi di ingresso ed uscita dal Nido, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico. Inoltre, opererà attivamente nella gestione di comportamenti corretti e coerenti con le prescrizioni vigen- ti in materia di contenimento dei rischi e per la gestione di persone sintomatiche all’interno della struttu- ra. L’O.S.S. opererà a supporto dell’inserimento di bambini con disabilità come riportato nell’art. 9. Il personale dovrà essere in possesso di specifico titolo professionale. Il personale ausiliario:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).