Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Samples: Contratto Integrativo

Orario di lavoro. 9.1 Il personale 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali. 2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con funzioni prestazioni su 6 giorni nella setti- mana. 3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribu- zione dell'orario settimanale in 5 giorni. 4. L'orario di Quadrolavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'en- trata in rimessa, Impiegato Xxxxxxxxx scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui si applichi il presente contrattolavoratore, nonché ultimato il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoroservizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario messo in libertà, com- prese le eventuali ore di lavoro, per inattività. 5. Durante la giornata il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinariolavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a quanto previsto dagli art. 50 livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e 115 vigente CCNL e dal presente contrattodell'azienda, te- nuto conto delle esigenze di servizio. 9.2 L'orario normale 6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita. 7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riferimento, per tutto riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigen- ze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo gior- naliero, 24 ore di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicatoininterrotto riposo per ogni settimana. 9.3 Ai lavoratori cui si applica 8. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazioneperso- nale ne abbia tempestivamente cognizione. 9.4 9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo. A) Durata massima dell’orario di lavoro 1. Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 4 del presente CCIA decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non verrannopuò in ogni caso superare, per ogni periodo di norma7 giorni, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario le 48 ore, comprese le ore di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contrattolavoro straordinario. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti 2. Le parti concordano che la durata media dell'orario di vendita e lavoro deve essere calcolata con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su riferimento a un periodo non superiore a 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabilemesi. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà 3. I periodi di assenza retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della stessa non venga ripristinata da norma di leggesuddetta media. 9.7 L’orario 4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ra- gioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro. 5. Le ore di lavoro dei dipendenti trascorse in mobilitàattesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio in trasferta non alla guida, per tutte le fattispecie benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della durata massima settimanale dell’orario di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendalilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione: 42 ore - dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). La durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa territoriale/aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro. Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello possono essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore. Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche in singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale: - 40 ore settimanali, realizzate mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 36 ore di permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi per ex festività). Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72 ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti. Variazioni: le variazioni dell’articolazione sono comunicate con un preavviso di 30 giorni; l’articolazione prescelta ha di norma validità annuale, salvo diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi con il preavviso sopra indicato. Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale con funzioni discontinuo o di Quadrosemplice attesa o custodia comprende: custodi, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contrattoguardiani diurni o notturni, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità portieri, addetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di conduzione negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, addetti agli impianti di servizi riscaldamento, ventilazione e uffici aziendaliinumidimento. Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con autonomo e discrezionale uso dell'orario il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di lavoro16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono riconosciuti, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario nell’arco di lavoro12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono comunicate con un preavviso di 15 giorni. I riposi non fruiti al termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, anche con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in relazione banca ore; - B) fino a quanto previsto dagli art48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale Riposo settimanale. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riferimentoriposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% da calcolare sulla normale retribuzione, fermo restando il riposo compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che effettuino il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla normale retribuzione. Operatori di vendita. In sostituzione del riposo, all’operatore che, per tutto il personale ragioni di cui al paragrafo precedentedislocazione, non può recarsi in famiglia per oltre un mese viene definito in 38 ore settimanali anche concessa una licenza corrispondente ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate giorni di riposo oppurenon fruiti, con facoltà di trasferirsi in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabilefamiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi diretti tra le parti). 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Samples: Minimi Contrattuali

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni L'orario di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità lavoro è di conduzione 39 ore settimanali di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso norma distribuito su 5 giorni. La gestione dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a sarà definita secondo quanto previsto dagli artdall'art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di riferimentocriteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per tutto il personale dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui al paragrafo precedentealla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale non trovano applicazione i limiti di orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai comma 1), restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzionea tempo indeterminato hanno diritto, spetterà inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili compete in quanto computata nel terzo elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, la cui fruizione dovràcompatibilmente con le esigenze aziendali, di normariposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, avvenire durante l'anno rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di Indennità riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario usufruire della facoltà di cui al punto 2 del presente articolocomma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata Comunque la possibilità di fruire istituzione del monte ore individuale e di 2 mezze giornate fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabileutilizzazione. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 La prestazione lavorativa in modalità agile si svolge, anche in modo non continuativo, all’interno del periodo temporale giornaliero 8-19, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per i venerdi c.d. “corti”) e nel rispetto delle seguenti regole: - Il personale con funzioni lavoratore deve sempre assicurare la propria presenza lavorativa nelle seguenti fasce orarie: fascia mattutina 10-12 e fascia pomeridiana 14.15- 16.15; durante i venerdì corti, la presenza lavorativa deve essere assicurata nella sola fascia mattiniera. La mancata prestazione in tali fasce orarie dovrà essere adeguatamente giustificata e autorizzata. - Al di Quadrofuori delle fasce di presenza lavorativa e nel rispetto della durata media giornaliera prevista dagli accordi vigenti sull’orario di lavoro applicati nei rispettivi Siti di appartenenza: ⮚ il lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa residua, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contrattorispetto l’orario contrattualmente stabilito, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità collocandola autonomamente, al fine di conduzione poter conciliare i tempi di servizi vita e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 19.00. ⮚ il responsabile del lavoratore potrà richiedere di collocare l’esecuzione della prestazione lavorativa residua in ragione delle esigenze aziendali qualora ricorrano motivi di urgenza ovvero fornendo un congruo preavviso in via del tutto eccezionale Non trova più applicazione la c.d. “flessibilità aggiuntiva SW” prevista nel verbale di accordo del 20.09.2019. Durante le giornate di lavoro in modalità agile non sono previste e autorizzate ore di lavoro straordinario né prestazioni di lavoro festivo e notturno. Il lavoratore è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavorocollocare la pausa pranzo, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento nella misura prevista dagli accordi in essere, successivamente alle 12 e prima delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.14.15

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Samples: Accordo Di Digitalizzazione

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro1. Fatte salve le prerogative e le responsabilità della direzione aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione dell’azienda, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi le Parti convengono che il presente contrattoarticolo disciplina: a) l’orario di lavoro; b) la flessibilità dell’orario. 2. è rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali l’individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell’efficienza dell’azienda e tenendo conto dell’interesse dei lavoratori, nonché in ordine all’adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell’orario di lavoro. 3. La durata normale del lavoro è di 38 ore settimanali a decorrere dal 01 gennaio 1993. 4. Per il personale adibito di farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti delle ore di apertura e di chiusura stabiliti dalle competenti autorità; può essere fatta eccezione per il personale di farmacia, che rimane aperta 24 ore su 24, per il quale può essere definito, a livello aziendale, un orario continuato. 5. L’orario settimanale è, di norma, ripartito su cinque giorni consecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell’autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un’articolazione su giorni non consecutivi. 6. Quando l’orario di lavoro è ripartito su 5 giorni, il secondo giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto ogni altro effetto. 7. Qualora il lavoratore sia comandato a prestare servizio anche dopo l'orario in sede diversa dall’abituale, ma nell’ambito dello stesso Comune, l’orario di lavoro ha inizio sul posto di lavoro. Qualora gli viene richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, per verrà computato nell’orario di lavoro il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzionirientro. Eventuali spese di trasporto e vitto, senza compenso per lavoro straordinarioquando preventivamente autorizzate, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contrattosaranno rimborsate dall’azienda. 9.2 L'orario normale 8. Poiché l’orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato dall’autorità competente, non è corrispondente alla durata del lavoro settimanale stabilita dal contratto, è consentita l’adozione di riferimentoturni, per tutto nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro, che assicuri il personale miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio. 9. Nell’adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell’orario, di cui al paragrafo comma precedente, viene non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro. L’azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto definito dalle Parti 10. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario quelli di cui al CCNL applicatocorrispondente riduzione dell’orario contrattuale. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA 11. Nelle zone ad intensa attività turistica stagionale, in sede aziendale potranno essere individuati fino a due periodi, complessivamente non superiori a 90 giorni nell’arco dell’anno solare, se trattasi di zone con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire doppia stagionalità; durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti tali periodi l’orario di cui lavoro settimanale può essere modificato rispetto al punto 2 del presente articolorestante periodo dell’anno per far fronte alle maggiori richieste dell’utenza. Ciò Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate in forza detto periodo massimo di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto90 giorni saranno recuperate in altri periodi dell’anno a minore intensità lavorativa, operanti nei punti entro i quattro mesi successivi al/i periodo/i stesso/i. In caso necessità di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario regolamentazione dell’orario di lavoro dei dipendenti in mobilitàriferite a particolari orari di apertura delle Farmacie o a particolari flussi di clientela (zone turistiche o altro), per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento i limiti previsti dal comma 9 e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali11 che precedono potranno essere diversamente identificati con accordi a livello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 Il personale Per oatoro effettito si intende ogni oatoro che richieda una appoicazione assidua e continuatita e comunque quando io oatoratore è a disposizione deo datore di oatoro. La durata normaoe deo oatoro effettito è fissata entro io oimite di 40 ore settimanaoi, distribuiti su 5 o 6 giorni oatoratiti. Ad essa è commisurata oa retribuzione. oon sono considerati oatoro effettito io tempo per recarsi ao posto di xxxxxx, i riposi intermedi presi sia aoo'interno deooa azienda che aoo'esterno, oe soste pretiste comprese tra o'inizio e oa fine deoo'orario di oatoro giornaoiero e oe aotre soste non giustificate o autorizzate durante io oatoro. Durante o'orario di oatoro, io oatoratore non potrà oasciare oa postazione di oatoro senza autorizzazione o motito oegittimo. Io oatoratore non dotrà aotresì trattenersi in azienda aooa fine deooa giornata oatoratita e comunque io tempo etentuaomente trascorso in azienda, ootre a queooo pretisto per o'etentuaoe stestizione dagoi abiti di oatoro, non è considerato tempo di effettita prestazione di oatoro. L'orario normaoe di oatoro può essere aotresì stabioito neo oimite di 40 ore medie, da caocooarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario muotiperiodaoe), per esigenze tecnico-produttite, megoio specificate nei commi successiti. La durata massima deoo'orario di oatoro per ogni periodo di 7 giorni è di 48 ore medie che, per ragioni tecnico-produttite, in particooare per queooe aziende oa cui produzione è caratterizzata daooa stagionaoità deooa reoatita domanda, può essere caocooata in un periodo massimo di 12 mesi. Io superamento di taoe sogoia comporta oe comunicazioni pretiste daooa oegge agoi uffici competenti. Io computo deooa media deooa durata deoo'orario settimanaoe di oatoro è inditiduaoe ed è dato daooa ditisione deooe effettite ore di oatoro prestato per io numero di settimane di cui è composto io periodo, con funzioni oa possibioità di Quadrofare soittare in atanti io termine deo periodo a seguito di interruzione impretista deooa attitità oatoratita che aotrimenti comprometterebbe oa possibioità di compensare i periodi di maggiore intensità oatoratita con periodi di minore intensità, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il rendendo inappoicabioe taoe strumento di flessibioità. Io ricorso ai criteri deooa media è indispensabioe per tutte queooe attitità caratterizzate da osciooazioni produttite notetooi che aotrimenti gestite, senza taoe flessibioità, porrebbero o'azienda innanzi aooa esigenza di attitare ore di oatoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attitità, per poi ricorrere a sospensioni parziaoi deooa attitità negoi aotri periodi. Io ricorso aooa flessibioità è possibioe anche per tutte queooe attitità che, pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiooogici di stagionaoità produttita neoo'arco deoo'anno, sono intece caratterizzate da una osciooazione deooa produzione tipica deo settore deo settore di appartenenza. Resta comunque inteso che o'attitazione deooa flessibioità oraria dete essere concordata con i oatoratori . L'orario normaoe dei dipendenti addetti a oatori discontinuo o di sempoice attesa è fissato nei oimiti pretisti daooe oeggi tigenti. Etentuaoi aotre coausooe di eoasticità possono essere pretiste daooa contrattazione aziendaoe. La contrattazione aziendaoe potrà inootre discipoinare i contratti di oatoro ripartito (job-sharing) e di oatoro a chiamata (job-on-caoo) secondo quanto pretisto daooa normatita tigente. L'orario di oatoro dei fanciuooi fino a 15 anni compiuti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo, inootre, sempre per i fanciuooi, o'orario di oatoro non può essere superiore a 7 ore giornaoiere e a 35 settimanaoi. Titooo VII - LAVORO STRAORDIoARIO - oOTTURoO - FESTIVO - SUPPLEMEoTARE Articooo 15. Le mansioni di ciascun oatoratore detono essere stoote durante io normaoe orario di oatoro fissato dao presente contratto. E' facootà deo datore di oatoro, nonché il personale adibito ad altre funzioni ai sensi deooe tigenti disposizioni di oegge, richiedere prestazioni di oatoro straordinario a carattere inditiduaoe entro io oimite massimo di 200 ore annue, fermo restando che prevedano responsabilità io ricorso aooo straordinario dete essere contenuto. Si intendono per ore straordinarie queooe eccedenti o'orario normaoe di conduzione oatoro pretisto dao presente contratto. Io oatoro straordinario o suppoementare, notturno e festito tiene retribuito con oe seguenti percentuaoi di servizi maggiorazioni: (1) oatoro straordinario 15% (2) oatoro festito 30% (3) oatoro festito straordinario 45% (4) oatoro notturno non compreso in turni regooari atticendati 20% (5) oatoro notturno compreso in turni regooari atticendati 25% (6) oatoro eccedente o'orario normaoe muotiperiodaoe 5% (7) oatoro notturno a carattere continuatito che può eseguirsi escousitamente di notte 15% (8) oatoro notturno straordinario 30% (9) oatoro festito notturno 45% (10) oatoro festito notturno straordinario 55% (11) oatoro domenicaoe con riposo compensatito, escousi i turnisti 5% (12) oatoro suppoementare 5% Io periodo notturno è compreso tra oe ore 23 e uffici aziendalioe 6 deo mattino. Per oatoratore notturno si intende chi stooge aomeno 3 ore di oatoro durante io periodo notturno. Per oatoro festito si intende queooo prestato nei giorni di cui aoo'art. 23, escouso io oatoro domenicaoe con riposo compensatito. Io oatoro straordinario o suppoementare potrà essere, in aoternatita aooa retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensatiti (banca ore) nei oimiti e nei modi pretisti daooa contrattazione aziendaoe o daooa oegge. oeo caso di stipuoazione di contratti di oatoro che pretedano una prestazione inferiore aooe 40 ore settimanaoi potranno essere richieste prestazioni suppoementari neo oimite deoo'orario normaoe di oatoro. Titooo VIII - LAVORI DISAGIATI Articooo 16. Per quanto concerne particooari situazioni di disagio, dipendenti daoo'ambito di oatoro, oe parti, ferme restando oa disposizioni di oegge per oa tuteoa deooa saoute e deooa sicurezza dei oatoratori, confermano o'obiettito di operare per un migoioramento deooe condizioni generaoi ambientaoi, con autonomo e discrezionale uso dell'orario oa graduaoità che potrà essere imposta daooa natura tecnica degoi intertenti che potranno essere necessari. Inootre, oa contrattazione aziendaoe potrà pretedere deooe maggiorazioni retributite per i oatoratori che operano in taoi condizioni di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contrattodisagio. 9.2 L'orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni 1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali39 ore settimanali, con autonomo un massimo di 8 ore giornaliere, e discrezionale uso dell'orario potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si ap- plica il divisore mensile di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per un ventiduesimo; ai lavoratori il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale cui orario norma- le di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui è ripartito su 6 giorni si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione divisore mensile di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazioneventi- seiesimo. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione 2. La durata massima settimanale dell’orario di Indennità lavoro (comprensiva dell’orario normale contrattuale e dell’orario straordinario), ferma restando la durata media di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo 48 ore ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA decreto legislativo n.66/2003, non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contrattopuò superare le 57 ore settimanali. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la gene- ralità dei dipendenti, operanti nei punti che potrà essere superato per gli istruttori di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabileguida. 9.6 Ai lavoratori 4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della presta- zione fino all'ora in cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di leggeinoperosità. 9.7 L’orario 5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di lavoro intervallo non retribuita per la consumazione del pasto. 6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei dipendenti in mobilitàmedesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai video- terminali, qualora svolga la sua attività per tutte le fattispecie almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di cui attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di appli- cazione continuativa al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendalivideoterminale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso Per la durata dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario lavoro si fa riferimento alle norme di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli artlegge ed alle relative deroghe ed eccezioni. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di riferimento40 ore settimanali, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di salvo quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui disposto al successivo art. 10 (missione25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, trasfertaper esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, trasferimento fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIAcon congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, articolato o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art1. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni di riferimento8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per tutto il personale pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore. 2. Previo accordo tra le parti, a livello aziendale, potrà essere concordata una diversa distribuzione dell'orario di cui al paragrafo precedentelavoro e una diversa durata della relativa pausa, viene definito tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari. 3. Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività. 4. Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni di Domenica, quand'anche svolte in regime normale di orario di cui lavoro settimanale, saranno retribuite con la maggiorazione del 60% da applicare con le modalità indicate alla tabella allegata al CCNL applicatotesto contrattuale. 9.3 Ai lavoratori cui si applica 5. In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il presente CCIA con effettiva attribuzione servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di una Indennità prestazioni effettuate nella seconda giornata di Funzionenon lavoro, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili i relativi corrispettivi economico-normativi, la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazioneanche forfettari. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione 6. Agli effetti del pagamento delle ore di Indennità lavoro straordinario, si considera la domenica festiva e feriale il giorno contrattuale di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’artnon lavoro. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 Sono salve le deroghe e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di le eccezioni previste dalla legge. 9.7 L’orario 7. Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti in mobilitàpari a 48 ore su base annuale. Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta. 8. L'utilizzazione individuale di tale riduzione sarà stabilita tra le parti, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missionea livello aziendale, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendalitenendo conto delle necessità tecnico-organizzative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 1. L'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore e mezzo. A decorrere dal 1º maggio 2009, detto orario settimanale è di 36 ore. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo. 3. Le nuove misure dell'orario normale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva. 4. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore. 5. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore. 6. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali. 7. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. 8. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 9. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative 10. Il personale con funzioni turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 11. Durante l'orario normale di Quadrolavoro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contrattodipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. 12. Ferme restando le eventuali, nonché il personale adibito più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad altre funzioni che prevedano responsabilità una pausa di conduzione di servizi e uffici aziendali20 minuti, con autonomo e discrezionale uso dell'orario decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di lavoro20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. 13. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. 14. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro. 15. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, per 8º e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il tempo strettamente necessario per rispetto di un prestabilito orario di lavoro. Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le parti stipulanti si danno atto che: a) la riduzione dell'orario di lavoro concessa progressivamente a partire dal 1º gennaio 1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il regolare svolgimento delle funzioniriconoscimento, senza compenso per a titolo compensativo, di un monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d'anno di servizio, computandosi "pro-quota" le frazioni settimanali in relazione all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro straordinarionel corso dell'anno. Tale monte ore individuale è pari a: 26 ore annue complessive dal 1º gennaio 1994; 52 ore annue complessive dal 1º gennaio 2004; a 78 ore annue complessive dal 1º gennaio 2005; a 104 ore annue complessive dal 1º gennaio 2010; b) compatibilmente con le esigenze di servizio, dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell'anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in atto nel precedente mese di dicembre. Le Parti stipulanti, anche in relazione a considerazione di quanto previsto dagli artstabilito dall’art. 50 17, commi 3 e 115 vigente 7, del CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale 5.4.2008, si danno atto che la progressiva riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore, iniziata a partire dall’1.7.1986 ai sensi dell’art. 20, lett. A) del CCNL 4.2.1984 e conclusa a partire dall’1.5.2009 a termini dell’art. 17, comma 1, del CCNL 5.4.2008, è stata fin dall’inizio convenuta e finalizzata anche a ricomprendere in tale riduzione i tempi occorrenti a indossare/togliere gli indumenti di riferimentolavoro nonché occorrenti alle operazioni di pulizia e igiene personali. In tale prospettiva, il tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le operazioni accessorie di cui all’art. 17, comma 9. L’ambito generalizzato della riduzione dell’orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato al fine di assicurare per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicatouna gestione uniforme nelle aziende. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 Il personale 1. Il/la telelavoratore/telelavoratrice è tenuto/a a prestare le ore contrattualmente previste dal CCNL vigente, comprensive della prestazione resa al suo domicilio e presso la Sede comunale di lavoro. I/le Dirigenti responsabili dei diversi progetti di telelavoro definiscono con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario i/le telelavoratori/telelavoratrici la frequenza dei rientri nella Sede di lavoro, che comunque non può essere inferiore a 3 giorni per settimana organizzata su 5 giorni lavorativi e a 4 giorni per settimana organizzata su 6 giorni lavorativi. La prestazione resa presso il domicilio dal/dalla telelavoratore/telelavoratrice non può eccedere i 2 giorni lavorativi settimanali ed è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di almeno un giorno alla settimana. 2. La distribuzione dell’orario di lavoro, fermo restando il monte ore giornaliero dovuto, è a discrezione del/della telelavoratore/telelavoratrice nelle giornate prestate in telelavoro. Il/la telelavoratore/telelavoratrice è comunque tenuto/a a dare la disponibilità di almeno due periodi di un’ora ciascuno nell’arco della giornata, come fissati in termini orari nel progetto di telelavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contrattocomunicazioni di servizio. 9.2 L'orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale 3. I due periodi di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicatoprecedente comma 2 devono essere inclusi nelle fasce orarie giornaliere che vanno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di 4. Il/la telelavoratore/telelavoratrice che, per gravi ed eccezionali ragioni, debba allontanarsi durante le fasce orarie a disposizione per comunicazioni, deve chiederne autorizzazione preventiva al/alla Dirigente responsabile indicando una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazionefascia oraria alternativa. 9.4 Ai lavoratori inquadrati 5. L'orario di lavoro deve essere distribuito nell’arco della giornata in modo da assicurare le 11 ore di riposo consecutive nelle 24 ore, come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contrattodalla normativa vigente. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze 6. Nelle giornate di riposo oppurelavoro svolte presso il domicilio, il/la telelavoratore/telelavoratrice è tenuto/a a segnalare la propria presenza in alternativaservizio per via telematica, di una intera giornata di riposoattraverso l’inserimento delle timbrature attestanti l’inizio e la fine del lavoro nella procedura per la rilevazione informatizzata delle presenze, previo accordo con il proprio responsabileutilizzando le proprie credenziali d’accesso. 9.6 Ai lavoratori cui 7. Le eventuali interruzioni del circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili al/alla telelavoratore/telelavoratrice, saranno considerate a carico del Comune e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività. In tal caso l’Amministrazione si applica il presente CCIA verrà retribuita impegna ad intervenire tempestivamente per la festività risoluzione del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di leggeguasto. 9.7 L’orario 8. Nel caso in cui l’interruzione dell’attività lavorativa si dovesse protrarre a lungo, dando luogo ad un indubbio danno nell’espletamento del lavoro, il/la Dirigente che ha proposto il progetto di lavoro dei dipendenti telelavoro può, con apposita comunicazione, prevedere il rientro del/della telelavoratore/telelavoratrice in mobilitàufficio, limitatamente al periodo necessario per tutte ripristinare il sistema. Tale variazione deve essere comunicata per le fattispecie conseguenti attività di cui competenza al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale Settore deputato alle politiche di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendaligestione delle Risorse Umane.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Telelavoro

Orario di lavoro. 9.1 Il lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale con funzioni addetto agli impianti di Quadrocondizionamento e riscaldamento, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di addetto alla conduzione di servizi e uffici aziendalipiscine ed al controllo dei bagnanti, con autonomo e discrezionale uso badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavorolavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, è tenuto fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoronorma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di riferimentocui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, per tutto il personale di cui ma, al paragrafo precedentecontrario, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al presente CCIALavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, articolato in relazione alle esigenze aziendali.una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 1. La durata dell’orario normale settimanale di lavoro è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. 2. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 50 ore. 3. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è di 10 ore. 4. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali. 5. A termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa. 6. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative. 7. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 9. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. 10. Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno quattro ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le aziende potranno articolare diversamente i turni, previo esame congiunto con funzioni le XX.XX. aziendali. 11. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di Quadrosmaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contrattoper ogni periodo giornaliero, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità una pausa di conduzione di servizi e uffici aziendali20 minuti, con autonomo e discrezionale uso dell'orario decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di lavoro20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. 12. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero. 13. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioniraggiungere dal predetto posto di lavoro, senza compenso per con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario effettivo eccedente l’orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale regolato dalle disposizioni di cui al paragrafo precedenteall’art. 19, viene definito sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro. 14. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale materia di orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il presente CCIA con effettiva attribuzione rispetto di una Indennità un prestabilito orario di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazionelavoro. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni L'orario di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso lavoro è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di lavoro, lavoro è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, fissata nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; - 38 ore per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale restante personale; distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA su 6 giorni la settimana avverrà con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui le modalità previste al punto 2 3, par. C) del presente articolo. Ciò La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in forza un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso la durata media dell'orario di quanto previsto lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora. Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Premesso che il personale che svolge attività di Handling rientra tra quello di cui all'art. 16, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni con riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 5.6 7, 8, 9 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure17, in alternativarelazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di una intera giornata di riposoassicurare la continuità dei servizi operativi, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività può derogare, a mente del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali. Le ore richieste e prestate oltre le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendaliprevisto per il lavoro straordinario.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale adibito appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e di collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria, nonchè per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a lavori di copia, fotocopia, dattilografia, stenografia o ad altre funzioni che prevedano responsabilità mansioni esecutive di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, ufficio. La durata del lavoro ordinario settimanale non può altresì superare le 38 ore per il tempo strettamente necessario personale inquadrato nella 2ª fascia funzionale che sia addetto esclusivamente a compiti di copia e fotocopia, di dattilografia e stenografia. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonchè per il regolare svolgimento delle funzionipersonale inquadrato nella 1° e nella 4ª fascia funzionale, senza compenso per l'orario ordinario contrattuale di lavoro straordinario, anche resta fissato in relazione a quanto previsto dagli art38 ore settimanali di media annua. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale settimanale di lavoro di riferimentocui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 44 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purchè abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perchè sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al paragrafo precedenteprecedente comma, viene definito le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio provinciale del lavoro. Nelle giornate in 38 cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 23, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica 12° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui all’8° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto10° comma. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendali.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 (1) L'orario normale di lavoro a tempo pieno è di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovràsettimanali. Esso è, di norma, avvenire durante l'anno articolato su cinque o sei giornate feriali ed è funzionale all'orario di maturazioneservizio e di apertura al pubblico. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno(2) È garantita, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario la copertura del servizio feriale dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia e/o dalla pronta disponbilità. (3) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro del personale della dirigenza sanitaria è definita dall'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative. (4) La durata media dell'orario di lavoro del personale dell dirigenza sanitaria non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore aggiuntive programmate, le ore della guardia, le ore di lavoro straordinario e le ore di cui all'articolo 52, calcolando la media dell'orario di lavoro settimanale con riferimento ad un periodo di 12 mesi al massimo, da stabilirsi a livello aziendale. In caso di ripetuto superamento a lungo termine delle 42 ore settimanali, le aziende sanitarie si confrontano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per discutere di possibili soluzioni. (5) Il turno di lavoro ordinario programmato del personale della dirigenza sanitaria non può superare, di regola, le tredici ore continuative ogni 24 ore. In caso di effettive esigenze di servizio, il turno di lavoro può protrarsi, previo consenso del personale della dirigenza sanitaria interessato, fino ad un massimo di venti ore consecutive in caso di combinazione del servizio attivo ordinario con il servizio di guardia e, previo consenso del personale della dirigenza sanitaria interessato, fino a ventiquattro ore esclusivamente in caso di servizio di guardia. In tali casi al personale della dirigenza sanitaria spetta la fruizione dei riposi compensativi di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contrattocomma 6. 9.5 Ai lavoratori cui (6) Il personale della dirigenza sanitaria fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell'arco delle 24 ore. Qualora il turno di lavoro programmato continuativo si applichi protrae oltre le tredici ore continuative, il presente contrattopersonale della dirigenza sanitaria ha diritto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorniimmediatamente dopo il servizio, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate ad un periodo di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata undici ore maggiorato del numero di riposo, previo accordo con il proprio responsabileore di riposo compensativo che lo stesso non ha potuto fruire nell'arco delle 24 ore. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario (7) L'osservanza dell'orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie da parte del personale della dirigenza sanitaria è accertata con efficaci controlli di cui al successivo arttipo automatico. 10 (missione, trasferta, trasferimento In casi particolari l'azienda definisce modalità sostitutive e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze aziendalidi servizio delle strutture interessate. (8) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale della dirigenza sanitaria può godere di una pausa di lavoro nell'arco della giornata lavorativa. Le modalità di applicazione sono stabilite a livello aziendale. Il presente comma si applica anche al personale medico con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale. 3) 3)L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 3 del contratto collettivo 17 gennaio 2005.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni Art. 95 (Orario normale settimanale) 1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi. 2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientrano in tale accezione il tempo per recarsi al posto di Quadrolavoro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. 3. Le parti stipulanti il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità mediante specifico accordo tra le XX.XX. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di conduzione parte dei permessi retribuiti. 4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di servizi e uffici aziendalilavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli. 5. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dalla parte speciale del presente contratto. 6. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, con autonomo e discrezionale uso dell'orario la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. 7. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro. 8. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente c.c.n.l. 9. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare svolgimento espletamento delle funzionisuddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, senza compenso per lavoro straordinariononché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contrattopossono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. 9.2 L'orario normale 10. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti mediante l'esposizione di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicatoapposite tabelle. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art11. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario La durata massima dell'orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendaliè soggetta alla disciplina legislativa vigente.

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Orario di lavoro. 9.1 L'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore e mezzo. A decorrere dal 1º maggio 2009, detto orario settimanale è di 36 ore. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo. Le nuove misure dell'orario normale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. Il personale con funzioni turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. Durante l'orario normale di Quadrolavoro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contrattodipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. Ferme restando le eventuali, nonché il personale adibito più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad altre funzioni che prevedano responsabilità una pausa di conduzione di servizi e uffici aziendali20 minuti, con autonomo e discrezionale uso dell'orario decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di lavoro20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni8º e Q, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di riferimento, per tutto il un prestabilito orario di lavoro. Con riguardo al personale turnista di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto comma 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto., le parti stipulanti si danno atto che: 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata a) la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario riduzione dell'orario di lavoro dei concessa progressivamente a partire dal 1º gennaio 1994 ai dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missionecomma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, trasfertaa titolo compensativo, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIAun monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d'anno di servizio, articolato computandosi "pro-quota" le frazioni settimanali in relazione alle all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Tale monte ore individuale è pari a: 26 ore annue complessive dal 1º gennaio 1994; 52 ore annue complessive dal 1º gennaio 2004; a 78 ore annue complessive dal 1º gennaio 2005; a 104 ore annue complessive dal 1º gennaio 2010; b) compatibilmente con le esigenze aziendalidi servizio, dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell'anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in atto nel precedente mese di dicembre.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali. 2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con funzioni prestazioni su 6 giorni nella settimana. 3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni. 4. L'orario di Quadrolavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, Impiegato Xxxxxxxxx scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui si applichi il presente contrattolavoratore, nonché ultimato il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoroservizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario messo in libertà, comprese le eventuali ore di lavoro, per inattività. 5. Durante la giornata il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinariolavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retri- buita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diver- sa durata, sono concordate a quanto previsto dagli art. 50 livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavora- tori e 115 vigente CCNL e dal presente contrattodell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio. 9.2 L'orario normale 6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pa- sto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata con- venzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usu- fruita. 7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riferimento, per tutto ri- poso tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibil- mente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicatoininterrotto riposo per ogni set- timana. 9.3 Ai lavoratori cui si applica 8. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazionepersonale ne abbia tempestivamente cognizione. 9.4 9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo. A) Durata massima dell’orario di lavoro 1. Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 4 del presente CCIA decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non verrannopuò in ogni caso superare, per ogni periodo di norma7 giorni, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario le 48 ore, comprese le ore di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contrattolavoro straordinario. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti 2. Le parti concordano che la durata media dell'orario di vendita e lavoro deve essere calco- lata con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su riferimento a un periodo non superiore a 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabilemesi. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà 3. I periodi di assenza retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione a qualunque titolo non sono presi in considera- zione ai fini della stessa non venga ripristinata da norma di leggesuddetta media. 9.7 L’orario 4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro. 5. Le ore di lavoro dei dipendenti trascorse in mobilitàattesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio in trasferta non alla guida, per tutte le fattispecie benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della durata massima settimanale dell’orario di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendalilavoro.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni L'orario di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso lavoro è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di lavoro, lavoro è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, fissata nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; - 38 ore per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale restante personale; distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA su 6 giorni la settimana avverrà con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui le modalità previste al punto 2 3, par. C) del presente articolo. Ciò La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in forza un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso, la durata media dell'orario di quanto previsto lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora. Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Premesso che il personale delle gestioni aeroportuali rientra tra quello di cui all'art. 16, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003, con riferimento alle previsioni di cui al suddetto D.Lgs., ed in particolare agli artt. 5.6 7, 8, 9 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure17, in alternativarelazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di una intera giornata di riposoassicurare la continuità dei servizi operativi, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività può derogare, a mente del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali. Le ore richieste e prestate oltre le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendaliprevisto per il lavoro straordinario.

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Orario di lavoro. 9.1 (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore settimanali, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana. 2. L'orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18, potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale. 3. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro che può essere richiesta e deve essere prestata è di 48 ore. 4. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro che può essere richiesta e deve essere prestata è di 9 ore. 5. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente c.c.n.l. 6. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa. 7. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto nell'ambito di nastri lavorativi anche differenziati, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo. 8. Le operazioni accessorie quali indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. all'inizio ed al termine del turno di lavoro vanno effettuate oltre la durata dell'orario di lavoro di cui al comma 1, fatte salve particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative aziendali e per l'utilizzo di specifici DPI; i tempi delle operazioni suddette si intendono già considerati nella retribuzione di cui all'art. 27 del presente c.c.n.l. 9. Il personale con funzioni di Quadroturnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contrattofermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 10. Nei confronti del personale che, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoroper ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dall'azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione. 11. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. 12. In caso di adozione dell'orario spezzato, intendendosi per tale l'orario che prevede un intervallo non retribuito per la consumazione dei pasti principali, la durata di tale intervallo non deve essere superiore a due ore. 1. Negli impianti/reparti a ciclo continuo 24 ore su 24, fermo restando l'orario settimanale di 38 ore, per il tempo strettamente necessario esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, previo esame congiunto, l'azienda potrà adottare turnazioni settimanali anche multiperiodali, con turni giornalieri di 8 ore e settimane lavorative, anche alternate, di 32 ore e 40 ore. 2. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti ai suddetti impianti/reparti in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare svolgimento delle funzionifunzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, senza compenso per lavoro straordinarioogni periodo giornaliero, anche in relazione una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. 3. In espressa deroga a quanto previsto dagli art. 50 definito nei commi 4 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 9 del presente articolo. Ciò in forza , la sostituzione del personale addetto assente per cause non imputabili all'organizzazione del lavoro deve avvenire entro un massimo di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 4 ore dalla fine del presente contrattoturno. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata 4. Restano in essere gli accordi aziendali esistenti che regolano la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario materia dell'orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendaliall'interno degli impianti a ciclo continuo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso Per la durata dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario lavoro si fa riferimento alle norme di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli artlegge ed alle relative deroghe ed eccezioni. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di riferimento40 ore settimanali, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di salvo quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui disposto al successivo art. 10 (missione25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, trasfertaper esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, trasferimento fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIAcon congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, articolato o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6º giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.). La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali. 2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con funzioni prestazioni su 6 giorni nella settimana. 3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni. 4. L'orario di Quadrolavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, Impiegato Xxxxxxxxx scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della presta- zione, fino all'ora in cui si applichi il presente contrattolavoratore, nonché ultimato il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoroservizio, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario messo in libertà, comprese le eventuali ore di lavoro, per inattività. 5. Durante la giornata il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinariolavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono con- cordate a quanto previsto dagli art. 50 livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e 115 vigente CCNL e dal presente contrattodell'azienda, tenuto con- to delle esigenze di servizio. 9.2 L'orario normale 6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia im- possibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (tren- ta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di comples- sivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita. 7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riferimento, per tutto riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamen- te ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicatoininterrotto riposo per ogni settimana. 9.3 Ai lavoratori cui si applica 8. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazionepersonale ne abbia tempestivamente cognizione. 9.4 9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo. 16.1: durata massima dell’orario di lavoro 1. Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavo- ro straordinario. 2. Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con ri- ferimento a un periodo non superiore a 6 mesi. 3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media. 4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del presente CCIA non verrannolavoro. 5. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, di normacompreso l’orario normale contrat- tuale, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario straordinario nonché l’orario di lavoro in regime di flessibilità di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza all’art.10.2 , è di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto52 ore. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario 6. Le ore di lavoro dei dipendenti trascorse in mobilitàattesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viag- gio in trasferta non alla guida, per tutte le fattispecie benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della durata massima settimanale dell’orario di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui al presente CCIA, articolato in relazione alle esigenze aziendalilavoro.

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Orario di lavoro. 9.1 Il personale La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti, con funzioni un massimo di: - per i lavoratori conviventi: - 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di Quadrocomplessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa; - - ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente saranno indicate 40 - per il CS e il DS saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al momento dell'assunzione; - per i lavoratori non conviventi: - 8 ore giornaliere, Impiegato Xxxxxxxxx per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 - Per i lavoratori di cui si applichi ai livelli Bs , Cs e Ds adibiti alla sostituzione di lavoratore convivente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali: 12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori. - I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ? adeguare ai nostri LIVELLI- , nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all'ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza - frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: - interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; - interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; - interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità fermo restando l'obbligo di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro straordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto. 9.2 L'orario normale effettivo di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato. 9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione. 9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto. 9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile. 9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge. 9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall' art. 10 (missione16. - L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, trasfertaredatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, trasferimento da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al presente CCIAcomma 2 e viceversa. - Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all'interno o all'esterno dell'abitazione, articolato come da accordi tra le parti. - Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in relazione più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge. - L'orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. - Salvo quanto previsto in ordine alle esigenze aziendaliprestazioni discontinue ed a quelle di semplice attesa, il lavoro notturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall'articolo dedicato a tale prestazione. - Per I lavoratori conviventi la retribuzione della specifica tabella. - Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, saranno gestiti dallo stesso This page was exported from - Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro Export date: Wed Mar 15 23:08:09 2023 / +0000 GMT all'esterno dell'orario di lavoro. - Al lavoratore che svolge un orario di lavoro giornaliero pario o superiore alle 6 ore di presenza sul posto di lavoro, spetta un pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale. - La pausa pasto, della durata concordata tra le parti, non sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa. - II datore di lavoro che abbia assunto uno o più lavoratori a tempo pieno dedicati all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori- anche nei livelli CS o DS ? aventi il servizio di copertura dei periodi di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base delle apposite tabelle.

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