OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI Clausole campione

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI. L’Appaltatore dovrà osservare sia il D.P.R. 06/06/2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche ( D.lgs. 50/2016 e s.m.i., correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza: - delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; - delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto; - delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato. Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i. Inoltre l’Appaltatore ha i seguenti obblighi: a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili; b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti co...
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI. L’Appalto è assoggettato all’osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in particolare: - DLgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; - Art. 8 della legge 18/10/42, n.1460 come modificato dalla citata legge 109 del 1994 e s. m.i.; - D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti non abrogate dal DLgs 50/2016 e s.m.i.; - D.M. 19.04.2000, n. 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP.); - R.D.18.11.1923, n. 2440; - R.D. 23.05.1924, n. 827; - L. 19.03.1990, n. 55 per le parti non abrogate; - DLgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni affinché l’opera sia realizzata a regola d’arte, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI. L’Appalto è assoggettato all’osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP., ed in particolare: - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; - D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (solo le norme in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee guida ANAC) - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni affinché l’opera sia realizzata a regola d’arte, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti) per la parte che resta in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle Linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Capitolato generale approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145 per la parte non abrogata, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato speciale di appalto. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come le disposizioni del Capitolato generale e speciale di appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI. 11 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 12 STIMA ANALITICA ONERI PER I RISCHI DA INTERFERENZE
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI. Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza delle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Capitolato Tecnico; L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

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  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.