ORGANISMI PARTECIPATI Clausole campione

ORGANISMI PARTECIPATI. Alla data del 31.12.2020, l’AUSL di Parma detiene una partecipazione nella società a controllo pubblico Lepida S.c.p.A, con una quota di possesso dello 0,01 per cento del capitale sociale. La compagine sociale è composta da 443 enti, tra cui la Regione Xxxxxx- Romagna, che detiene la quota di maggioranza pari al 95,6412% del capitale, i comuni, le province, le università, gli enti sanitari della regione e le agenzie della regione (ACER, ARPAE, AIPo). L’Azienda USL di Parma ha provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp). In particolare, l’Azienda ha approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2020 (deliberazione n. 500 del 28.12.2021). Dalle risultanze istruttorie emerge che l’azienda nel corso del 2020 non ha effettuato erogazioni/contributi verso gli organismi partecipati e neppure ha ricevuto erogazioni/contributi dagli stessi. • Spesa di personale Come riportato al quesito n. 14 di pag. 14 della relazione-questionario, il costo totale delle prestazioni di lavoro per l’anno 2020 (comprensivo dei costi accessori e IRAP) è pari a euro 152.150.306 (+4,49 per cento rispetto al 2019) e comprende le voci di costo inserite nella tabella seguente:
ORGANISMI PARTECIPATI. Le partecipazioni societarie rappresentano uno degli strumenti attraverso il quale il CNR realizza le proprie finalità istituzionali, poiché le stesse, secondo le intenzioni dell’Ente, sono finalizzate a promuovere e consolidare la rete di relazioni e collaborazione con l’esterno, sia esso il sistema industriale, sia la rete dei partner interessati allo sviluppo della scienza e della conoscenza, anche al fine di acquisire risorse finanziarie sul mercato della ricerca e sviluppare progetti comuni con altri soggetti, pubblici o privati.
ORGANISMI PARTECIPATI. 1. L’Ente si avvale di organismi partecipati per la gestione di taluni esercizi pubblici, o di rilevanza pubblica, al fine di realizzare obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.
ORGANISMI PARTECIPATI. Nel questionario (quesito n.10.1, pagina 17) il Collegio sindacale ha dichiarato che l'Azienda detiene al 31/12/2019 le seguenti partecipazioni: • Lepida S.c.p.a. (quota di partecipazione 0,0015%). La società ha conseguito nel 2019 un utile d’esercizio di euro 88.539; • Consorzio METIS quota di partecipazione 8,30% - utile d’esercizio di euro 203.127. In relazione alla società “Lepida” S.c.p.a, dal documento “Andamento della gestione e risultati delle società partecipate”, parte integrante del Bilancio d’esercizio 2019 (pag.298) si ricavano informazioni in merito all’atto di fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.c.p.a., autorizzata dalla l.r. n. 1 del 16 marzo 2018 (“Razionalizzazione delle società in house della Regione Xxxxxx-Romagna”) che ha ridisegnato il panorama delle partecipate in Xxxxxx- Romagna. In data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto notarile di fusione, con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.a. in Società consortile per azioni con effetti, ai fini fiscali e contabili, a partire dal 1° gennaio 2019. La fusione, come si rileva dal documento, ha comportato, da un lato, la creazione del Polo nel comparto dell’ICT – Information and Communication Nella sezione amministrazione trasparente/società partecipate del sito istituzionale dell’ente, dall’ultimo prospetto societario aggiornato alla data 25 agosto 2021 emerge che la partecipazione societaria dell’Azienda in Lepida S.c.p.a. è passata da 0,0015% a 0,0086% e la partecipazione in Consorzio METIS è passata da 8,30% a 9,09%. Nel dettaglio, la Lepida S.c.p.a. ha conseguito nel 2019 un utile d’esercizio di euro 88.539, con riferimento al quale la società ha proposto di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 con la seguente destinazione dell’utile d’esercizio: • 5% a riserva legale (euro 4.427); • residuo a riserva straordinaria (euro 53.629). n.67 del 7 gennaio 2021. • Spesa di personale Nel 2019 il costo totale delle prestazioni di lavoro1 (comprensivo dei costi accessori e IRAP) è pari a euro 212.248.000 (+0,21 per cento rispetto al 2018 che è stato pari a euro 211.811.000). Per quanto riguarda il costo del personale di ruolo, voce BA2080 del CE Costi del personale al 31.12.2019 ammonta a euro 187.321.583 con un incremento del +6,41 per cento rispetto al 2018 (euro 176.036.000). In particolare: 1 Cfr., Relazione-questionario pagina 14 quesito 14: il costo totale delle prestazioni di lavoro (euro 212.248.000,00) comprende le seguenti...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.