Piano Educativo Individualizzato (PEI) Clausole campione

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il P.E.I., secondo il modello di riferimento allegato al presente Accordo, è predisposto per ogni bambino e alunno disabile ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola (vista la complessità, tre mesi per le scuole secondarie di secondo grado) dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i docenti della Formazione Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione professionale, con il contributo degli operatori dell’Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono il bambino/alunno e della famiglia. Il Gruppo Operativo sottoscrive il P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso. Il P.E.I. documenta l’integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino e alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va consegnato in copia alla famiglia. Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della sezione/classe in cui è iscritto il bambino e alunno disabile (costituito e funzionante secondo forme specifiche nei diversi ordini e gradi scolastici) si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della D.F. e del P.D.F. In particolare le indicazioni utili per la redazione del P.E.I. dovranno essere utilizzate e, se necessario, riviste prima dell’avvio dell’anno scolastico, sia nella programmazione scolastica sia con almeno un incontro con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione (come da Nota Ministeriale n° 4798/05). Le indicazioni così raccolte, arricchite dall’osservazione dei docenti della classe, contribuiranno alla elaborazione di un piano di lavoro da sperimentare fino a quando non sarà predisposto il P.E.I. definitivo all’interno del Gruppo Operativo. Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono: - i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci); - gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni); - gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe; - l’eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale; - le attività in...
Piano Educativo Individualizzato (PEI). A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, LE SCUOLE DELL’INFANZIA, I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico: 1. Assicura che l’Equipe pedagogica/Consiglio di classe con la collaborazione dei referenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, del personale E.S.E.A. fornito dai Comuni, della famiglia e degli eventuali soggetti di cui all’art. 2 comma 5, L.R. n. 12/2003: a) elabora, articola, verifica il Piano Educativo Individualizzato, utilizzando anche la proposta di modello allegato (Allegato 5); b) integra il Piano Educativo Individualizzato con la Programmazione Educativa (Allegati 6, 7) e con la Programmazione Didattica Personalizzata (Allegato 8); 2. S’impegna affinché il Piano Educativo Individualizzato abbia le caratteristiche di un vero progetto integrato, che comprenda e tenga conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione dei referenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, del parere dell’alunno stesso e della sua famiglia, dei servizi presenti sul territorio a cura del Comune o della Provincia, di eventuali Associazioni, dei progetti attivati per la persona anche negli altri contesti di vita, ai quali le componenti scolastiche garantiscano il loro contributo. 3. Si rende garante che le modalità operative interne alla scuola e i progetti che si realizzano all’esterno siano i più adatti ad assicurare il successo formativo ed una effettiva integrazione nella classe e nella scuola. 4. Assicura che il Piano Educativo Individualizzato abbia i necessari collegamenti con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico, nell’ottica di un disegno complessivo e coerente delle scelte educative e organizzative della scuola. Il Responsabile del Servizio Educativo per la Prima Infanzia: 1. Deve garantire l’elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato funzionale alla realizzazione di un efficace percorso di integrazione. Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dagli Educatori della sezione con la supervisione del Coordinatore Pedagogico, tenendo in considerazione le indicazioni dei referenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti annualmente per l’alunno in situazione di handicap in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione (DPR 24/2/1994). Nel PEI si definiscono: • i bisogni, compresa l’individuazione del numero delle ore di sostegno, le prestazioni e i servizi erogati alla persona, tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza, la somministrazione dei farmaci e la gestione di problematiche sanitarie particolari; al riguardo gli Enti interessati sottoscrivono apposito protocollo; • gli obiettivi educativo/riabilitativi, di socializzazione perseguibili in un dato tempo; • le attività, i metodi, i materiali ed i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento; • i tempi di scansione degli interventi previsti; • le forme di integrazione tra scuola e/o CFP ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita; • l’eventuale progettazione di attività relative alla Formazione Professionale; • le modalità di raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata. Esso è definito, per l’anno scolastico successivo entro il 30 giugno, dai docenti della scuola/ formazione professionale, con il contributo degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, della famiglia, delle eventuali figure professionali degli Enti Locali che seguono il caso e delle associazioni di categoria. A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico: 1. Assicura che il Piano dell’Offerta Formativa preveda il progetto per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando le risorse interne strumentali e professionali, le modalità organizzative, di verifica e valutazione; 2. Assicura che il consiglio di classe o il team docente della classe/sezione, anche con l’apporto determinante del docente specializzato per le attività di sostegno, con la collaborazione del docente operatore psico pedagogico, se presente, degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, degli Enti Locali e della famiglia: (1) elabori, articoli, verifichi nei tempi concordati (quadrimestre o bimestre) il Piano Educativo Individualizzato, con riferimento al modello che costituisce lo schema dei contenuti minimi (visto l'art. 12 commi 1-4 della legge 104/92) e che viene individuato con il nome “Piano Educativo Individualizzato”. In particolare definisce le modalità operative più adatte per garantire una effetti...
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per ogni allievo con disabilità inserito nella scuola viene elaborato uno specifico P.E.I., di cui all’art. 12, comma 5, legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (MIUR 4 agosto 2009). Il PEI costituisce un documento di sintesi dei dati conoscitivi e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono: • i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci); • gli obiettivi educativo-riabilitativi e di socializzazione perseguibili in uno o più anni; • gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe; • l’eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale; • le forme di integrazione fra scuola ed extra – scuola in coerenza con il progetto di vita; • i metodi, i materiali e i sussidi per la sua attuazione; • i tempi e l’articolazione degli interventi; • le forme, i modi e i tempi di verifica/valutazione del PEI; • il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata. Il PEI va redatto dalla scuola entro i primi due mesi dell’anno scolastico, con il contributo degli specialisti, degli operatori Ulss e/o di Enti accreditati o convenzionati, degli operatori lettori/ripetitori, congiuntamente con la famiglia. La scuola delibera il PEI e lo rende disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro “la conoscenza e la condivisione del percorso educativo concreto e formativo pianificato” (Linee guida per l’integrazione, MIUR 4 agosto 2009].
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il P.E.I. è predisposto per ogni bambino e alunno con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Esso può essere redatto, a titolo esemplificativo, secondo il modello allegato al presente Accordo (Allegato 5). Per i bambini inseriti nei Servizi Educativi e nella Scuola dell'infanzia (0 - 6 anni) si utilizza una modalità adeguata alle specificità del contesto , elaborata dal Coordinamento Pedagogico Provinciale (Allegato 6).
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato (PEI) ad opera del consiglio di classe. I possibili percorsi didattici previsti per tali alunni dalla normativa sono due: 1) programmazione della classe 2) programmazione della classe (semplificata, facilitata, ma sempre con obiettivi riconducibili a quelli della classe). 1) La programmazione della classe prevede: • il raggiungimento degli obiettivi minimi comuni a tutta la classe. • I contenuti sono gli stessi dei compagni, anche se si punterà all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali. Per gli studenti che la seguono è possibile prevedere: Un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti, ma ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del X.X.xx 297/1994). Le prove scritte di verifica sono le stesse della classe: possono tuttavia essere predisposte prove equipollenti (art.16, legge 104 del 1992) che potranno adottare modalità diverse (es. prove di V/F o a scelta multipla, anziché domande aperte), presentare un numero inferiore di esercizi o prevedere un maggior tempo di esecuzione e sviluppare contenuti culturali e professionali differenti. Le interrogazioni saranno programmate. Potranno essere “frazionate” in più momenti o circoscritte a pochi argomenti preventivamente concordati. La valutazione è la stessa della classe, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate. Gli alunni che seguono la Programmazione Ministeriale potranno sostenere gli esami e conseguire il diploma, svolgendo anche prove equipollenti.
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti ogni anno scolastico per ciascun alunno disabile certificato. Il PEI ha come fine la realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione, alla socializzazione, all’inclusione ed è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe. E’ definito, entro i primi due mesi di scuola, dai docenti curriculari e di sostegno e per quanto riguarda i progetti integrati, insieme ai docenti di formazione professionale. Il PEI viene condiviso con gli operatori ASL e le figure professionali degli EE.LL. che seguono l’alunno, i terapisti privati, la famiglia , che lo sottoscrivono. In esso vengono esplicitate le forme di integrazione tra scuola e/o Ente di formazione Professionale ed il contesto extrascolastico, in sintonia con il progetto di vita dell’alunno. Nel PEI vengono esplicitati, inoltre, i bisogni della persona, gli obiettivi da raggiungere, le attività, i metodi, i materiali, i sussidi con cui si organizzano gli interventi, le forme e i modi di verifica e di valutazione del piano stesso. Il Modulo Dipartimentale di SSNP (Strutture Semplici Neuropsichiatria Infantile) dell’ASL 5 : a) partecipa alle riunioni scolastiche in cui viene sottoscritto il P.E.I, porta il proprio contributo e collabora con la scuola e i genitori per la realizzazione degli obiettivi, illustrando anche tempi e modalità dello svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l’alunno usufruisce. b) Partecipa all’elaborazione di un progetto unitario di inclusione sociale dell’alunno, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorendone la fruizione delle risorse.
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Piano Educativo Individualizzato tiene in considerazione i dati conoscitivi e gli obiettivi formulati nel PDF e costituisce il documento di sintesi degli interventi prospettati. Si riferisce ai progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché alle forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolatiche (DPR 24/02/94, art. 5 comma 4). Ogni soggetto si impegna a programmare gli interventi secondo quanto condiviso nel Piano Educativo Individualizzato.

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  • Piano formativo individuale Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.