PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Clausole campione

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Va premesso che il piano delle dismissioni delle partecipazioni societarie già detenute da Italia Lavoro s.p.a. (oggi Anpal Servizi s.p.a.) inviato al Mlps e dallo stesso approvato il 23 ottobre 2008, vedeva la sua partecipazione in 27 società. Nel periodo 23 ottobre 2008/31 dicembre 2018 le partecipazioni societarie detenute dalla Società si sono ridotte di 26 unità, ed è rimasta soltanto quella nell’ In.Sar s.p.a. (di seguito In.Sar). Con riguardo al Patto territoriale dell’Agro s.p.a. (a seguito della delibera della società del 27 aprile 2016 con cui era stato prorogato il termine di scadenza della società stessa), Italia Lavoro s.p.a., avendo espresso voto contrario, aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 2437 c.c. Nel frattempo, in data 11 settembre 2017 era stato iscritto nel registro delle imprese lo scioglimento per perdite del Patto territoriale dell’Agro s.p.a., con conseguente nomina del liquidatore. Anpal Servizi s.p.a., nella relazione sulla gestione al bilancio 2020 ha precisato che la società in liquidazione, nonostante i numerosi solleciti formali, non ha ancora provveduto agli adempimenti conseguenti per la determinazione del valore della partecipazione azionaria oggetto di recesso e la successiva liquidazione dell’importo. Sta di fatto che il valore della partecipata in argomento nel bilancio di Anpal Servizi s.p.a. è stato azzerato già dal 2014. Le vicende della In.Sar. 8 sono state oggetto di ampia informativa nei referti degli anni precedenti, ai quali si rinvia. Si ricorda in questa sede che l’Assemblea dei soci del 27 giugno 2019 aveva deliberato lo scioglimento anticipato della società. I bilanci 2018 e 2019 predisposti dal liquidatore sono stati chiusi in pareggio per effetto dell’utilizzo del fondo di cui alla l. 19 luglio 1993, n. 236. Alla data del 31 dicembre 2020 detto fondo risulta azzerato ed il fondo oneri di liquidazione presenta un saldo di 1,2 milioni. Nei primi mesi del 2021, nelle more della liquidazione, è emerso tuttavia che, in considerazione delle sue peculiarità, la In.Sar. potrebbe rappresentare uno strumento di grande ausilio all’attività dell’Assessorato al lavoro della regione Sardegna. E’ pertanto in fase di definizione un’operazione straordinaria che consenta di contemperare le esigenze dei due soci, ovvero di sciogliere il vincolo societario attualmente esistente e 8La misura della partecipazione di Anpal Servizi era del 44,61per cento, quella della Regione Sardegna il 55,39 per cento. liquidare, di...
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. (art. 113 T.U. enti locali)
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. In tema di partecipazioni societarie, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020 l’ENAC ha comunicato al Dipartimento del Tesoro, con nota dell’11 maggio 2022, di non detenere partecipazioni pubbliche né di avere rappresentanti in organi di governo di società ed enti. Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 22 dell’11 novembre 2019, l’Ente ha provveduto ad istituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “ENAC servizi s.r.l.”, al fine di affidare alla medesima, secondo il modello in house, lo svolgimento delle seguenti attività: - gestione di aeroporti di aviazione generale e dell’aeroporto di Pantelleria, attualmente in regime di gestione diretta da parte dell’Ente; - partecipazione all’attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico, ai sensi dell’art. 2, lett. g), del decreto istitutivo dell’ENAC; - formazione sia di personale ENAC che di soggetti esterni nel campo dell’aviazione civile, anche con lo scopo di realizzare la diffusione della cultura aeronautica; - partecipazione alle attività internazionali legate alla propria attività. Con successiva delibera n. 24 del 17 dicembre 2019, sono stati approvati l’atto costitutivo e lo statuto della società, nei quali tra l’altro si stabilisce:
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Premessa
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. SPESE CORRENTI PREVISIONE ATTUALE TOTALE IMPEGNATO 7.308.871 ºººººº 6.684.705 ºººººº ºººººº comprensivo di € 26.500 gestiti dal Servizio Ambiente relativi al servizio aggiuntivo pulizia aree cittadine Le spese assunte si riferiscono principalmente a: • € 9.999 per corrispettivo gestione area doganale; • € 14.000 per compensi alla società “Farmacia Trevigiana S.p.A.” per la gestione della farmacia SS. Quaranta; • € 77.472 per la gestione del parcheggio scambiatore ex Miani; • € 6.517.568 per i servizi minimi di trasporto pubblico locale, da riversare all'Actt. (la spesa, per la parte imponibile, viene finanziata con contributo regionale, mentre l'IVA, anticipata dal Comune, dovrebbe essere rimborsata dallo Stato; le assegnazioni statali, tuttavia, si registrano costantemente al di sotto dell'atteso); • € 56.500 per servizi pulizia aree cittadine, inclusi quelli aggiuntivi gestiti dal Servizio Ambiente.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Ai sensi dell’art. 5 del proprio statuto, il CIRA può costituire e partecipare a società, consorzi e fondazioni coerentemente con il proprio scopo sociale. La Società possiede le seguenti partecipazioni:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.